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Congedo
per gravi motivi familiari
MATERNITÀ
E CONGEDI PARENTALI
DLGS 119/2011
PERMESSI, CONGEDI E ASPETTATIVE
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Maternità
e paternità
La
maternità, intesa come l'ultimo periodo di gravidanza e l'immediato
periodo dopo la nascita, è stata tutelata fin dall'inizio del
Novecento nell'ambito della legislazione italiana di protezione dei
soggetti più deboli rispetto al lavoro, cioè donne e bambini. Prima
dell’istituzione della Cassa nazionale
di maternità che stabilì un’indennità in misura
fissa e solo per pochissime categorie di lavoratrici, era prevista
l’astensione dal lavoro senza alcun sussidio economico.
Nel 1939 il governo fascista abolì l’assicurazione di maternità,
sostituendola con il premio di natalità e nuzialità. Nel dopoguerra
ricomparve una legislazione di tutela, con punte assai
avanzate di protezione fisica, giuridica e economica delle lavoratrici
madri. Fu introdotto allora il concetto di astensione obbligatoria per
maternità per le lavoratrici del settore pubblico e privato.
Con
la legge di parità tra uomini e donne in materia di lavoro (legge
903/77) si è cominciato a porre il minore al centro della tutela,
prevedendo un’alternanza delle figure genitoriali, specie nella
maternità non biologica, ma adottiva, in linea anche con le più
avanzate direttive europee. La tutela della maternità si è esteso in
seguito, con specifici provvedimenti legislativi, alle lavoratrici
autonome e alle libere professioniste. Oggi, con il testo unico sulla
maternità e paternità, (dlgs 151/01), si prefigura una rete di congedi.
MATERNITÀ
E CONGEDI PARENTALI
Congedo
per gravi motivi familiari
(tre giorni di permesso retribuito per decesso di familiari)
DLGS
119 del 18 luglio 2011: riordino delle regole in materia di
permessi, congedi e aspettative.
INCA
INFORMA
speciale sul dlgs 119/2011
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