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Dimissioni e dimissioni per giusta causa
Il
lavoratore che intende risolvere il proprio rapporto di lavoro deve
sapere che è obbligato a comunicarlo tempo prima al datore di
lavoro, si parla infatti di
obbligo di preavviso
, e se non è
rispettato, il lavoratore sarà tenuto a corrispondere al datore di
lavoro
un’indennità di mancato preavviso.
Vi sono anche alcuni casi
in cui questo obbligo non sussiste, o addirittura il lavoratore può
chiedere di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro e farsi
pagare la relativa indennità sostitutiva.
I casi ove non sussiste obbligo di comunicare il
preavviso sono:
-
Recesso durante o al termine del periodo di prova;
-
Risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo
determinato;
-
Risoluzione consensuale (cioè entrambe le parti concordano di
interrompere il rapporto di lavoro);
-
Durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento
della Cassa integrazione (Pret. Firenze 11 marzo 1988).
-
In altri invece è legittimo, o addirittura
previsto dalla legge, che al lavoratore/lavoratrice
dimissionario/a sia riconosciuta, in aggiunta alle normali
competenze, la relativa indennità sostitutiva del preavviso, che
sono:
-
Dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e
dalla lavoratrice o dal lavoratore (che abbia usufruito del
congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino.
In questo caso vedere la parte specifica nei casi particolari.
-
Dimissioni per giusta causa
(ad es. il datore di lavoro adotta un comportamento ingiurioso e
offensivo, non corrisponde la retribuzione per più di due mesi,
incorre in molestie sessuali, richiede comportamenti illeciti o
in contrasto con la legge): in questo caso il lavoratore ha
invece diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
L’art. 2119 del codice civile prevede che il
dipendente possa dimettersi per giusta causa con effetto immediato
quando un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione
del datore di lavoro, che renda impossibile o non produttiva la
prestazione, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto di lavoro. Vige in questo caso il principio
dell’immediatezza della reazione, da intendersi in senso non rigido,
tenuto conto dei naturali tempi di maturazione della volontà nel
determinarsi a estinguere il rapporto. La legge prevede
espressamente che il lavoratore dimissionario per giusta causa ha
comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi
imputare la cessazione del rapporto a un’inadempienza del datore di
lavoro.
In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di
disoccupazione sempre che abbia i requisiti richiesti per
l’erogazione della stessa (dopo la apertura della vertenza farsi
assistere dal patronato INCA CGIL).
Disoccupazione
è
un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la
disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati.
Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette
volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
L’indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta
causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali,
modifica delle mansioni, mobbing).
Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi
da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai
lavoratori né dal datore di lavoro.
MODELLO
DI LETTERA DIMISSIONI GIUSTA CAUSA :
Spett.le Ditta
……………………………..........
Bergamo, …………………….
Oggetto:
dimissioni per giusta causa Sig…………………………...
La presente, per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal
lavoro e per dichiarare la mia indisponibilità a prestare attività
durante il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione
collettiva che disciplina il rapporto di lavoro.
Ritengo infatti, che i motivi che mi inducono al recesso, MANCATO
PAGAMENTO MESI DI ……………........................................................................
e l’assenza di qualsiasi comunicazione o chiarimento da parte
Vostra, costituiscano giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art.
2119 c.c.
Mentre informo che il rapporto di lavoro deve intendersi cessato a
tutti gli effetti alla data odierna, chiedo che mi sia corrisposta,
unitamente alle altre spettanze liquidatorie, anche l’indennità
sostitutiva del preavviso.
Distinti saluti.
Durata
La
durata
del periodo di preavviso è
stabilita nella maggior parte dei casi dai contratti collettivi
(CCNL) e varia a seconda della categoria dei lavoratori (operai o
impiegati), del livello di inquadramento, dell’anzianità di
servizio.
Durante il preavviso le
parti conservano tutti gli obblighi e diritti derivanti dal
contratto di lavoro. Il datore di lavoro ha, ad esempio, l’obbligo
di corrispondere la retribuzione e gli eventuali aumenti previsti
dai contratti collettivi; il lavoratore conserva gli obblighi di
diligenza, fedeltà e subordinazione, di rispetto dell’orario di
lavoro, ecc..
Forma
La maggior
parte dei contratti richiede la
forma scritta anche consegnata a mani,
altri pretendono l’invio di una
lettera raccomandata.
La forma scritta ha lo scopo di proteggere il lavoratore, in quanto
formalizza una manifestazione non equivoca della sua volontà e la
sua inosservanza determina l’invalidità dell’atto di dimissioni.
Quando presentarle
Anche la data in cui si rassegnano le dimissioni viene normalmente
regolata per ogni singolo contratto, possono decorrere dal primo o
dal quindicesimo giorno del mese, o rassegnate in qualsiasi momento.
Effetti
Le
dimissioni hanno
efficacia
indipendentemente
dall’accettazione del datore di lavoro e diventano pertanto
irrevocabili nel momento in cui il datore di lavoro ne giunge a
conoscenza. L’eventuale revoca delle dimissioni è valida soltanto se
inoltrata prima che il datore di lavoro venga a conoscenza delle
dimissioni.
Inoltre ricordiamo
che i giorni necessari al preavviso devono essere giorni lavorati e
non ferie, malattia o infortunio, salvo specifico accordo scritto.
In alcuni casi invece, ove il periodo è molto lungo si considera il
calendario lavorativo con tutte le sue ragionevoli implicazioni.
Casi particolari
Ricordiamo infine che la legge
richiede l’adempimento di specifiche formalità in casi particolari,
considerati meritevoli di speciale tutela:
-
Le dimissioni della lavoratrice presentate nel periodo
intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio
e un anno dopo la celebrazione delle nozze devono essere
confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro:
in mancanza di conferme sono da considerare nulle;
-
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
adozione o affidamento
devono
essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro.
Per
questo ed altro puoi
contattarci e saremo ben
lieti di darti attraverso una e-mail le risposte a tutti i tuoi
dubbi e/o incertezze.
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