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alcune informazioni utili ai lavoratori
PARASUBORDINATI
chi
sono
le
collaborazioni a progetto
le
collaborazioni occasionali
le
associazioni in partecipazione
le
partite IVA individuali
il
regime previdenziale per gli iscritti alla gestione separata INPS
malattia,
maternità e disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata
infortuni per i
parasubordinati
CHI
SONO I LAVORATORI PARASUBORDINATI?
Il lavoro parasubordinato è una via intermedia tra il lavoro subordinato
(dipendente) e il lavoro autonomo. Rientrano in questa fattispecie i contratti
di collaborazione a progetto (e le co.co.co.), le collaborazioni occasionali e
le associazioni in partecipazione.
Sono i lavori precari “per eccellenza”, privi di molti dei diritti e delle
tutele che hanno i lavoratori dipendenti (i CCNL e lo Statuto dei lavoratori non
si applicano ai lavoratori parasubordinati).
Molto spesso tali forme contrattuali sono utilizzate dalle aziende per
mascherare lavoro dipendente classico.
Nei paragrafi sottostanti trovate una sintesi delle normative che regolamentano
il lavoro parasubordinato (più una breve sezione sulle partite Iva
individuali).
LE
COLLABORAZIONI A PROGETTO
La differenza con il lavoro autonomo è l'assenza del rischio di impresa.
La differenza con il lavoro dipendente è l'autonomia organizzativa e la
mancanza del vincolo di subordinazione.
Le collaborazione a progetto hanno sostituito le vecchie collaborazioni
coordinate e continuative. In realtà queste ultime non sono completamente
sparite. Infatti per società sportive, pensionati di vecchiaia, collaboratori
delle pubbliche amministrazioni, agenti e rappresentanti di commercio è rimasta
la possibilità di stipulare le vecchie Co.Co.Co.
Il contratto di collaborazione a progetto deve essere redatto in forma scritta e
deve esservi allegato il progetto o programma di lavoro (o fasi di esso).
Nel contratto devono essere specificati: durata (determinata o determinabile)
dell'incarico, oggetto dell'incarico, forme di coordinamento con il committente,
entità del compenso, tempi e modi di erogazione del compenso, garanzia della
conservazione del lavoro in caso di malattia, infortunio e maternità, misure
per la sicurezza del collaboratore, clausola di non concorrenza per la durata
dell'incarico, casi e modalità del recesso anticipato dal contratto.
Compenso, criteri di determinazione, modo e tempo del pagamento sono decisi
unilateralmente dal datore di lavoro. Il riferimento è il compenso corrisposto
per analoghe prestazioni di lavoro autonomo (tariffari), che nella realtà sono
difficilmente reperibili se non inesistenti. La finanziaria 2007 ha inserito
inoltre che i compensi dei collaboratori devono tener conto altresì dei minimi
sindacali previsti dai CCNL applicati ai lavoratori subordinati per figure
corrispondenti nel medesimo settore di attività.
In caso di malattia, infortunio o gravidanza la legge prevede la possibilità di
interrompere la prestazione (con sospensione dell'erogazione del compenso).
Inoltre, in caso di malattia e infortunio il committente ha la facoltà di
rescindere il contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a
1/6 della durata totale del contratto (se ha scadenza) o se l'assenza supera i
30 giorni (in caso di durata determinabile). Infine, nel caso della gravidanza,
la durata del rapporto di lavoro è prorogata per un periodo di 180 giorni.
In materia di sicurezza sul lavoro, il Testo Unico sulla sicurezza è applicato anche ai contratti
a progetto, quando la prestazione è erogata nei luoghi di lavoro del
committente.
Le parti sono tenute a rispettare la scadenza del contratto di lavoro, salvo
giusta causa. Le parti possono concordare la rescissione del contratto anche per
altre motivazioni prevedendo un periodo di preavviso all’interno del contratto
individuale.
Per quanto concerne il regime previdenziale (Gestione Separata presso l’INPS)
e la normativa sulle prestazioni sociali di malattia, maternità, infortunio e
disoccupazione si rinvia ai paragrafi successivi.
LE
COLLABORAZIONI OCCASIONALI
La legge prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione di lavoro
autonomo occasionale. Tali collaborazioni non prevedono forme di coordinamento
tra il prestatore di lavoro e il committente e sono occasionali (non possono
superare i 30 giorni nello stesso anno solare, anche non continuativi).
Fiscalmente, le collaborazioni occasionali sono assoggettate al pagamento della
ritenuta d'acconto del 20%.
