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LAVORO IN COOPERATIVA E NON TI FANNO LAVORARE?

L'attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa di lavoro e produzione non è sempre ricollegabile al rapporto societario, atteso che le parti ben possono, nell'ambito della loro autonomia negoziale, stabilire che le prestazioni lavorative del socio, pur se riferibili all'oggetto sociale, siano espletate nell'ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, anziché in adempimento del contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175).

Anche nell’ipotesi in cui il socio lavoratore fornisca una prestazione diretta a realizzare le finalità istituzionali della cooperativa è necessario, ai fini della corretta qualificazione del rapporto, l’esame, fra l’altro, delle concrete modalità di svolgimento dello stesso; ove risultino sussistenti gli elementi tipici del lavoro subordinato (e in particolare l’eterodirezione, che si esplica nell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare) e altresì il carattere solo formale del rapporto associativo, deve ritenersi la natura subordinata nel rapporto di lavoro intercorrente tra la cooperativa e il preteso socio (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345).

Considerate le modalità con cui i soci lavoratori prestano normalmente l’attività all’interno di una società cooperativa (esecuzione di direttive precise, con orari di lavoro prestabiliti, con retribuzione conforme alla contrattazione collettiva di settore e con assoggettamento al potere disciplinare, ancorché in base alla disciplina statutaria), assume rilevanza, ai fini della distinzione tra lavoro in regime di subordinazione e lavoro in regime di maggiore autonomia, il criterio della partecipazione e del coinvolgimento nella vita societaria, in termini, ad esempio, di decisioni sulla redistribuzione degli utili; pertanto, ove tale partecipazione e tale coinvolgimento risultino assenti e sia riscontrabile solo l’aspetto formale della domanda di ammissione alla cooperativa in qualità di soci, deve affermarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro tra pretesi soci e cooperativa (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351).

La completa assenza da parte di un socio lavoratore di ogni forma di partecipazione alla vita associativa di una cooperativa di lavoro, sia nella fase genetica del rapporto (mancata richiesta di ammissione alla cooperativa, sottoscrizione della lettera di ammissione sotto minaccia di non essere impiegato nel lavoro) che nel momento del suo concreto funzionamento (mancata convocazione alle assemblee, mancata comunicazione dello statuto sociale ecc.) costituisce prova della simulazione del rapporto associativo, da qualificare, in ragione delle concrete caratteristiche, come rapporto di lavoro subordinato (Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, est. Ferrari da Passano, in D&L 1998, 1094).

Ove la prestazione del socio di una cooperativa di produzione e lavoro venga svolta sulla base delle direttive ricevute senza alcuna effettiva autonomia decisionale, con la corresponsione di una retribuzione in misura fissa e a cadenza mensile, con l'utilizzo di materiali e attrezzature della cooperativa, il tutto senza l'assunzione di alcun rischio economico, ne consegue la qualificazione di tale rapporto di lavoro in termini di subordinazione (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175).

Ove la qualità di socio lavoratore abbia carattere puramente formale, per l'assenza di alcuna partecipazione all'attività sociale, deve qualificarsi come atto informale di licenziamento l'estromissione del socio dalla cooperativa (Pret. Pistoia 25/10/94, est. Amato, in D&L 1995, 603, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro).

In mancanza della prova da parte della cooperativa di produzione e lavoro circa la conformità dell'attività lavorativa svolta dal socio con lo scopo sociale, e accertata la natura subordinata del rapporto, ne consegue che la comunicazione di risoluzione del rapporto da parte della cooperativa integra gli estremi del licenziamento, a nulla rilevando le successive dimissioni del lavoratore dal contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175).

Nell’estromissione del lavoratore dal rapporto associativo, attuata da una società cooperativa, non è configurabile un licenziamento; pertanto l’allontanamento di fatto dal posto di lavoro, una volta accertata la natura subordinata del rapporto, non fa venire meno l’obbligo retributivo in capo alla cooperativa, fino al ripristino del rapporto (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345).

Le controversie attinenti alle prestazioni di lavoratori soci di cooperative rientrano, anche in assenza di subordinazione, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.; conseguentemente, anche in presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa, deve ritenersi sempre sussistente la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, in applicazione degli artt. 4 e 5 L. 11/8/73 n. 533 (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di produzione e lavoro, non integrando alcuna ipotesi di ingiustificata disparità di trattamento (Corte Cost. 30/12/98 n. 451, pres. Granata, rel. Marini, in D&L 1999, 499, n. Faleri, Ancora sulla posizione giuridica del socio di cooperativa di produzione e lavoro: il privilegio per i crediti non spetta).

