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NON
TI PAGANO?
È
purtroppo ricorrente il caso in cui le aziende in crisi fanno
ricadere sulla corresponsione delle competenze di fine rapporto
(ratei mensilità differite – ferie e permessi non goduti – TFR)
i loro problemi di liquidità. Talvolta gli effetti della crisi
investono i rapporti in corso anche relativamente alle normali
spettanze per il lavoro prestato.
Cosa
fare
In condizioni normali le mensilità dovrebbero essere
corrisposte entro la fine del mese in corso, mentre è fisiologico
che le competenze per un rapporto conclusosi, sebbene la legge
preveda che debbano essere erogate immediatamente, possano essere
calcolate solo nei primi giorni del mese successivo (per conteggiare
la rivalutazione Istat del mese), concedendo alle aziende di
redigere i prospetti al massimo nei 30 giorni successivi.
In ogni caso suggeriamo, nel momento in cui l’azienda dovesse
avanzare ipotesi di pagamenti dilazionati
a causa di difficoltà più o meno oggettive, di rivolgersi
subito all'Ufficio
Vertenze CGIL
per stabilire quali percorsi intraprendere.
è necessario presentare tutta la documentazione che si
riferisce al rapporto di lavoro, a partire dalla lettera di
assunzione, il libretto di lavoro, i CUD ed i DM10, tutte le buste
paga di cui si dispone, eventualmente ricostruendo il rapporto di
lavoro svoltosi nei casi in cui le buste non fossero state
consegnate
Trattamento
di fine rapporto
Se cessato rapporto di lavoro non ti viene
pagato il TFR (ricorda che non esiste la "leggenda che va
pagato entro sei mesi") o ti fanno proposte di rinvio e/o dilazioni,
nonostante i tuoi solleciti, rivolgiti al nostro Ufficio
Vertenze.
Con
la nuova legge, e quindi a partire dal 1° Giugno 1982, il calcolo
del t.f.r. viene effettuato accantonando annualmente un importo
ottenuto dividendo, per ogni anno, la somma di tutte le retribuzioni
mensili, (comprese di tredicesima, quattordicesima, o premio ferie,
ecc.) per 13,5. Al termine del rapporto di lavoro spetta la somma di
tutti questi accantonamenti effettuati anno per anno. Il TFR
accantonato usufruisce di una rivalutazione annuale, per evitare che
venga eroso dall'inflazione attraverso un coefficiente di
rivalutazione così composto:
La
retribuzione annua (somma delle retribuzioni mensili) da prendere a
base per il calcolo dell'accantonamento annuo del TFR comprende
tutti gli importi corrispondenti in dipendenza del rapporto di
lavoro, escludendo solamente i rimborsi spese. Anche nel caso di
infortunio, malattia, maternità, deve essere presa in
considerazione la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto
se non ci fosse stata la sospensione temporanea. Quindi sono incluse
tutti gli istituti retributivi trattati in questo capitolo, con
l’esclusione: indennità di trasferta, rimborso spese viaggi,
assegni familiari, elargizioni spontanee occasionali.
L'anticipo
del TFR
Con l'entrata in vigore della legge 297/82 il lavoratore ha diritto
ad avanzare al datore di lavoro la richiesta di anticipazione del
TFR Questa possibilità può essere utilizzata una sola volta nel
rapporto di lavoro, tuttavia per usufruirne sono necessari alcuni
requisiti:
-
aver
maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso la stessa
azienda;
-
motivare
la richiesta per spese sanitarie di carattere straordinario e/o
per l'acquisto della prima casa per se e per i figli.
Tali
richieste devono essere documentate e, se i requisiti sono
soddisfatti, il lavoratore può ottenere al massimo il 70% del TFR
complessivamente maturato alla data della richiesta. Il datore di
lavoro ha l'obbligo di accogliere, ogni richiesta dal 10% degli
aventi diritto e, comunque, del 4% del totale dei dipendenti.
La
busta paga
Se non ti pagano e/o non ti danno la busta paga, trascorso due
mensilità, e quindi sei costretto a dare le dimissioni per cercarti
un nuovo lavoro (dove pagano) consegna una lettera in cui si
evidenzia che sono dimissioni pere giusta causa (usa il modulo)
questo potrebbe permetterti di aver diritto alla indennità di
disoccupazione e comunque rivolgiti al più presto al nostro Ufficio
Vertenze.
Portare:
Il
datore di lavoro è obbligato a consegnare la "busta paga"
insieme alla retribuzione.
Questo perché il lavoratore possa controllare che non ci siano
stati errori contabili. l'obbligo sussiste anche quando la
retribuzione viene accreditata in un conto corrente bancario o
postale.
In questo caso il controllo va eseguito confrontando la cifra
scritta sulla busta paga con quella della distinta del versamento
che di regola la banca spedisce a casa del lavoratore
contocorrentista.
Saper
leggere la busta paga è importante non solo perché potrebbero
esserci possibili errori nei conteggi, ma anche per riuscire a
capire come si articola la retribuzione: quante voci che la
compongono, quanti e quali passaggi aritmetici compiono le cifre
prima di diventare soldi contanti.
Nell’ambito
delle procedure concorsuali è attivo anche un servizio che si
occupa del recupero crediti tramite esecuzioni individuali nei casi
d’aziende non soggette alle procedure cui sopra indicate (per le
piccole dimensioni, vedi artigiani)
Per un controllo della tua busta paga rivolgiti alla
categoria sindacale di riferimento,
lì personale qualificato è a tua disposizione per tutti i
controlli del caso.
Le
garanzie a tutela dei lavoratori
La retribuzione gode di particolari garanzie, in considerazione
della posizione di debolezza contrattuale del lavoratore. Infatti,
l'articolo 2751 bis del Codice civile prevede il privilegio generale
dei crediti del lavoratore subordinato sui beni mobili del datore di
lavoro.
Questo consente ai dipendenti, prima degli altri creditori, di
rifarsi, al termine di un procedimento esecutivo, sui beni mobili
del datore di lavoro inadempiente venduti all'asta. Tale privilegio
si applica anche in caso di fallimento. Altra facoltà concessa al
lavoratore che dipende da un appaltatore inadempiente all'obbligo
del pagamento della retribuzione, è quella di rivalersi sul
committente dell'opera. (art. 29 legge 30 capo II Appalto).
In caso di cessione dell'azienda sono obbligati al pagamento delle
retribuzioni maturate sia il precedente che il nuovo datore di
lavoro. Il diritto al pagamento della retribuzione, comprendendo
tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ogni anno o in
termini più brevi, cade in prescrizione dopo 5 anni. Questo termine
però, in considerazione del fatto che il lavoratore può non avere
interesse o essere costretto a non istaurare un giudizio nei
confronti del datore di lavoro, inizia a decorrere dalla data di
cessazione del rapporto.
Per
questo ed altro puoi contattarci
e saremo ben lieti di darti attraverso una e-mail le risposte a
tutti i tuoi dubbi e/o incertezze.
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