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alcune informazioni utili ai lavoratori in somministrazione
cos'è
il contratto di somministrazione;
quando
è possibile utilizzarlo;
come
può essere il contratto;
cosa deve
contenere il contratto;
Ci
sono limiti alle reiterazioni di un contratto di
somministrazione a tempo determinato?
il
periodo di prova;
i
diritti e i doveri del lavoratore;
le
contestazioni;
l'interruzione
della missione e le dimissioni;
l'indennità
di disoccupazione
COSA
È IL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE?
Il lavoro in somministrazione non cambia molto rispetto al vecchio lavoro
interinale: il lavoratore è assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato
da un'agenzia di lavoro, la quale gli affida per un determinato periodo di tempo
una missione in una data azienda (detta impresa utilizzatrice). Essendo
l'agenzia ad assumervi, il vostro punto di riferimento è l'agenzia, non
l'impresa utilizzatrice.
QUANDO
È POSSIBILE UTILIZZARE IL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE?
Mentre nel vecchio lavoro interinale la legge prevedeva dettagliatamente i casi
in cui era possibile far ricorso alla prestazione di lavoro temporaneo, la legge
30 ha inserito una formula generica (il lavoro in somministrazione può essere
utilizzato per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche riferibili all'ordinaria
attività aziendale). Tale formula non ha confini precisi e di conseguenza non
è chiaro stabilire i limiti nei quali è possibile assumere in
somministrazione. In ogni caso la ragione (causale) deve essere esplicitamente
inserita (non basta riportare la frase del testo di legge) e deve inoltre essere
veritiera.
è invece vietato utilizzare il
lavoro in somministrazione:
-
se
l'impresa utilizzatrice non ha effettuato la valutazione dei rischi in base
alla legge 626 in materia di sicurezza sul lavoro;
-
se
l'impresa utilizzatrice, negli ultimi 6 mesi, ha ridotto il personale
attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alla stessa mansione
a cui si riferisce il contratto di somministrazione oppure se l'impresa ha
fatto ricorso alla Cassa Integrazione;
-
per sostituire lavoratori in
sciopero.
COME
PUÒ ESSERE IL CONTRATTO?
Il contratto di lavoro in
somministrazione può essere a tempo determinato (per una specifica missione) o
a tempo indeterminato. Nel primo caso (la stragrande maggioranza) la missione può
essere prorogata per un massimo di 6 volte e per una durata massima non
superiore a 36 mesi (comprensivi sia del periodo iniziale sia delle eventuali
proroghe). In
caso di prosecuzione della missione (o della sua proroga) oltre la scadenza, il
lavoratore ha diritto a una maggiorazione della retribuzione la cui percentuale
varia in base ai giorni di prosecuzione e alla durata del contratto.
Nel secondo caso il lavoratore è “a disposizione” dell'agenzia, cioè non
può rifiutare una nuova missione propostagli dall'agenzia e deve essere in
grado di iniziare il lavoro entro 12 ore dalla chiamata. Nel periodo in cui è
disponibile il lavoratore percepisce un'indennità di disponibilità pari a 700
euro lordi su base mensile, esclusa dal computo di ogni istituto contrattuale. Nei periodi di
disponibilità inoltre il lavoratore deve essere disponibile anche per eventuali
interventi formativi.
COSA
DEVE CONTENERE IL CONTRATTO
Il
contratto deve essere stipulato in FORMA SCRITTA e deve contenere:
-
motivi
del ricorso alla somministrazione;
-
estremi
dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia dal ministero del Lavoro;
-
impresa
utilizzatrice ove si svolge la missione;
-
mansione
e livello di inquadramento;
-
luogo
e orario di lavoro;
-
trattamento
economico e normativo e riferimenti contrattuali relativi;
-
data
di inizio e termine della missione;
-
referente
dell’impresa utilizzatrice per informazioni inerenti sicurezza sul lavoro,
mansione, formazione, ecc...
CI
SONO LIMITI ALLE REITERAZIONI DI UN CONTRATTO
DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO?
