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LAVORO
IN COOPERATIVA E NON TI FANNO LAVORARE?
L'attività
lavorativa svolta dal socio di una cooperativa di lavoro e
produzione non è sempre ricollegabile al rapporto societario,
atteso che le parti ben possono, nell'ambito della loro autonomia
negoziale, stabilire che le prestazioni lavorative del socio, pur se
riferibili all'oggetto sociale, siano espletate nell'ambito di un
vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, anziché in
adempimento del contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96, est.
Padalino, in D&L 1997, 175).
Anche
nell’ipotesi in cui il socio lavoratore fornisca una prestazione
diretta a realizzare le finalità istituzionali della cooperativa è
necessario, ai fini della corretta qualificazione del rapporto,
l’esame, fra l’altro, delle concrete modalità di svolgimento
dello stesso; ove risultino sussistenti gli elementi tipici del
lavoro subordinato (e in particolare l’eterodirezione, che si
esplica nell’assoggettamento all’altrui potere direttivo,
organizzativo e disciplinare) e altresì il carattere solo formale
del rapporto associativo, deve ritenersi la natura subordinata nel
rapporto di lavoro intercorrente tra la cooperativa e il preteso
socio (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345).
Considerate
le modalità con cui i soci lavoratori prestano normalmente
l’attività all’interno di una società cooperativa (esecuzione
di direttive precise, con orari di lavoro prestabiliti, con
retribuzione conforme alla contrattazione collettiva di settore e
con assoggettamento al potere disciplinare, ancorché in base alla
disciplina statutaria), assume rilevanza, ai fini della distinzione
tra lavoro in regime di subordinazione e lavoro in regime di
maggiore autonomia, il criterio della partecipazione e del
coinvolgimento nella vita societaria, in termini, ad esempio, di
decisioni sulla redistribuzione degli utili; pertanto, ove tale
partecipazione e tale coinvolgimento risultino assenti e sia
riscontrabile solo l’aspetto formale della domanda di ammissione
alla cooperativa in qualità di soci, deve affermarsi la natura
subordinata del rapporto di lavoro tra pretesi soci e cooperativa (Pret.
Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351).
La
completa assenza da parte di un socio lavoratore di ogni forma di
partecipazione alla vita associativa di una cooperativa di lavoro,
sia nella fase genetica del rapporto (mancata richiesta di
ammissione alla cooperativa, sottoscrizione della lettera di
ammissione sotto minaccia di non essere impiegato nel lavoro) che
nel momento del suo concreto funzionamento (mancata convocazione
alle assemblee, mancata comunicazione dello statuto sociale ecc.)
costituisce prova della simulazione del rapporto associativo, da
qualificare, in ragione delle concrete caratteristiche, come
rapporto di lavoro subordinato (Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98,
est. Ferrari da Passano, in D&L 1998, 1094).
Ove
la prestazione del socio di una cooperativa di produzione e lavoro
venga svolta sulla base delle direttive ricevute senza alcuna
effettiva autonomia decisionale, con la corresponsione di una
retribuzione in misura fissa e a cadenza mensile, con l'utilizzo di
materiali e attrezzature della cooperativa, il tutto senza
l'assunzione di alcun rischio economico, ne consegue la
qualificazione di tale rapporto di lavoro in termini di
subordinazione (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997,
175).
Ove
la qualità di socio lavoratore abbia carattere puramente formale,
per l'assenza di alcuna partecipazione all'attività sociale, deve
qualificarsi come atto informale di licenziamento l'estromissione
del socio dalla cooperativa (Pret. Pistoia 25/10/94, est. Amato, in
D&L 1995, 603, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni
delle cooperative di lavoro).
In
mancanza della prova da parte della cooperativa di produzione e
lavoro circa la conformità dell'attività lavorativa svolta dal
socio con lo scopo sociale, e accertata la natura subordinata del
rapporto, ne consegue che la comunicazione di risoluzione del
rapporto da parte della cooperativa integra gli estremi del
licenziamento, a nulla rilevando le successive dimissioni del
lavoratore dal contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino,
in D&L 1997, 175).
Nell’estromissione
del lavoratore dal rapporto associativo, attuata da una società
cooperativa, non è configurabile un licenziamento; pertanto
l’allontanamento di fatto dal posto di lavoro, una volta accertata
la natura subordinata del rapporto, non fa venire meno l’obbligo
retributivo in capo alla cooperativa, fino al ripristino del
rapporto (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345).
Le
controversie attinenti alle prestazioni di lavoratori soci di
cooperative rientrano, anche in assenza di subordinazione, nella
competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
409 n. 3 c.p.c.; conseguentemente, anche in presenza di clausola
compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa, deve
ritenersi sempre sussistente la facoltà di adire l’autorità
giudiziaria, in applicazione degli artt. 4 e 5 L. 11/8/73 n. 533 (Pret.
Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351).
Non
è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
2751 bis, n. 1, c.c. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.,
nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio
generale sui mobili del debitore il credito del socio della
cooperativa di produzione e lavoro, non integrando alcuna ipotesi di
ingiustificata disparità di trattamento (Corte Cost. 30/12/98 n.
