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i genitori ci scrivono:
risponde lo Sportello Genitori della Cgil di Bergamo

(a cura di PierFranca Longoni)

Le domande 
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41: PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI
È POSSIBILE CHE IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI SIA UN GENITORE NON RAPPRESENTANTE DI CLASSE?
Da: R.A - 9 Novembre 2005  - Risposta

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40: RISCALDAMENTO AULE - TEMPERATURA
La temperatura nelle aule della scuola materna frequentata da mio figlio, nel mese di giugno, si aggirava sui 30 gradi. Abbiamo attivato una serie di interventi presso l’amministrazione e l’ASL per migliorare le condizioni climatiche, ma gli interventi prescritti dall’ASL (schermatura finestre, tendaggi e ventilazione con pale) non sono stati tutti eseguiti dall’Amministrazione. VORREI SAPERE SE ESISTONO NORME SULLA TEMPERATURA MINIMA – MASSIMA ALL’INTERNO DELLE AULE.
Da: MC.B. - 10 Novembre 2005 - Risposta

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39: RIMBORSO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA
è possibile avere il RIMBORSO, TRAMITE BUONO SCUOLA E/O BORSA DI STUDIO REGIONALI DI SPESE CHE IL GENITORE VERSA AD UNA SCUOLA PRIVATA che svolge, per la scuola statale con indirizzo sperimentale, ore integrative del curricolo?
Da: N.B. - 6 Novembre 2005  - Risposta

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38: DOPOSCUOLA
Sono un genitore che sta cercando di PROMUOVERE NEL MIO COMUNE IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SCOLASTICO con l'obiettivo di offrire un luogo qualificato dove i bimbi possano giocare, fare i compiti, integrare l'istruzione della mattina con nuove attività. L'idea (ancora un abbozzo!) è di utilizzare, in accordo con il comune, i locali della scuola che al pomeriggio è vuota. Vorrei sapere: 1) qual'è il rapporto bimbi-insegnanti previsto per legge per questo genere di servizi? 2) quali sono le responsabilità degli operatori del servizio e quindi quali sono le più opportune coperture assicurative? 3) quale tipo di rapporto di lavoro deve essere definito per un educatore che operi in un contesto (pomeridiano-extra scolastico) simile? 4) quali compensi (retribuzioni) devono essere corrisposte? 5) quali aziende della bergamasca offrono servizi del genere?
Da: M.G. – 5 Novembre 2005 - Risposta

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37: ASSEGNI PER I LIBRI DI TESTO
Pongo UN QUESITO RELATIVO AGLI ASSEGNI EROGATI PER I LIBRI DI TESTO (art. 27 Legge 448/1998); 1) Come funziona l'assegnazione? 2) So che annualmente vengono stanziati fondi che sono poi ripartiti tra i Comuni: ciò significa che ogni anno l'importo per le famiglie cambia in funzione dei fondi stanziati e del numero delle domande ammissibili? 3) Ogni comune eroga quindi assegni di entità diversa (esclusi ovviamente altri contributi non rientranti in questa normativa)? 4) Oppure gli assegni vengono erogati  in funzione della spesa effettiva sostenuta?
5) In questo caso occorre allegare un'autocertificazione, visto che nel modulo di domanda non compare la spesa
?"
Da: A.C. - 29 Ottobre 2005 - Risposta

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36: ORARIO - TEMPO PIENO - TEMPO MENSA
Buongiorno a voi e grazie per il servizio che ci date. Sono la vicepresidente dell'Associazione genitori ….. dell'Istituto comprensivo …... In una delle ns. scuole elementari esistono due corsi: uno a tempo pieno e l'altro a tempo prolungato (3 rientri pomeridiani + il sabato mattina).
Durante l'ultimo consiglio d'istituto il dirigente ha reso nota la volontà condivisa dal collegio docenti di uniformare i tempi scuola tutti in tempo pieno,sopprimendo così il corso b a tempo prolungato. Il dubbio che abbiamo è che non ci sia personale per due tempi pieni e che si ricorra (come in passato) ad ACCORCIARE IL TEMPO MENSA DA 2 ORE A 1 ORA E MEZZA. SE COSÌ SARÀ È UNA PROCEDURA LEGALE? Il tempo mensa del tempo pieno non è di due ore che vengono conteggiate nel tempo scuola totale (40 ore)? Si può "giocare" con il tempo mensa se non si hanno sufficienti insegnanti per due tempi pieni? e casomai può essere che l'ex provveditorato ci invii il personale sufficiente?grazie per l'attenzione e attendo una vostra risposta.
Da: E.F. - 25 Ottobre 2005  - Risposta