Per le collaborazioni occasionali non è prevista l'iscrizione alla gestione
separata presso l'INPS e il versamento dei contributi previdenziali alla stessa
(a meno che venga superato il limite di 5000 euro annui).
LE
ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
Nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
l'imprenditore attribuisce al lavoratore una partecipazione agli utili
aziendali, in cambio di un apporto in lavoro.
Nel contratto, stipulato obbligatoriamente in forma scritta, è inserita la
quota di utili spettanti e i criteri di determinazione.
L'associato può vigilare ed essere informato sull'attività aziendale e ha
diritto alla visione dei rendiconti periodici.
Nel caso manchi un'adeguata erogazione al lavoratore egli ha diritto ai
trattamenti stabiliti dalle leggi e dai CCNL per figure corrispondenti nel
medesimo settore di attività.
Per quanto concerne il regime previdenziale (Gestione Separata presso l’INPS)
e la normativa sulle prestazioni sociali di malattia, maternità, infortunio e
disoccupazione si rinvia ai paragrafi successivi.
LE
PARTITE IVA INDIVIDUALI
Nei contratti di prestazione d'opera
(o consulenze professionali) il prestatore di lavoro (con partita IVA
individuale), dietro corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio
attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente.
L'ordine di lavoro deve contenere la descrizione dell'opera, i tempi di consegna
il prezzo, la data e le modalità di pagamento.
Il lavoratore deve aprire Partita IVA individuale.
Per quanto concerne il regime previdenziale e la normativa sulle prestazioni
sociali di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione si rinvia ai
paragrafi successivi.
IL
REGIME PREVIDENZIALE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
L'iscrizione al fondo di Gestione
Separata presso l'INPS è prevista per le collaborazioni a progetto, le
Co.Co.Co., le associazioni in partecipazione, le partite IVA non iscritte ad
altre casse previdenziali o per attività diverse da quelle della cassa a cui
sono iscritti e le collaborazioni occasionali oltre i 5000 euro/anno.
La contribuzione è versata in base alle seguenti aliquote:
-
26,72%
(se non titolari di pensione o lavoratori non iscritti ad altre casse
previdenziali)
-
17%
(se titolari di pensione o lavoratori iscritti ad altre casse previdenziali)
I
contributi per le collaborazioni a progetto e per le Co.Co.Co. sono versati dal
datore di lavoro; 2/3 sono a suo carico mentre 1/3 sono a carico del
collaboratore (trattenuta previdenziale in busta paga).
I contributi per le associazioni in partecipazione sono per il 55% a carico del
datore di lavoro e per il 45% a carico del lavoratore.
I contributi per le partite IVA sono interamente a carico del lavoratore
autonomo, che versa l'intera quota contributiva e ha la facoltà di addebitare
in fattura il 4% del compenso lordo (il versamento è fatto in sede di
dichiarazione dei redditi ed è calcolato sull'ammontare del reddito prodotto
nell'anno).
MALATTIA,
MATERNITà E DISOCCUPAZIONE
PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
MALATTIA
PER RICOVERO OSPEDALIERO
è prevista l'indennità di malattia in
caso di ricovero ospedaliero per tutte le categorie iscritte alla gestione
separata. In tal caso è prevista l'indennità per le
giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Il diritto matura soltanto se non si è titolari di pensione, non si è iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state versate almeno 3
mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento.
L’interessato deve presentare domanda all’Inps entro 180 giorni dalla
dimissione ospedaliera. La domanda deve essere accompagnata
dall’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente.
L'indennità giornaliera è stabilita in:
-
euro
20,20 se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi
-
euro
30,30 se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi
-
euro
40,40 se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi
MALATTIA
A RICORSO DOMICILIARE
La finanziaria 2007 ha aggiunto l’indennità
di malattia a ricorso domiciliare per le categorie iscritte alla gestione
separata (ad eccezione delle partite Iva individuali e degli associati in
partecipazione). L’indennità è riconosciuta per un numero
di giorni pari, al massimo, ad 1/6 della durata complessiva del contratto. In
ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.
Il diritto è escluso per le malattie inferiori a quattro giorni.
Il diritto matura soltanto se non si è titolari di pensione, non si è iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state versate almeno 3
mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento.
Il certificato di malattia del medico curante va inviato entro 2 giorni
all’INPS e al committente; inoltre, il collaboratore deve presentare domanda
di pagamento all’INPS, corredato da copia del/i contratto/i di lavoro.