Il rapporto di lavoro in somministrazione a termine si trasforma in contratto di
somministrazione a tempo indeterminato qualora il lavoratore abbia maturato
un'anzianità di 42 mesi nella stessa agenzia. Ai fini dei 42 mesi si tiene
conto di tutte le missioni avute con la stessa agenzia, dei periodi di
infortunio oltre la scadenza delle missioni coperte da prestazione Ebitemp, dei
periodi di astensione obbligatoria per maternità (anche a contratto scaduto),
dei periodi di formazione propedeutici all'avvio delle missioni, di tutti i
periodi di interruzione di missioni presso lo stesso utilizzatore pari o
inferiori a 40 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione presso lo stesso
utilizzatore e nell'ambito di un medesimo contratto di somministrazione o
reiterazione senza soluzione di continuità, l'anzianità ai fini della
stabilizzazione è ridotta a 36 mesi.
Se tra una missione e la successiva, presso la stessa agenzia, intercorre un
periodo di non lavoro pari o superiore a 12 mesi continuativi, con rifiuto da
parte del lavoratore di una proposta di missione congrua con il precedente
inquadramento, si azzera l'anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione.
Per missione congrua si intende un'offerta di lavoro professionalmente
equivalente o, in mancanza, offerta di lavoro con omogeneità intercategoriale,
con livello retributivo non inferiore al 15% rispetto alle mansioni
precedentemente svolte e che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km e
comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dalla residenza del
lavoratore.
La normativa sulle stabilizzazioni è valida per i contratti a partire dal 1
novembre 2008. Nella fase transitoria (contratti in forza) ai fini del computo
delle anzianità di servizio per le stabilizzazioni si tiene conto dei periodi
di missione nella stessa agenzia fino a un massimo di 6 mesi, nei 12 mesi
precedenti la firma del nuovo contratto (24 luglio 2008).
IL
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova è pari a 1 giorno di effettivo
lavoro per ogni 15 giorni di durata della missione. In ogni caso il periodo di
prova non può essere superiore a 11 giorni (13 giorni per i contratti di durata
superiore a 6 mesi).
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in
qualsiasi momento senza preavviso e senza pagamento di alcuna indennità.
QUALI
SONO I DIRITTI E I DOVERI DEL LAVORATORE?
Il lavoratore in
somministrazione ha gli stessi diritti (retribuzione, ferie, permessi, diritti
sindacali, malattia, infortunio, maternità, mensa e altri servizi se previsti)
e gli stessi doveri (orario di lavoro, rispetto del regolamento aziendale) del
lavoratore dipendente dell'impresa utilizzatrice. Mentre per la parte economica
il CCNL di riferimento è il CCNL applicato all’azienda utilizzatrice, per la
parte normativa del rapporto di lavoro con l’agenzia c’è un apposito CCNL
dei lavoratori somministrati.
In particolare ecco alcuni diritti fondamentali fissati dal CCNL dei lavoratori
somministrati e validi quindi per tutti i lavoratori in somministrazione,
indipendentemente dall'impresa utilizzatrice:
RETRIBUZIONE e PREMI:
oltre alla retribuzione prevista dal CCNL applicato all’azienda utilizzatrice
il lavoratore ha diritto anche al salario aziendale previsto dall’eventuale
contrattazione di secondo livello, rapportato alla durata della missione. In
caso di premio di risultato variabile, il lavoratore ha diritto a una quota di
premio in rapporto alla durata della missione e calcolata in base all’ultimo
PDR effettivamente erogato dall’azienda utilizzatrice (a meno che l’accordo
aziendale escluda i lavoratori somministrati dall’erogazione del premio).