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35: DIRITTO ALLA RICREAZIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Esco ora da un acceso dibattito con il direttore didattico, quello amministrativo e le insegnati di mio figlio di 8 anni. Sono furiosa e avvilita nel contempo! furiosa perché come madre non mi è riconosciuto il diritto di sindacare sulle "punizioni" inflitte a mio figlio che consistono nel divieto di fare ricreazione!!!! Il bambino è a scuola per quasi 8 ore e viene rinchiuso in un'aula!!!! al mio dissenso per tale provvedimento l'insegnante ha risposto che non posso impedirgli nulla!!!!!! e meno male che la scuola di mio figlio è d'indirizzo cattolico cristiano!!!! sono furiosa e cerco disperatamente qualcuno che mi aiuti a rivendicare il mio diritto di madre circa i metodi educativi dell'insegnante. Se potete aiutarmi vi prego di contattarmi via e-mail. Se esiste una legge, un organo al quale rivolgermi...qualunque cosa ma aiutatemi a "liberare" mio figlio poiché cambiargli scuola potrebbe essere controproducente per lui!!!! Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi: io aspetto fiduciosa!
Da: R. - Monday, September 26, 2005 10:12 PM - Risposta

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34: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
Ho iscritto mia figlio alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e, nei termini previsti, ho esercitato il diritto di scelta delle materie opzionali, ma a quattro giorni  dall'inizio delle lezioni, sono stata convocata presso l'istituto scolastico in oggetto , insieme a tutti gli altri genitori e mi è stato proposto un orario scolastico di 33 ore comprendente tutte le materie opzionali attivate, poiché non sembra possibile collocare le stesse sulle prime o sulle ultime ore in modo da consentire un'uscita anticipata od un'entrata posticipata degli allievi che non scelgono tutti gli insegnamenti non obbligatori. COME MAI NON SONO STATE PREVISTE DELLE COMBINAZIONI ORARIE COMPATIBILI? PUÒ LA SCUOLA FAR USCIRE ALLA SECONDA O TERZA ORA IL RAGAZZO PER POI VEDERLO RIENTRARE A COMPLETARE L'ORARIO UNA O DUE ORE DOPO?
Da
: M.G. - 26 Settembre 2005 - Risposta

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32: ETA' PER ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
è
possibile che UNA SCUOLA MATERNA PRIVATA NON MI ACCETTI LA BAMBINA DI DUE ANNI E MEZZO (fa 3 anni l'8 febbraio) nella scuola materna ma solo nel micronido che mi costa 258 € al mese, quando la scuola sempre privata paritaria parrocchiale di un altro paese me l'ha accettata come materna (devo trasferirla per motivi di lavoro)
Da: R.Z. - 17 settembre 2005 13.04 - Risposta

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31: ATTIVITA' OPZIONALI / OBBLIGATORIETA'
Buongiorno, avrei bisogno di una piccola consulenza per quanto riguarda la riforma Moratti per la Scuola Media Inferiore (o di Primo Grado).
In particolare, lo scorso anno mia figlia ha frequentato la classe prima della scuola media ed ha scelto anche le attività opzionali, seguite brillantemente. Per quest'anno (classe seconda) non aveva intenzioni di scegliere le attività opzionali e mi sono informato presso la scuola. Mi è stato detto dalla preside che LA RIFORMA NON PREVEDE DI POTER SCEGLIERE ANNO PER ANNO LE ATTIVITÀ OPZIONALI E CHE ESISTE UN UNICO MOMENTO DI ISCRIZIONE, solo al primo anno della scuola media, e che comunque i termini sono scaduti perché le iscrizioni scadevano al 31 gennaio 2005. Scadenza delle iscrizioni di cui non ho ricevuto alcuna informazione. Mi chiedo ma è possibile che con una nuova riforma le attività opzionali diventino obbligatorie? 
Vi ringrazio per un vostro cortese chiarimento. 
Da: M.G. - giovedì 7 luglio 2005 14.01 - Risposta