Condotta antisindacale

È ammissibile il procedimento di repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 SL all’interno di una società cooperativa (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923).

Le norme poste a tutela della libertà sindacale trovano applicazione anche per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, data la duplice causa negoziale che qualifica il rapporto tra la cooperativa e il socio (nella fattispecie è stata ritenuta condotta antisindacale l'espulsione di soci sindacalizzati e il rifiuto di operare le trattenute ex art. 26 S.L.) (Pret. Caltagirone, sez. Mineo, 25/3/95, est. Venturini, in D&L 1995, 604, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro)

è ampiamente legittimo l’esercizio di attività sindacale nell’ambito di una cooperativa da parte di soci lavoratori e a esso si applica la disciplina giuridica in materia di diritto sindacale operante per gli altri datori di lavoro (Pret. Milano 11/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 292, n. CAPURRO, Attività sindacale nel rapporto di lavoro in cooperativa. In senso conforme, v. Trib. Milano 14/7/99, pres. Gargiulo, est. Accardo, in D&L 1999, 813).

La violazione dell’obbligo di ottenere il previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza, per procedere al trasferimento di un Rsa, anche se socio lavoratore di cooperativa, costituisce attività antisindacale (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico).

Costituisce comportamento antisindacale l’invio a tutti i soci, da parte di una società cooperativa, di una comunicazione di divieto di costituzione di rappresentanze sindacali (Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923).

Che cosa sono le cooperative
Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune.
Lo scopo può essere di tipo economico, sociale e culturale.
A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci.
Le cooperative possono avere molte finalità ma quelle di lavoro sono individuabili in tre tipologie:

  • cooperativa di produzione e lavoro;

  • cooperativa sociale;

  • cooperativa della piccola pesca.

Rapporto associativo
Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa normalmente mediante il versamento di una quota associativa.
A questo punto il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, ma ha anche diritto a partecipare in parte alla gestione e alle decisioni dell'impresa.

Rapporto di lavoro
Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere subordinato, autonomo o di collaborazione mediante lavoro a progetto.
Le regole per il lavoro dei soci devono essere definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Cosa è cambiato con la Legge Biagi
Dal 2003 con la Legge Biagi è stata soppressa la distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro in modo che quest'ultimo diventa ulteriore, ma non distinto dal primo.
Occorre prima l'adesione alla società, poi l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, per divenire soci lavoratori, occorre fare un doppio passaggio:

  • aderire alla cooperativa in qualità di socio;

  • scegliere (anche in un momento successivo) la tipologia del rapporto di lavoro tra dipendente, autonomo, collaboratore.

Diritti del socio lavoratore dipendente
Il socio lavoratore dipendente ovvero con contratto di lavoro subordinato,
ha gli stessi diritti dei lavoratori delle altre società: la retribuzione non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di settore e devono essere garantiti i trattamenti di ferie, malattia, TFR, ecc.
Infatti il regolamento della cooperativa non può essere inferiore al trattamento economico minimo.
Tuttavia non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quindi, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il socio lavoratore non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro, ma ha comunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.

Recesso del rapporto di lavoro
Il rapporto associativo e quello di lavoro non sono più distinti: le sorti dell'uno sono legate all'altro.
In caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche il rapporto di lavoro.
Tuttavia la cooperativa ha facoltà di prevedere nel proprio Statuto clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome rispetto a quelle societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del rapporto sociale non determini effetti su quello lavorativo e viceversa.

Diritto alle agevolazioni
È ammesso
il diritto alle agevolazioni contributive alle assunzioni per i soci lavoratori di cooperative che abbiano instaurato anche un rapporto di lavoro in forma subordinata in caso di: lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori in CIGS a zero ora da uguale periodo e di lavoratori in mobilità (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2006 n. 25/540 e Circolare INPS n.77/2006).