MALATTIA: durante la malattia,
il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro è pari a 180 giorni
nell’anno solare. I primi 3 giorni di malattia (carenza) sono retribuiti al
100% e sono totalmente a carico dell’agenzia. Dal 4° al 20° giorno si ha
diritto ad un’indennità di malattia pari al 75% della retribuzione globale,
in parte a carico Inps e in parte a carico dell’agenzia. Dal 21° giorno si ha
diritto ad un’indennità di malattia pari al 100% della retribuzione globale,
in parte a carico Inps e in parte a carico dell’agenzia. Il diritto termina
alla data di scadenza della missione. L’indennità non può essere versata per
un numero di giornate superiore a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi
precedenti la malattia e, comunque, copre un minimo di 30 giorni e un massimo di
180 giorni. L’indennità di malattia a carico Inps deve essere anticipata in
busta paga dall’agenzia. L’Ente bilaterale Ebitemp offre inoltre ai
lavoratori somministrati una serie di prestazioni di tutela sanitaria
integrativa (vedi sezione
Ebitemp)
INFORTUNIO:
in caso di infortunio sul lavoro l’Inail erogherà un’indennità di inabilità
temporanea al lavoro pari al 60% della retribuzione giornaliera (per i primi 90
giorni) e al 75% della stessa retribuzione (dal 91° giorno in poi).
L’indennità Inail deve essere anticipata in busta paga dall’agenzia (per il
periodo fino a scadenza del contratto). Dopo la scadenza del contratto,
l’indennità Inail viene pagata direttamente dall’ente. L’agenzia,
inoltre, integrerà la quota Inail fino al raggiungimento del 100% della
retribuzione prevista (fino a scadenza del contratto). Se l'infortunio ha la
prognosi oltre la scadenza della missione Ebitemp (l'ente bilaterale) versa (su
domanda) un'indennità integrativa (vedi
sezione Ebitemp).
MATERNITÀ:
in caso di maternità l’agenzia non può licenziare la lavoratrice, salvo
giusta causa, prima della scadenza della missione e fino al compimento del primo
anno di vita del bambino, qualora questo rientri nella durata della missione.
E’ previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della durata di 5
mesi, da due mesi precedenti la data presunta del parto a tre mesi dopo il
parto. Durante la maternità obbligatoria si ha diritto ad un'indennità Inps
pari all’80% della retribuzione media giornaliera, corrisposta direttamente
dall’agenzia per tutte le giornate di astensione. L’indennità di maternità
spetta anche quando il rapporto di lavoro è cessato purché non siano trascorsi
più di 60 giorni tra la data di cessazione e l’inizio dell’astensione
obbligatoria. Tale limite può essere superato se, alla cessazione, è stata
fatta la richiesta per l’indennità di disoccupazione ordinaria. La
lavoratrice in gravidanza non può essere adibita a trasporto e sollevamento
pesi, lavori faticosi, pericolosi e insalubri fino al settimo mese dopo il
parto. Se la missione prevede tali mansioni la lavoratrice ha diritto ad una
nuova missione oppure all’anticipazione dell’astensione obbligatoria
(maternità anticipata). Si ha diritto alla maternità anticipata anche in caso
di complicazioni durante la gravidanza. In caso la lavoratrice non abbia i
requisiti per chiedere la maternità obbligatoria Inps può chiedere
un’indennità di maternità all’Ente Bilaterale Ebitemp (vedi
sezione Ebitemp). E’ previsto un diritto di precedenza nelle
nuove missioni di pari professionalità per le lavoratrici che hanno terminato
il periodo di maternità obbligatoria, purché entro 30 giorni dalla fine di
tale periodo la lavoratrice dia all’agenzia una dichiarazione scritta di
disponibilità al lavoro. Se, dopo la maternità obbligatoria, l’agenzia
affida alla lavoratrice un’altra missione è bene sapere che, in caso di
difficoltà nel portare avanti la maternità, la legge consente ai genitori (uno
dei due in alternativa), nei primi 8 anni di vita del bambino, di assentarsi dal
lavoro per un massimo di 10 mesi (anche non continuativi), percependo
un’indennità ridotta al 30% della retribuzione (congedi parentali).
ALLATTAMENTO: fino al compimento
del primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a 2 ore di riposo
giornaliere retribuite al 100%. I riposi possono essere accumulati nella
giornata e goduti in un’unica soluzione. Se l’orario di lavoro è inferiore
alle 6 ore si ha diritto soltanto ad un’ora giornaliera.