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30: VALUTAZIONE CONTESTATA
la disturbo nuovamente per chiederle un consiglio, anzi due.
L'ins. di Ed Fisica di mia figlia (terza media) ha espresso sulla SCHEDA UNA VALUTAZIONE (SUFF) BASATA SU UNA SOLA VERIFICA (FATTA IL PENULTIMO GIORNO DI SCUOLA) E MAI CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA, e su un'interrogazione fatta invece l'ultimo giorno di scuola. Anche di questa non abbiamo avuto notizia ufficiale.
Vorrei far convocare l'insegnante dal DS e chiedere di vedere la verifica di mia figlia, nonché quella di tutti gli altri, e poi procedere contro l'insegnante per questa arbitraria gestione della valutazione. Consideri che alla fine del primo quadrimestre avevamo parlato con il docente (stessa valutazione, stessa procedura) pregandolo di informarci sui processi di apprendimento di nostra figlia, perché desideravamo ottenesse una valutazione migliore rispetto alla sufficienza.....non c'è stato riscontro. Di questa nostra richiesta esiste una copia protocollata, consegnata a mano al DS. A quale spunto legale possiamo appellarci per procedere contro l'insegnante?
Ho scritto una lettere aperta, da inviare ad un periodico a diffusione locale, nella quale esprimo le mie perplessità sul percorso di studi di mia figlia. Credo di non aver offerto il fianco a ritorsioni legali....Vorrebbe dare un'occhiata anche lei? La allego alla presente
.
Da: G.F. - Tuesday, July 05, 2005 9:54 AM - Risposta

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29: ASSENZE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, DECADENZA
Un membro del C. d’Istituto che risulta assente per tre volte può ESSERE DICHIARATO DECADUTO? Si può contestare la decisione presa in proposito dal Dirigente? - Risposta
Da: C.E. - 23/6/05

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28: UN'INSEGNANTE INADATTA
alcuni genitori della scuola elementare di ……. mi chiedono di sottoporle la seguente problematica, per avere da lei un consiglio. UNA DELLE DUE INSEGNANTI DI CLASSE (una terza) HA ATTEGGIAMENTI PARTICOLARMENTE PESANTI NEI CONFRONTI DI ALCUNI ALUNNI ( un gruppo di sei -sette bambini); vengono derisi, umiliati, valutati in modo diverso rispetto agli altri, l'insegnante di rivolge loro sempre urlando e spesso vengono allontanati dalla classe, qualche volta dopo essere stati strattonati (due delle altre insegnanti del plesso hanno assistito a una scene del genere). La programmazione è particolarmente pesante e difficile rispetto alle conoscenze dei bambini, e le verifiche danno immancabilmente risultati negativi. Il Dirigente Scolastico è stato messo al corrente di questa situazione in ripetute occasioni e da genitori diversi, ed ha promesso di controllare e parlare con l'insegnante. Ha persino chiesto conferma ad altre insegnanti del plesso, che non hanno potuto non confermare la versione dei genitori. Però, durante l'assemblea di classe fatta appositamente, il DS ha difeso a spada tratta l'insegnante, definendola "una delle migliori insegnanti dell'Istituto" e sconfessando tutto quanto aveva detto ai genitori nel corso dei colloqui privati. I bambini continuano ad essere trattati nel modo sopra descritto, e molti di loro si fanno venire mal di pancia e vomito pur di non andare a scuola nei giorni in cui è presente solo l'insegnante in questione. I genitori sono nuovamente andati dal DS per ottenere aiuto, ma purtroppo si è giunti ad uno scontro, anche perché il DS ha negato loro la possibilità di trasferire i bambini in un altro plesso dell'Istituto. I genitori, amareggiati e delusi, vorrebbero sporgere denuncia contro l'insegnante per maltrattamento nei confronti dei bambini ( non tanto maltrattamento fisico, quanto psicologico), coinvolgendo anche il Ds che, a conoscenza della situazione, non è intervenuto per rimediare. Sperano che a questa denuncia faccia seguito un'indagine seria anche del CSA ( ispezione o altro). Secondo lei, è una strada perseguibile? Quali sono i suoi suggerimenti? Certa di un suo riscontro, porgo cordiali saluti.
Da: A.D. - Wednesday, May 25, 2005 9:25 AM - Risposta

