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LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER

Cosa è il lavoro occasionale di tipo accessorio e cosa sono i voucher
Chi può essere il committente
Chi può lavorare con i voucher
Limiti economici
Aree di attività
Quanto vale un voucher
Riscossione dei voucher
I rischi del lavoro occasionale accessorio

Cosa è il lavoro occasionale di tipo accessorio e cosa sono i voucher
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è un particolare contratto di lavoro, previsto dalla Legge 30/2003, che si propone di regolamentare quei lavori occasionali e saltuari (i cosiddetti “lavoretti”). I voucher sono degli assegni con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio

Chi può essere il committente
I committenti (cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale) possono essere aziende, famiglie, privati, imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro ed enti pubblici (questi ultimi solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà).

Chi può lavorare con i voucher
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
- Pensionati
Nota:
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
- Studenti nei periodi di vacanza (mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre e settimana di Pasqua) e il sabato e la domenica
Nota:
Sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età. I minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori.
- Lavoratori in cassa integrazione/mobilità e disoccupati (anche percettori di indennità di disoccupazione)
Nota: sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti (se dipendenti pubblici è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza).
Fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
- Casalinghe
Nota: Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le casalinghe non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente
.

Limiti economici
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
•in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
•nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito (es. cassaintegrati), fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

 

Aree di attività
Imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari inferiore a 7.000 euro;
imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi: per le attività specifiche normalmente esercitate nel campo del commercio, del turismo e dei servizi, l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
settore domestico: i “lavori domestici di tipo occasionale accessorio” riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering così come il dogsittering;
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici);
consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
insegnamento privato e supplementare;
in qualsiasi altro settore produttivo, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici nonché il sabato e la domenica, in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;
- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e nel limite di 3000 euro annui.

Quanto vale un voucher
Il valore nominale di un voucher è pari a 10 euro.
Esiste anche un voucher ‘multiplo’ del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Poste), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.
I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS.

Riscossione dei voucher
La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

I rischi del lavoro occasionale accessorio
Secondo la CGIL ci sono dei rischi che il lavoro occasionale accessorio finisca per diventare l’ennesima forma di lavoro grigio. Se è vero che questo tipo di contratto potrebbe contribuire a contrastare il lavoro nero in alcuni casi ben specifici, la genericità della legge e alcuni suoi recenti peggioramenti, infatti, aprono le porte ad abusi e ulteriori mascheramenti di lavoro subordinato. È il caso, per esempio, dell’abolizione del tetto annuale di 30 giorni, oppure, della genericità con cui vengono delimitate le tipologie di lavoro per le quali è possibile utilizzare i voucher.
Colpisce, infine, l’esiguità della contribuzione Inps (13%, addirittura più bassa della contribuzione alla gestione separata Inps). Con una contribuzione talmente bassa anche laddove il lavoro accessorio potrebbe avere senso è comunque discutibile parlare di reale emersione.