Il lavoro in cooperativa
 Il movimento cooperativo nasce alla fine del XIX secolo, sulla spinta di braccianti e mezzadri in cerca di terre da coltivare; successivamente, si costituiranno anche cooperative nei settori dell'industria e della produzione in genere, della pesca, dell'edilizia, dei trasporti e del consumo.
Lo spirito originario della cooperazione consisteva nell'associazione di persone che si prefiggevano lo scopo di lavorare insieme, senza vincoli di subordinazione l'uno con l'altro, essendo tutti padroni del proprio lavoro e della propria impresa.
Nell'arco di pochi anni, il movimento cooperativo conobbe una grande diffusione, seguendo due orientamenti politico-culturali: le cooperative "rosse" (di ispirazione repubblicana e socialista) e quelle "bianche" (di ispirazione cattolica). Questi orientamenti, attraverso grandi mutamenti, sono quelli tuttora maggioritari nel movimento cooperativo, dove i due più grandi organismi di rappresentanza sono la Lega delle Cooperative (Legacoop) e la Confederazione delle Cooperative (Confcooperative).
Dopo la parentesi del ventennio fascista, il movimento cooperativo trovò rilancio e legittimazione nel nuovo ordinamento repubblicano, che ne riconosce la peculiarità anche a livello costituzionale (art. 45 della Costituzione).
Negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo ha conosciuto il doppio fenomeno di una sua ulteriore crescita quantitativa e dell'avvio di profonde modificazioni legate a quella crescita; in sintesi, è andato progressivamente indebolendosi l'originario spirito solidaristico ed egualitario, sostituito da impostazioni aziendaliste sempre più affini a quelle dell'impresa tradizionale.
Sempre negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo è stato interessato dal coinvolgimento nella gestione di attività di pertinenza pubblica, come la gestione di servizi per conto della Pubblica Amministrazione, che tende ad esternalizzare funzioni che in precedenza gestiva direttamente, come, per esempio, i servizi di assistenza sociale.

Le diverse tipologie di cooperativa
Le cooperative si distinguono - ai fini dell'iscrizione negli appositi registri prefettizi - sulla base dell'attività svolta, nelle seguenti sezioni:

  • cooperazione di consumo;

  • cooperazione di produzione e lavoro;

  • cooperazione agricola;

  • cooperazione edilizia;

  • cooperazione di trasporto;

  • cooperazione della pesca;

  • cooperazione mista;

  • cooperazione sociale.

La particolarità del rapporto di lavoro in cooperativa è costituita dal fatto che, in teoria, non esistono i ruoli del proprietario-datore di lavoro e dei dipendenti a lui subordinati, poiché si sarebbe in presenza di un'entità collettivamente proprietaria dell'azienda; le decisioni spettano all'assemblea dei soci che formano la cooperativa ed eleggono gli organismi demandati alla gestione, come il Consiglio di Amministrazione.
In base a questa teoria, dunque, il rapporto di lavoro in cooperativa non dovrebbe contemplare alcuni elementi economici e normativi propri del lavoro subordinato - quali, a titolo di esempio i Contratti Nazionali, le rappresentanze sindacali - e sanciti da una numerosa produzione legislativa, di cui il provvedimento più conosciuto è la legge n. 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei Lavoratori.
Tuttavia, la crescita quantitativa delle cooperative ha determinato nei fatti lo stabilirsi di relazioni e assetti organizzativi analoghi a quelli delle imprese tradizionali, rendendo necessaria l'estensione delle tutele contrattuali e sindacali anche ai soci lavoratori di cooperativa; nell'edilizia, per esempio, i lavoratori costituiscono le proprie rappresentanze sindacali anche nelle cooperative e i parametri economici sono per tutte le imprese, quindi anche le cooperative, quelli stabiliti dai Contratti Nazionali di riferimento.
Il comparto che più stenta ad adeguarsi a questa realtà è quello della cooperazione sociale, per il quale esiste sin dal 1992 un Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo (le citate Lega e Conf, oltre alle associazioni "minori" AGCI e UNCI); orbene, in tutto il Centro-Sud , ma anche in zone significative del Settentrione, le cooperative sociali non ritengono di essere chiamate all'applicazione ai propri soci lavoratori di quanto disposto dal Contratto Nazionale sottoscritto.
In Parlamento giacciono da due legislature proposte di legge tese ad introdurre esplicitamente l'applicazione della legge 300/70 anche ai soci di cooperativa. Nel frattempo, alcuni enti locali hanno deliberato in materia, imponendo il rispetto della legge 300/70 alle cooperative che operano per loro conto: nel 1999, per esempio, è stata la Giunta del Comune di Brescia ad esprimersi in questo senso e il 31 luglio 2000 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato una Delibera di Iniziativa Popolare che impone a tutte le cooperative che operano per suo conto il rispetto dei Contratti Nazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori che impiegano, prevedendo - in caso di inosservanza - la revoca immediata del rapporto.

Normativa di riferimento
Artt. 2511 e seguenti Codice Civile;
Legge 3 aprile 2001, n. 142;
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 9;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2004, n. 10.
Circolare INPS n.77/2006

 

Rivolgiti al sindacato di categoria CGIL o all'Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo. tel. 035.3594.340 fax 035.3594.482 e-mail vertenzecgilbg@cgil.lombardia.it