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27: BOCCIATURE IN SCUOLA ELEMENTARE
sono la mamma di una bimba che frequenta la 2^ elementare in una scuola paritaria volevo sapere se ESISTE UNA LEGGE CHE IMPEDISCE LA BOCCIATURA.
Da
: S.G. - martedì 24 maggio 2005 8.32 - Risposta

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26: ASSEGNAZIONE INSEGNANTI ALLE SCUOLE
ho bisogno di alcune delucidazioni in merito ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE per il prossimo anno scolastico. Quale è il riferimento legislativo in merito alla nuova assegnazione dell'organico?
Da: P.C. - 28/4/05 - Risposta

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25: PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AL COMITATO GENITORI - ORARIO SCOLASTICO - ENTI LOCALI
A nome di alcuni genitori di un Istituto comprensivo di cui sono sia rappresentante di classe che membro del Consiglio d’Istituto, desidero sottoporle i seguenti quesiti, per avere un parere competente in merito:
Il comma 8, art.15 del DPR 31 maggio 1974, n416, che recita “Alle assemblee di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside o i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto” può ESSERE ESTESO ANCHE ALLE ASSEMBLEE DEL COMITATO GENITORI? In caso di risposta negativa, che discrezionalità ha il dirigente scolastico di estenderlo anche a queste, imponendo la sua presenza e quella degli insegnanti referenti agli incontri del comitato? 

  1. Esiste una normativa che vieta la costituzione di commissioni miste genitori-insegnanti in materia di orario scolastico ( formulazione di proposte per l’organizzazione della settimana corta o di altre organizzazioni orarie)? 
  2. E’ previsto un tempo limite entro il quale il Consiglio d’Istituto è tenuto a deliberare le modifiche dell’organizzazione dell’ orario scolastico per il successivo anno scolastico ( entro le pre-iscrizioni,in qualsiasi momento dell’anno ….)? 
  3. Quale è il ruolo dell’Ente locale? 
  4. Il dirigente scolastico può invalidare le elezioni del Direttivo del Comitato o suo compito è solo prenderne atto, nel rispetto del regolamento che il Comitato si è dato?

Da: F.A. - venerdì 18 marzo 2005 19.23 - Risposta

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23: ACCESSO DEI GENITORI ALLE PROVE DI VERIFICA
Siamo un gruppo di genitore di figli che frequentano la scuola elementare nella provincia di Latina. Vorremmo sapere, non so se è giusto rivolgerci a Voi, se è corretto il comportamento DELLE INSEGNANTI LE QUALI CI PRIVANO DI VISIONARE LE VERIFICHE CHE I BAMBINI SOSTENGONO IN CLASSE. Alle nostre richieste di controllare, non solo se le valutazioni sono parziali, ma anche le carenze dei nostri figli, ci viene risposto che la legge Moratti non permette ciò.
Vi ringrazio anticipatamente delle Vs. notizie in merito
Da: A.P. - giovedì 3 marzo 2005 11.14 - Risposta