451, pres. Granata, rel. Marini, in D&L 1999, 499, n. Faleri,
Ancora sulla posizione giuridica del socio di cooperativa di
produzione e lavoro: il privilegio per i crediti non spetta).
Condotta
antisindacale
È
ammissibile il procedimento di repressione della condotta
antisindacale previsto dall’art. 28 SL all’interno di una società
cooperativa (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997,
756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico.
In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in
D&L 1998, 923).
Le
norme poste a tutela della libertà sindacale trovano applicazione
anche per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
data la duplice causa negoziale che qualifica il rapporto tra la
cooperativa e il socio (nella fattispecie è stata ritenuta condotta
antisindacale l'espulsione di soci sindacalizzati e il rifiuto di
operare le trattenute ex art. 26 S.L.) (Pret. Caltagirone, sez.
Mineo, 25/3/95, est. Venturini, in D&L 1995, 604, nota MELIADO',
Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro)
è
ampiamente legittimo l’esercizio di attività sindacale
nell’ambito di una cooperativa da parte di soci lavoratori e a
esso si applica la disciplina giuridica in materia di diritto
sindacale operante per gli altri datori di lavoro (Pret. Milano
11/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 292, n. CAPURRO, Attività
sindacale nel rapporto di lavoro in cooperativa. In senso conforme,
v. Trib. Milano 14/7/99, pres. Gargiulo, est. Accardo, in D&L
1999, 813).
La
violazione dell’obbligo di ottenere il previo nulla osta delle
OO.SS. di appartenenza, per procedere al trasferimento di un Rsa,
anche se socio lavoratore di cooperativa, costituisce attività
antisindacale (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997,
756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico).
Costituisce
comportamento antisindacale l’invio a tutti i soci, da parte di
una società cooperativa, di una comunicazione di divieto di
costituzione di rappresentanze sindacali (Pret. Milano 2/7/98
(decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923).
Che
cosa sono le cooperative
Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone
che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare
assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune.
Lo scopo può essere di tipo economico, sociale e culturale.
A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società
cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si
propongono di arrecare un beneficio comune ai soci.
Le cooperative possono avere molte finalità ma quelle di lavoro
sono individuabili in tre tipologie:
Rapporto
associativo
Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla
cooperativa normalmente mediante il versamento di una quota
associativa.
A questo punto il socio mette a disposizione della cooperativa le
proprie capacità professionali, ma ha anche diritto a partecipare
in parte alla gestione e alle decisioni dell'impresa.
Rapporto
di lavoro
Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa si
instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere
subordinato, autonomo o di collaborazione mediante lavoro a
progetto.
Le regole per il lavoro dei
soci devono essere definite da un regolamento che le cooperative
hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Cosa
è cambiato con la Legge Biagi
Dal 2003 con la Legge Biagi è stata soppressa la distinzione tra
rapporto associativo e rapporto di lavoro in modo che quest'ultimo
diventa ulteriore, ma non distinto dal primo.
Occorre prima l'adesione alla società, poi l'instaurazione del
rapporto di lavoro.
Pertanto, per divenire soci lavoratori, occorre fare un doppio
passaggio:
-
aderire
alla cooperativa in qualità di socio;
-
scegliere
(anche in un momento successivo) la tipologia del rapporto di
lavoro tra dipendente, autonomo, collaboratore.
Diritti
del socio lavoratore dipendente
Il socio lavoratore dipendente ovvero con contratto di lavoro
subordinato,
ha gli stessi diritti dei lavoratori delle altre società: la
retribuzione non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti
dai contratti collettivi di settore e devono essere garantiti i
trattamenti di ferie, malattia, TFR, ecc.
Infatti il regolamento della cooperativa non può essere inferiore
al trattamento economico minimo.
Tuttavia non si applica
l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quindi, in caso di
licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il socio
lavoratore non può chiedere di essere reintegrato nel posto di
lavoro, ma ha comunque la possibilità di chiedere il risarcimento
del danno.
Recesso
del rapporto di lavoro
Il rapporto associativo e quello di lavoro non sono più distinti:
le sorti dell'uno sono legate all'altro.
In caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita
della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa
anche il rapporto di lavoro.
Tuttavia la cooperativa ha facoltà di prevedere nel proprio Statuto
clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome rispetto a
quelle societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del rapporto
sociale non determini effetti su quello lavorativo e viceversa.
Diritto
alle agevolazioni
È ammesso
il diritto alle agevolazioni contributive alle assunzioni per i soci
lavoratori di cooperative che abbiano instaurato anche un rapporto
di lavoro in forma subordinata in caso di: lavoratori disoccupati da
oltre 24 mesi o lavoratori in CIGS a zero ora da uguale periodo e di
lavoratori in mobilità (Nota Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 23 gennaio 2006 n. 25/540 e Circolare INPS
n.77/2006).
Il
lavoro in cooperativa
Il
movimento cooperativo nasce alla fine del XIX secolo, sulla spinta
di braccianti e mezzadri in cerca di terre da coltivare;
successivamente, si costituiranno anche cooperative nei settori
dell'industria e della produzione in genere, della pesca,
dell'edilizia, dei trasporti e del consumo.
