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alcune informazioni utili ai lavoratori PARASUBORDINATI

chi sono 
le collaborazioni a progetto
le collaborazioni occasionali
le associazioni in partecipazione
le partite IVA individuali
il regime previdenziale per gli iscritti alla gestione separata INPS
malattia, maternità e disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata
infortuni per i parasubordinati

CHI SONO I LAVORATORI PARASUBORDINATI?
Il lavoro parasubordinato è una via intermedia tra il lavoro subordinato (dipendente) e il lavoro autonomo. Rientrano in questa fattispecie i contratti di collaborazione a progetto (e le co.co.co.), le collaborazioni occasionali e le associazioni in partecipazione.
Sono i lavori precari “per eccellenza”, privi di molti dei diritti e delle tutele che hanno i lavoratori dipendenti (i CCNL e lo Statuto dei lavoratori non si applicano ai lavoratori parasubordinati).
Molto spesso tali forme contrattuali sono utilizzate dalle aziende per mascherare lavoro dipendente classico.
Nei paragrafi sottostanti trovate una sintesi delle normative che regolamentano il lavoro parasubordinato (più una breve sezione sulle partite Iva individuali).

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO
La differenza con il lavoro autonomo è l'assenza del rischio di impresa.
La differenza con il lavoro dipendente è l'autonomia organizzativa e la mancanza del vincolo di subordinazione.
Le collaborazione a progetto hanno sostituito le vecchie collaborazioni coordinate e continuative. In realtà queste ultime non sono completamente sparite. Infatti per società sportive, pensionati di vecchiaia, collaboratori delle pubbliche amministrazioni, agenti e rappresentanti di commercio è rimasta la possibilità di stipulare le vecchie Co.Co.Co.
Il contratto di collaborazione a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve esservi allegato il progetto o programma di lavoro (o fasi di esso).
Nel contratto devono essere specificati: durata (determinata o determinabile) dell'incarico, oggetto dell'incarico, forme di coordinamento con il committente, entità del compenso, tempi e modi di erogazione del compenso, garanzia della conservazione del lavoro in caso di malattia, infortunio e maternità, misure per la sicurezza del collaboratore, clausola di non concorrenza per la durata dell'incarico, casi e modalità del recesso anticipato dal contratto.
Compenso, criteri di determinazione, modo e tempo del pagamento sono decisi unilateralmente dal datore di lavoro. Il riferimento è il compenso corrisposto per analoghe prestazioni di lavoro autonomo (tariffari), che nella realtà sono difficilmente reperibili se non inesistenti. La finanziaria 2007 ha inserito inoltre che i compensi dei collaboratori devono tener conto altresì dei minimi sindacali previsti dai CCNL applicati ai lavoratori subordinati per figure corrispondenti nel medesimo settore di attività.
In caso di malattia, infortunio o gravidanza la legge prevede la possibilità di interrompere la prestazione (con sospensione dell'erogazione del compenso). Inoltre, in caso di malattia e infortunio il committente ha la facoltà di rescindere il contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata totale del contratto (se ha scadenza) o se l'assenza supera i 30 giorni (in caso di durata determinabile). Infine, nel caso della gravidanza, la durata del rapporto di lavoro è prorogata per un periodo di 180 giorni.
In materia di sicurezza sul lavoro, il Testo Unico sulla sicurezza è applicato anche ai contratti a progetto, quando la prestazione è erogata nei luoghi di lavoro del committente.
Le parti sono tenute a rispettare la scadenza del contratto di lavoro, salvo giusta causa. Le parti possono concordare la rescissione del contratto anche per altre motivazioni prevedendo un periodo di preavviso all’interno del contratto individuale.
Per quanto concerne il regime previdenziale (Gestione Separata presso l’INPS) e la normativa sulle prestazioni sociali di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione si rinvia ai paragrafi successivi.

LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI
La legge prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale. Tali collaborazioni non prevedono forme di coordinamento tra il prestatore di lavoro e il committente e sono occasionali (non possono superare i 30 giorni nello stesso anno solare, anche non continuativi).
Fiscalmente, le collaborazioni occasionali sono assoggettate al pagamento della ritenuta d'acconto del 20%.
Per le collaborazioni occasionali non è prevista l'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS e il versamento dei contributi previdenziali alla stessa (a meno che venga superato il limite di 5000 euro annui).

LE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
Nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro l'imprenditore attribuisce al lavoratore una partecipazione agli utili aziendali, in cambio di un apporto in lavoro.
Nel contratto, stipulato obbligatoriamente in forma scritta, è inserita la quota di utili spettanti e i criteri di determinazione.
L'associato può vigilare ed essere informato sull'attività aziendale e ha diritto alla visione dei rendiconti periodici.
Nel caso manchi un'adeguata erogazione al lavoratore egli ha diritto ai trattamenti stabiliti dalle leggi e dai CCNL per figure corrispondenti nel medesimo settore di attività.
Per quanto concerne il regime previdenziale (Gestione Separata presso l’INPS) e la normativa sulle prestazioni sociali di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione si rinvia ai paragrafi successivi.

LE PARTITE IVA INDIVIDUALI
Nei contratti di prestazione d'opera (o consulenze professionali) il prestatore di lavoro (con partita IVA individuale), dietro corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
L'ordine di lavoro deve contenere la descrizione dell'opera, i tempi di consegna il prezzo, la data e le modalità di pagamento.
Il lavoratore deve aprire Partita IVA individuale.
Per quanto concerne il regime previdenziale e la normativa sulle prestazioni sociali di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione si rinvia ai paragrafi successivi.

IL REGIME PREVIDENZIALE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
L'iscrizione al fondo di Gestione Separata presso l'INPS è prevista per le collaborazioni a progetto, le Co.Co.Co., le associazioni in partecipazione, le partite IVA non iscritte ad altre casse previdenziali o per attività diverse da quelle della cassa a cui sono iscritti e le collaborazioni occasionali oltre i 5000 euro/anno.
La contribuzione è versata in base alle seguenti aliquote:

  • 26,72% (se non titolari di pensione o lavoratori non iscritti ad altre casse previdenziali)

  • 17% (se titolari di pensione o lavoratori iscritti ad altre casse previdenziali)

I contributi per le collaborazioni a progetto e per le Co.Co.Co. sono versati dal datore di lavoro; 2/3 sono a suo carico mentre 1/3 sono a carico del collaboratore (trattenuta previdenziale in busta paga).
I contributi per le associazioni in partecipazione sono per il 55% a carico del datore di lavoro e per il 45% a carico del lavoratore.
I contributi per le partite IVA sono interamente a carico del lavoratore autonomo, che versa l'intera quota contributiva e ha la facoltà di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo (il versamento è fatto in sede di dichiarazione dei redditi ed è calcolato sull'ammontare del reddito prodotto nell'anno).

MALATTIA, MATERNITà E DISOCCUPAZIONE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

MALATTIA PER RICOVERO OSPEDALIERO
è prevista l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per tutte le categorie iscritte alla gestione separata. In tal caso è prevista l'indennità per le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Il diritto matura soltanto se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento.
L’interessato deve presentare domanda all’Inps entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera. La domanda deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente.
L'indennità giornaliera è stabilita in:

  • euro 20,20 se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi

  • euro 30,30 se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi

  • euro 40,40 se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi

MALATTIA A RICORSO DOMICILIARE
La finanziaria 2007 ha aggiunto l’indennità di malattia a ricorso domiciliare per le categorie iscritte alla gestione separata (ad eccezione delle partite Iva individuali e degli associati in partecipazione). L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, ad 1/6 della durata complessiva del contratto. In ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Il diritto è escluso per le malattie inferiori a quattro giorni.
Il diritto matura soltanto se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento.
Il certificato di malattia del medico curante va inviato entro 2 giorni all’INPS e al committente; inoltre, il collaboratore deve presentare domanda di pagamento all’INPS, corredato da copia del/i contratto/i di lavoro.
L'indennità giornaliera è stabilita in:

  • euro 10,10 se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi

  • euro 15,15 se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi

  • euro 20,20 se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi

MATERNITà
Per tutte le categorie iscritte al fondo di gestione separata esiste il diritto all'indennità di maternità, la quale compete complessivamente per 5 mesi (da due mesi prima del parto a tre mesi dopo il parto), oltre ad eventuali periodi antecedenti tale periodo (per maternità a rischio).
Il decreto attuativo della legge Finanziaria 2007 ha allargato anche ai parasubordinati l’obbligo di astensione dal lavoro sia per i 5 mesi sopra indicati sia per maternità a rischio (in caso di mansioni a rischio, complicanze durante la gravidanza o condizioni di lavoro pregiudizievoli per le collaboratrici mentre per associate in partecipazione e partite Iva solo per complicanze durante la gravidanza).
Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.
L'indennità ammonta all'80% della retribuzione media giornaliera percepita nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile e dà diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Per poter usufruire dell’indennità di maternità la domanda deve essere presentata alla sede Inps competente, prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità e corredata del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto.

CONGEDI PARENTALI
La finanziaria 2007 ha introdotto il diritto ai congedi parentali per chi è iscritto al fondo di gestione separata.
Il trattamento economico in questione è riconosciuto per 3 mesi (entro il 1° anno di vita del bambino) e l’importo previsto è pari al 30% del reddito che viene preso a riferimento per l’indennità di maternità.
Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.
I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

SOSTEGNI AL REDDITO PER COLLABORATORI A PROGETTO
Esiste solo una forma sperimentale di sostegno al reddito per i soli collaboratori a progetto (sono pertanto escluse le altre forme di lavoro parasubordinato e le partite Iva).
I requisiti di accesso, leggermente modificati dalla Finanziaria 2009, restano proibitivi e sono pochi i collaboratori che riescono pertanto ad usufruire della prestazione.
La misura di sostegno consiste nel pagamento di una tantum pari al 30% del reddito dell'anno precedente, con un massimale di 4.000 euro. I requisiti per accedere al sostegno sono:

  • essere iscritti alle liste di disoccupazione del centro per l’impiego al momento della richiesta (fine lavoro) e non avere un contratto di lavoro da almeno 2 mesi

  • aver avuto solo un unico committente relativamente all'ultimo rapporto di lavoro (collaboratore mono-committente)

  • aver guadagnato nell’anno precedente la richiesta un compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro

  • avere almeno 3 mesi di contributi versati nell’anno precedente la richiesta e almeno 1 mese di contributi versati nell’anno in corso

Consigliamo ai pochi ex collaboratori a progetto oggi disoccupati che avessero i requisiti di venire alle sedi del patronato INCA CGIL per presentare le domande.
Inoltre per i collaboratori che, oltre ai contratti di collaborazione, hanno avuto rapporti di lavoro dipendente (anche saltuari) per almeno 78 giornate nel corso dell’anno solare è possibile fare domanda di disoccupazione a requisiti ridotti per la copertura dei periodi di disoccupazione non coincidenti né con i rapporti di lavoro dipendente, né con i periodi di collaborazione.

INFORTUNI PER I PARASUBORDINATI
Devono essere assicurati all'Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazioni a progetto e gli associati in partecipazione, qualora svolgano attività rischiose previste dall'assicurazione obbligatoria Inail.
L'onere del contributo Inail è nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.
Il contributo è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto in caso di infortunio o malattia professionale ad un'indennità di inabilità temporanea pari al 60% per i primi 90 giorni di inabilità e 75% per i successivi.
In caso di postumi dell'infortunio si ha diritto ad un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%) o ad una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).

ACCORDI COLLETTIVI PARASUBORDINATI
Elenco degli accordi collettivi per i lavoratori parasubordinati in provincia di Bergamo