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22: COMITATO GENITORI
SIAMO UN COMITATO CHE SI STA ORA ORGANIZZANDO POSSIAMO AVERE DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER SAPERNE DI PIÙ CIRCA LE SUE FUNZIONI ? Inoltre vorremmo sapere se deve essere presieduto dal preside o da chi ne fa le veci, oppure è un organo autonomo che può invitare il preside, gli insegnanti ma che ha anche bisogno di momenti autonomi di discussione? Cordiali saluti
Da: P.C. - lunedì 28 febbraio 2005 13.01 - Risposta

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21: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI - REVOCABILITA' SCELTA
Sono la mamma di uno studente di I media, che per quest'anno scolastico ha operato la scelta delle 33 ore settimanali. Vorrei sapere se PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 (II MEDIA) SARÀ POSSIBILE FARE DI NUOVO LA SCELTA DELL'ORARIO SETTIMANALE (27, 30 o 33 ore), oppure se tale scelta, fatta all'inizio della I è poi vincolante per tutti i tre anni della scuola media. Cosa dice la legge? Nel caso di libera interpretazione da parte dei dirigenti scolastici, è possibile per i genitori opporsi alla decisione presa dal dirigente che, ad esempio, è intenzionato a rendere vincolante la scelta fatta in prima? Nel caso suddetto che alternative ha il genitore? Può non fare frequentare le ore in più al figlio?
Da: Fg.P. - mercoledì 26 gennaio 2005 17.13 - Risposta

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20: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
1)
) LA SCUOLA PUÒ CHIEDERE L'ISCRIZIONE AI GENITORI OFFRENDO SOLO UN MODELLO ORARIO VUOTO DI CONTENUTI (ES. 27+ 3H)?
2) Lo scorso anno, nella scuola ex-media, la scuola ha offerto, delle 6 ore opzionali/facoltative, 4 ore strutturate, di completamento delle materie curricolari, scelte poi da tutti i genitori.
Se quest'anno ripropone l'offerta di ore strutturate curricolari, ma non tutti i genitori le sceglieranno, queste ore potranno essere mantenute?
3) Lo scorso anno la scuola ha offerto 5 laboratori O/F di cui 2 a scelta alternativa per i ragazzi; quest'anno, per carenze di organico, proporrà solo 4 laboratori, senza libertà di scelta. La scuola può farlo?
Da: S.S. - 21/1/2005 - Risposta

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19: SCELTA DELLA SCUOLA - ISCRIZIONE DI FRATELLI
Sono una mamma di Bologna, chiedo scusa se disturbo voi a Bergamo ma non ho trovato un aiuto simile qui in zona a cui chiedere un consiglio. ISCRIVERÒ IL MIO SECONDO FIGLIO QUEST'ANNO IN 1° ELEMENTARE, NATURALMENTE NELLA STESSA SCUOLA DOVE VA LA SORELLA e dove andrà anche il prossimo anno. La mia domanda è questa:
LA SCUOLA è del ns. quartiere di residenza, è la più vicina a casa nostra., MA SECONDO UN FANTOMATICO "STRADARIO" NON È QUELLA CHE CI SPETTEREBBE ED È MOLTO SCOMODA COME MEZZI DA CASA NS. Le voci che girano tra genitori sono varie, io fino a qualche tempo fa pensavo di avere diritto e precedenza ad entrare per la presenza della sorella in quanto non mi è mai capitato di vedere fratelli in scuole diverse, anche perché avendo le scuole tutte lo stesso orario diventa impossibile per un genitore accompagnare 2 figli contemporaneamente. Ora però mi dicono che forse non è più così. Faccio presente che la sorella è entrata senza nessun problema perché nel suo anno non ci voleva andare nessuno e in classe con lei ci sono solo 5 bimbi di stradario su 20. Ho chiesto un colloquio col direttore, sperando di essere rassicurata in merito. Se così non fosse e mio figlio non venisse ammesso ho possibilità di fare ricorso e a chi mi devo rivolgere? Esiste una normativa in merito che prevalga sui regolamenti a volte assurdi e che cambiano da circolo a circolo? Ho anche un'altra scuola vicina a casa a cui eventualmente potrei iscrivere mio figlio se proprio fossi alla disperazione, ma si trova addirittura in un altro quartiere (siamo in una zona di confine), quindi su questo territorio i miei diritti diminuiscono ulteriormente, e avrò ancor meno possibilità se, come mi hanno detto dovrò aspettare l'esito della prima iscrizione anziché farne 2 contemporaneamente.
Vi chiedevo quindi anche cosa succede se io per tutelarmi decido di iscrivere comunque mio figlio in 2 scuole.
Da: M. - mercoledì 19 gennaio 2005 12.36 - Risposta