Lo spirito originario della cooperazione consisteva
nell'associazione di persone che si prefiggevano lo scopo di
lavorare insieme, senza vincoli di subordinazione l'uno con l'altro,
essendo tutti padroni del proprio lavoro e della propria impresa.
Nell'arco di pochi anni, il movimento cooperativo conobbe una grande
diffusione, seguendo due orientamenti politico-culturali: le
cooperative "rosse" (di ispirazione repubblicana e
socialista) e quelle "bianche" (di ispirazione cattolica).
Questi orientamenti, attraverso grandi mutamenti, sono quelli
tuttora maggioritari nel movimento cooperativo, dove i due più
grandi organismi di rappresentanza sono la Lega delle Cooperative (Legacoop)
e la Confederazione delle Cooperative (Confcooperative).
Dopo la parentesi del ventennio fascista, il movimento cooperativo
trovò rilancio e legittimazione nel nuovo ordinamento repubblicano,
che ne riconosce la peculiarità anche a livello costituzionale
(art. 45 della Costituzione).
Negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo ha conosciuto il
doppio fenomeno di una sua ulteriore crescita quantitativa e
dell'avvio di profonde modificazioni legate a quella crescita; in
sintesi, è andato progressivamente indebolendosi l'originario
spirito solidaristico ed egualitario, sostituito da impostazioni
aziendaliste sempre più affini a quelle dell'impresa tradizionale.
Sempre negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo è stato
interessato dal coinvolgimento nella gestione di attività di
pertinenza pubblica, come la gestione di servizi per conto della
Pubblica Amministrazione, che tende ad esternalizzare funzioni che
in precedenza gestiva direttamente, come, per esempio, i servizi di
assistenza sociale.
Le
diverse tipologie di cooperativa
Le cooperative si distinguono - ai fini dell'iscrizione negli
appositi registri prefettizi - sulla base dell'attività svolta,
nelle seguenti sezioni:
-
cooperazione
di consumo;
-
cooperazione
di produzione e lavoro;
-
cooperazione
agricola;
-
cooperazione
edilizia;
-
cooperazione
di trasporto;
-
cooperazione
della pesca;
-
cooperazione
mista;
-
cooperazione
sociale.
La
particolarità del rapporto di lavoro in cooperativa è costituita
dal fatto che, in teoria, non esistono i ruoli del
proprietario-datore di lavoro e dei dipendenti a lui subordinati,
poiché si sarebbe in presenza di un'entità collettivamente
proprietaria dell'azienda; le decisioni spettano all'assemblea dei
soci che formano la cooperativa ed eleggono gli organismi demandati
alla gestione, come il Consiglio di Amministrazione.
In base a questa teoria, dunque, il rapporto di lavoro in
cooperativa non dovrebbe contemplare alcuni elementi economici e
normativi propri del lavoro subordinato - quali, a titolo di esempio
i Contratti Nazionali, le rappresentanze sindacali - e sanciti da
una numerosa produzione legislativa, di cui il provvedimento più
conosciuto è la legge n. 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei
Lavoratori.
Tuttavia, la crescita quantitativa delle cooperative ha determinato
nei fatti lo stabilirsi di relazioni e assetti organizzativi
analoghi a quelli delle imprese tradizionali, rendendo necessaria
l'estensione delle tutele contrattuali e sindacali anche ai soci
lavoratori di cooperativa; nell'edilizia, per esempio, i lavoratori
costituiscono le proprie rappresentanze sindacali anche nelle
cooperative e i parametri economici sono per tutte le imprese,
quindi anche le cooperative, quelli stabiliti dai Contratti
Nazionali di riferimento.
Il comparto che più stenta ad adeguarsi a questa realtà è quello
della cooperazione sociale, per il quale esiste sin dal 1992 un
Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali e dalle associazioni di rappresentanza del movimento
cooperativo (le citate Lega e Conf, oltre alle associazioni
"minori" AGCI e UNCI); orbene, in tutto il Centro-Sud , ma
anche in zone significative del Settentrione, le cooperative sociali
non ritengono di essere chiamate all'applicazione ai propri soci
lavoratori di quanto disposto dal Contratto Nazionale sottoscritto.
In Parlamento giacciono da due legislature proposte di legge tese ad
introdurre esplicitamente l'applicazione della legge 300/70 anche ai
soci di cooperativa. Nel frattempo, alcuni enti locali hanno
deliberato in materia, imponendo il rispetto della legge 300/70 alle
cooperative che operano per loro conto: nel 1999, per esempio, è
stata la Giunta del Comune di Brescia ad esprimersi in questo senso
e il 31 luglio 2000 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato una
Delibera di Iniziativa Popolare che impone a tutte le cooperative
che operano per suo conto il rispetto dei Contratti Nazionali per
tutte le lavoratrici e i lavoratori che impiegano, prevedendo - in
caso di inosservanza - la revoca immediata del rapporto.
Normativa
di riferimento
Artt. 2511 e seguenti Codice Civile;
Legge 3 aprile 2001, n. 142;
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 9;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18
marzo 2004, n. 10.
Circolare INPS n.77/2006
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