L'indennità giornaliera è stabilita in:
-
euro
10,10 se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi
-
euro
15,15 se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi
-
euro
20,20 se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi
MATERNITà
Per tutte le categorie iscritte al
fondo di gestione separata esiste il diritto all'indennità di maternità, la
quale compete complessivamente per 5 mesi (da due mesi prima del parto a tre
mesi dopo il parto), oltre ad eventuali periodi antecedenti tale periodo (per
maternità a rischio).
Il decreto attuativo della legge Finanziaria 2007 ha allargato anche ai
parasubordinati l’obbligo di astensione dal lavoro sia per i 5 mesi sopra
indicati sia per maternità a rischio (in caso di mansioni a rischio,
complicanze durante la gravidanza o condizioni di lavoro pregiudizievoli per le
collaboratrici mentre per associate in partecipazione e partite Iva solo per
complicanze durante la gravidanza).
Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite
almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo
indennizzabile.
L'indennità ammonta all'80% della retribuzione media giornaliera percepita nei
12 mesi precedenti il periodo indennizzabile e dà diritto alla contribuzione
figurativa ai fini pensionistici.
Per poter usufruire dell’indennità di maternità la domanda deve essere
presentata alla sede Inps competente, prima dell'inizio del periodo di congedo
di maternità e corredata del certificato medico di gravidanza attestante la
data presunta del parto.
CONGEDI
PARENTALI
La finanziaria 2007 ha introdotto il
diritto ai congedi parentali per chi è iscritto al fondo di gestione separata.
Il trattamento economico in questione è riconosciuto per 3 mesi (entro il 1°
anno di vita del bambino) e l’importo previsto è pari al 30% del reddito che
viene preso a riferimento per l’indennità di maternità.
Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite
almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo
indennizzabile.
La domanda di congedo parentale
deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso,
essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla
domanda.
I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla
sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in
cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività
lavorativa.
SOSTEGNI
AL REDDITO PER COLLABORATORI A PROGETTO
Esiste solo una forma sperimentale di sostegno al reddito per i soli
collaboratori a progetto (sono pertanto escluse le altre forme di lavoro
parasubordinato e le partite Iva).
I requisiti di accesso, leggermente modificati dalla Finanziaria 2009, restano
proibitivi e sono pochi i collaboratori che riescono pertanto ad usufruire della
prestazione.
La misura di sostegno consiste nel pagamento di una tantum pari al 30% del
reddito dell'anno precedente, con un massimale di 4.000 euro. I requisiti per
accedere al sostegno sono:
-
essere
iscritti alle liste di disoccupazione del centro per l’impiego al momento
della richiesta (fine lavoro) e non avere un contratto di lavoro da almeno 2
mesi
-
aver
avuto solo un unico committente relativamente all'ultimo rapporto di lavoro (collaboratore
mono-committente)
-
aver
guadagnato nell’anno precedente la richiesta un compreso tra
5.000 euro e 20.000 euro
-
avere
almeno 3 mesi di contributi versati nell’anno precedente la
richiesta e almeno 1 mese di contributi versati nell’anno in corso
Consigliamo
ai pochi ex collaboratori a progetto oggi disoccupati che avessero i requisiti
di venire alle sedi del patronato INCA CGIL per presentare le domande.
Inoltre
per i collaboratori che, oltre ai contratti di collaborazione, hanno avuto
rapporti di lavoro dipendente (anche saltuari) per almeno 78 giornate nel corso
dell’anno solare è possibile fare domanda di disoccupazione a requisiti
ridotti per la copertura dei periodi di disoccupazione non coincidenti né con i
rapporti di lavoro dipendente, né con i periodi di collaborazione.
INFORTUNI
PER I PARASUBORDINATI
Devono essere assicurati all'Inail i titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e collaborazioni a progetto e gli associati in
partecipazione, qualora svolgano attività rischiose previste dall'assicurazione
obbligatoria Inail.
L'onere del contributo Inail è nella misura di 2/3 a carico del committente e
1/3 a carico del lavoratore.
Il contributo è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta
sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto in caso di infortunio o malattia
professionale ad un'indennità di inabilità temporanea pari al 60% per i primi
90 giorni di inabilità e 75% per i successivi.
In caso di postumi dell'infortunio si ha diritto ad un indennizzo in capitale
(con grado di inabilità dal 6% al 15%) o ad una rendita mensile (con grado di
inabilità dal 16% al 100%).
ACCORDI
COLLETTIVI PARASUBORDINATI
Elenco degli accordi
collettivi per i lavoratori parasubordinati in provincia di Bergamo
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