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18: ORARIO
Sono il presidente del Consiglio di Istituto della scuola comprensiva di ……… e mi chiamo ………...
Il Collegio Docenti nell'ottica di attuare la riforma Moratti propone per la scuola media un nuovo modello organizzativo con lezioni di 60 minuti invece delle attuali a 50 minuti.
Tutto bene per le classi 1 e 2, la variazione può essere applicata anche alle classi terze che se non sbaglio hanno diritto alla continuità dei progetti iniziati negli anni passati ( 2 lingua comunitaria, laboratori, semiclassi..)? Le 27 ore obbligatorie, sia per la primaria che per la secondaria di primo grado sono da intendersi:
a - tempo scuola che comprende anche l'intervallo
b - tempo di lezione
Ringrazio per la cortese collaborazione
DA: S.D. - lunedì 17 gennaio 2005 21.00 - Risposta

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17: ACCESSO AGLI ATTI, CARTA DEI SERVIZI
Alla mia RICHIESTA DI AVERE LA CARTA DEI SERVIZI, il Dirigente ha risposto che non esiste più e che è inglobata nel POF. A tutt’oggi l'unica cosa che io ho ricevuto è una specie di parte applicativa del POF relativa all'anno in corso. Inoltre chiedo se è possibile che ad esempio il piano di lavoro sia dato solo ed esclusivamente su richiesta dei genitori ( e a pagamento ) e non automaticamente ai rappresentanti di classe? Tutte le normative e/o documenti che interessano i genitori sono a pagamento?
E' possibile proporre al Consiglio d'Istituto che la programmazione annuale delle singole classi sia data automaticamente ai rappresentanti di classe, come succede in molte scuole
Da: L.B. - mercoledì 5 gennaio 2005 17.13 - Risposta

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16: INSEGNAMENTO DI RELIGIONE  -  DOTAZIONE FARMACEUTICA
Mi è stato detto che NON È POSSIBILE INTERROMPERE L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL CORSO DELL'ANNO NELLA SCUOLA MEDIA. È vero? Se invece fosse possibile cosa bisogna fare?
INOLTRE, SECONDO LE NORMATIVE, QUALE DOVREBBE ESSERE LA DOTAZIONE FARMACEUTICA DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE? per esempio è vero che non si possono tenere compresse per il mal di testa o altri farmaci da banco?
Da: M.A.P. - lunedì 3 gennaio 2005 18.49 - Risposta

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15: GIORNALE DI ISTITUTO
Salve, sono ……. dell' Associazione Genitori Istituto Comprensivo …….Volevo delle informazioni in merito ad una questione sorta all'interno della stessa. Abbiamo deciso di scrivere un foglio informativo ( giornalino ) da distribuire a tutti i genitori facenti parte dell'Istituto con notizie, iniziative, critiche e quant'altro possa essere interessante sulla vita della scuola.
Dopo il primo numero che conteneva al suo interno un articolo di "critica" al consiglio d'Istituto, l'uscita del secondo numero è stata messa in crisi da un'altro articolo, ritenuto da qualcuno, troppo polemico nei confronti del consiglio d'Istituto e quindi ne ha compromesso la regolare uscita.
Noi dell' Associazione volevamo sapere COME FARE NEL CASO ESTREMO DI QUERELA O DI DENUNCE VARIE, per tutelare il Presidente, in quanto persona giuridicamente responsabile, l'Associazione e soprattutto l'informazione e il libero pensiero di ognuno
Da: C.I. - mercoledì 8 dicembre 2004 23.29 - Risposta