DIRITTI SINDACALI: il lavoratore ha
diritto a partecipare alle assemblee sindacali convocate nell’impresa
utilizzatrice o nell’agenzia. La retribuzione delle stesse spetta per un
massimo di 10 ore annue (se si lavora per un anno intero). In caso di frazioni
d’anno lavorate le ore di assemblea retribuite spettanti saranno inferiori,
con un minimo garantito di 2 ore. Il lavoratore può iscriversi ad
un’organizzazione sindacale. Firmando la delega sindacale, il lavoratore
autorizza l’agenzia a trattenere una quota associativa pari allo 0,8% sulla
retribuzione netta (ad esclusione di assegni familiari e Tfr), trattenuta che l’agenzia verserà all’organizzazione
sindacale per la quale si vuole aderire.
LAVORATORI
STUDENTI: Ai lavoratori studenti vengono applicate le norme relative al
diritto allo studio contenute nei contratti collettivi di categoria delle
imprese utilizzatrici. In particolare, se dovete sostenere un esame
universitario comunicatelo all'agenzia e avete diritto al permesso retribuito
(producendo la certificazione necessaria).
CONTESTAZIONI
In caso di infrazioni
sul lavoro, l’agenzia potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:
ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa da 1 a 4 ore di lavoro,
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni. Le infrazioni
devono essere contestate per iscritto e il lavoratore ha 5 giorni di tempo per
produrre giustificazioni scritte o per chiedere un incontro. In ogni caso,
potete essere assistiti dalla NIDIL CGIL.
L'INTERRUZIONE
DELLA MISSIONE E LE DIMISSIONI
Dimissioni
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del contratto, è
previsto un preavviso di 1 giorno ogni 15 giorni di missione residua, a partire
dal 16° giorno, con un massimo di 7 giorni (per i lavoratori inquadrati nel
gruppo C), 10 giorni (per i lavoratori inquadrati nel gruppo B) e 20 giorni (per
i lavoratori inquadrati nel gruppo A). Per missione residua si intende che i
giorni sono esigibili in relazione al periodo di missione non ancora effettuato.
In caso di mancato preavviso l’agenzia può trattenere l’indennità
sostitutiva del preavviso. Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato
il preavviso è regolamentato in modo diverso, ha una durata maggiore stabilita
dal CCNL sulla base del gruppo di appartenenza e dell’anzianità di servizio.
Interruzione della missione
Se la
missione è interrotta dall’agenzia prima della scadenza pattuita per cause
non imputabili né al lavoratore né all’agenzia il lavoratore, fatto salvo il
trattamento economico originario, ha diritto a
essere impiegato in un’altra missione nella stessa area professionale oppure a
partecipare ad interventi formativi.
INDENNITÀ
DI DISOCCUPAZIONE
Se il lavoratore alla scadenza del contratto non trova lavoro può fare
domanda di disoccupazione ordinaria all’Inps, purché abbia almeno 52
settimane di contributi versati nell’anno precedente alla scadenza del
contratto e purché abbia almeno 2 anni di anzianità assicurativa. L’Inps
eroga il 60% dello stipendio per 6 mesi (più un settimo mese al 50% e un ottavo
mese al 40%). In caso di difficoltà a trovare un posto di lavoro (più di 45
giorni di disoccupazione dalla scadenza del contratto e più di 6 mesi di
anzianità di lavoro somministrato nell’anno precedente alla domanda di
prestazione) il
lavoratore può chiedere all’ente bilaterale Ebitemp un ulteriore sostegno al
reddito integrativo alla disoccupazione Inps (vedi
sezione Ebitemp). Nel caso
in cui il lavoratore non abbia i requisiti per la disoccupazione ordinaria,
oppure lavori in modo discontinuo (salti tra un contratto e
l’altro) può fare la domanda di
disoccupazione a requisiti ridotti (entro
il 31 marzo di ogni anno), per coprire tutti i "vuoti" di
disoccupazione dell'anno precedente (anche se si sta lavorando al momento della
richiesta). L'indennità copre un numero di giornate pari a quelle lavorate
nell'anno precedente alla richiesta (con un massimo di 180 giorni). L'indennità
è pari al 35% della retribuzione media percepita per i primi 120 giorni e al
40% oltre il 120° giorno. I requisiti per farla sono: avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa
e avere almeno 78
giornate di attività lavorativa.
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