torna indietro

Dimissioni e dimissioni per giusta causa

Il lavoratore che intende risolvere il proprio rapporto di lavoro deve sapere che è obbligato a comunicarlo tempo prima al datore di lavoro, si parla infatti di obbligo di preavviso , e se non è rispettato, il lavoratore sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità di mancato preavviso. Vi sono anche alcuni casi in cui questo obbligo non sussiste, o addirittura il lavoratore può chiedere di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro e farsi pagare la relativa indennità sostitutiva.

I casi ove non sussiste obbligo di comunicare il preavviso sono:

  • Recesso durante o al termine del periodo di prova;

  • Risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;

  • Risoluzione consensuale (cioè entrambe le parti concordano di interrompere il rapporto di lavoro);

  • Durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cassa integrazione (Pret. Firenze 11 marzo 1988).

  • In altri invece è legittimo, o addirittura previsto dalla legge, che al lavoratore/lavoratrice dimissionario/a sia riconosciuta, in aggiunta alle normali competenze, la relativa indennità sostitutiva del preavviso, che sono:

  • Dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore (che abbia usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino. In questo caso vedere la parte specifica nei casi particolari.

  • Dimissioni per giusta causa (ad es. il datore di lavoro adotta un comportamento ingiurioso e offensivo, non corrisponde la retribuzione per più di due mesi, incorre in molestie sessuali, richiede comportamenti illeciti o in contrasto con la legge): in questo caso il lavoratore ha invece diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

L’art. 2119 del codice civile prevede che il dipendente possa dimettersi per giusta causa con effetto immediato quando un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di lavoro, che renda impossibile o non produttiva la prestazione, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Vige in questo caso il principio dell’immediatezza della reazione, da intendersi in senso non rigido, tenuto conto dei naturali tempi di maturazione della volontà nel determinarsi a estinguere il rapporto. La legge prevede espressamente che il lavoratore dimissionario per giusta causa ha comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi imputare la cessazione del rapporto a un’inadempienza del datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione sempre che abbia i requisiti richiesti per l’erogazione della stessa (dopo la apertura della vertenza farsi assistere dal patronato INCA CGIL).

Disoccupazione
è un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati.
Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
L’indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

MODELLO DI LETTERA DIMISSIONI GIUSTA CAUSA :

Spett.le Ditta
……………………………..
........ 

Bergamo, ……………………. 

Oggetto: dimissioni per giusta causa Sig…………………………...

La presente, per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal lavoro e per dichiarare la mia indisponibilità a prestare attività durante il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro.
Ritengo infatti, che i motivi che mi inducono al recesso, MANCATO PAGAMENTO MESI DI ……………..
......................................................................
 e l’assenza di qualsiasi comunicazione o chiarimento da parte Vostra, costituiscano giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art. 2119 c.c.
Mentre informo che il rapporto di lavoro deve intendersi cessato a tutti gli effetti alla data odierna, chiedo che mi sia corrisposta, unitamente alle altre spettanze liquidatorie, anche l’indennità sostitutiva del preavviso.
Distinti saluti.

Durata
La
durata del periodo di preavviso è stabilita nella maggior parte dei casi dai contratti collettivi (CCNL) e varia a seconda della categoria dei lavoratori (operai o impiegati), del livello di inquadramento, dell’anzianità di servizio.
Durante il preavviso le parti conservano tutti gli obblighi e diritti derivanti dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro ha, ad esempio, l’obbligo di corrispondere la retribuzione e gli eventuali aumenti previsti dai contratti collettivi; il lavoratore conserva gli obblighi di diligenza, fedeltà e subordinazione, di rispetto dell’orario di lavoro, ecc..

Forma
La maggior parte dei contratti richiede la forma scritta anche consegnata a mani, altri pretendono l’invio di una lettera raccomandata. La forma scritta ha lo scopo di proteggere il lavoratore, in quanto formalizza una manifestazione non equivoca della sua volontà e la sua inosservanza determina l’invalidità dell’atto di dimissioni.

Quando presentarle
Anche la data in cui si rassegnano le dimissioni viene normalmente regolata per ogni singolo contratto, possono decorrere dal primo o dal quindicesimo giorno del mese, o rassegnate in qualsiasi momento
.

Effetti
Le dimissioni hanno efficacia indipendentemente dall’accettazione del datore di lavoro e diventano pertanto irrevocabili nel momento in cui il datore di lavoro ne giunge a conoscenza. L’eventuale revoca delle dimissioni è valida soltanto se inoltrata prima che il datore di lavoro venga a conoscenza delle dimissioni.
Inoltre ricordiamo che i giorni necessari al preavviso devono essere giorni lavorati e non ferie, malattia o infortunio, salvo specifico accordo scritto.
In alcuni casi invece, ove il periodo è molto lungo si considera il calendario lavorativo con tutte le sue ragionevoli implicazioni.

Casi particolari
Ricordiamo infine che la legge richiede l’adempimento di specifiche formalità in casi particolari, considerati meritevoli di speciale tutela:

  • Le dimissioni della lavoratrice presentate nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e un anno dopo la celebrazione delle nozze devono essere confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro: in mancanza di conferme sono da considerare nulle;

  • Le dimissioni presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di adozione o affidamento devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro.

Per questo ed altro puoi contattarci e saremo ben lieti di darti attraverso una e-mail le risposte a tutti i tuoi dubbi e/o incertezze.

 

Rivolgiti al sindacato di categoria CGIL o all'Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo. tel. 035.3594.340 fax 035.3594.482 e-mail vertenzecgilbg@cgil.lombardia.it