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Congedo per gravi motivi familiari

MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI

DLGS 119/2011 
PERMESSI, CONGEDI E ASPETTATIVE

Maternità e paternità

La maternità, intesa come l'ultimo periodo di gravidanza e l'immediato periodo dopo la nascita, è stata tutelata fin dall'inizio del Novecento nell'ambito della legislazione italiana di protezione dei soggetti più deboli rispetto al lavoro, cioè donne e bambini. Prima dell’istituzione della Cassa nazionale di maternità che stabilì un’indennità in misura fissa e solo per pochissime categorie di lavoratrici, era prevista l’astensione dal lavoro senza alcun sussidio economico. Nel 1939 il governo fascista abolì l’assicurazione di maternità, sostituendola con il premio di natalità e nuzialità. Nel dopoguerra ricomparve una legislazione di tutela, con punte assai avanzate di protezione fisica, giuridica e economica delle lavoratrici madri. Fu introdotto allora il concetto di astensione obbligatoria per maternità per le lavoratrici del settore pubblico e privato.
Con la legge di parità tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 903/77) si è cominciato a porre il minore al centro della tutela, prevedendo un’alternanza delle figure genitoriali, specie nella maternità non biologica, ma adottiva, in linea anche con le più avanzate direttive europee. La tutela della maternità si è esteso in seguito, con specifici provvedimenti legislativi, alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste. Oggi, con il testo unico sulla maternità e paternità, (dlgs 151/01), si prefigura una rete di congedi.

MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI

Congedo per gravi motivi familiari  (tre giorni di permesso retribuito per decesso di familiari)

DLGS 119 del 18 luglio 2011: riordino delle regole in materia di permessi, congedi e aspettative.

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