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14: ORGANIZZAZIONE CORSI GESTITI DAL COMITATO GENITORI
I "genitori vulcanici" del nostro istituto comprensivo, VORREBBERO ORGANIZZARE DEI CORSI DI INGLESE E DI INFORMATICA NEGLI SPAZI SCOLASTICI PER I GENITORI. Volevo chiedere se ciò e possibile e come:
  • i corsi devono essere gratuiti?
  • devono essere aperti ai soli genitori?
  • come è possibile evitare che diventino corsi gestiti da privati in uno spazio pubblico?
  • chi garantisce in caso di danni arrecati ai materiali della scuola?
  • è necessaria qualche assicurazione particolare?

Da: P.C. - 21 Dicembre 2004  - Risposta

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13: DOCUMENTO SICUREZZA
DESIDEREREI SAPERE SE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA, PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 196/03, È STATO ADOTTATO DA TUTTE LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA E SE ESISTE UN DOCUMENTO STANDARD PER TUTTE LE SCUOLE.
La ringrazio per la collaborazione.
Da: C.T. - martedì 30 novembre 2004 14.13 - Risposta

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12: RETTA ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
È LEGITTIMO CHE IL NOSTRO COMUNE ABBIA DECISO DI FAR PAGARE UNA RETTA D’ISCRIZIONE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE?
Da: L.G. - 1/11/2004 - Risposta

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11: ORARIO SCOLASTICO - QUESTIONARIO
Faccio parte del Comitato Genitori di ………...
Dovremmo stendere un QUESTIONARIO CHE VUOLE INDAGARE SULLE ESIGENZE DEI GENITORI RISPETTO ALL'ORARIO SCOLASTICO.
Se avete materiale di altre scuole sullo stesso argomento me lo potete inviare?
Da: N.C. - venerdì 22 ottobre 2004 21.45 - Risposta

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10:  RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
Buongiorno, scrivo perché la direzione della Scuola Media Statale …….., ha convocato i genitori che si avvalgono della MATERIA DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA individualmente (e neppure per gruppi di classe in modo da smembrare le richieste), per fare questo tipo di scelta:
  • Inserire (parcheggiare) il ragazzo in un'altra classe che svolge normale attività curriculare
  • dove possibile, entrata alla seconda ora o uscita all'ultima
  • in alcuni casi addirittura, ragazzi di terza inseriti in seconda o con l'insegnante di sostegno mentre cura (in un rapporto uno a uno ) un portatore di handicap. Oppure un gruppo di 6 in una classe di artistica a non far nulla, solo vigilati.

Molti hanno accettato perché pensano che non si possa fare niente e che la Scuola abbia facoltà di fare queste proposte.

Mi sembra tutto ciò offensivo e lesivo della dignità dei ragazzi e dei genitori. 

La legge prevede questo arbitrio da parte della Scuola?

Se protesto probabilmente risolveranno il mio problema ma, per gli altri che tacciono è giusto che ci sia questa situazione? Tutti gli anni è sempre la stessa cosa ma poi, l'ora alternativa è stata fatta regolarmente.

Quest'anno invece è stata letteralmente azzerata; C’È UNA CONNESSIONE CON LA RIFORMA SCOLASTICA?

È possibile questo? che strumenti abbiamo per rivendicare questo diritto? 

Da: S.A. - giovedì 21 ottobre 2004 11.15 - Risposta

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9:  MANCATA NOMINA SUPPLENTI
Nella scuola elementare di …….. classe 1B l'insegnante prevalente è assente da 3 settimane per malattia, e manda il certificato medico di 5 giorni alla volta; IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON NOMINA ALCUNA SUPPLENTE IN QUANTO AFFERMA CHE I GIORNI DI MALATTIA NON SONO SUFFICIENTI PER LA NOMINA. All'interno della scuola è caos e gli alunni vengono continuamente divisi in altre classi con forti lamentele da parte sia degli insegnanti sia dei genitori. Volevo chiederVi chiarimenti a tal proposito
Da: L.B. - venerdì 15 ottobre 2004 9.40 - Risposta

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7: RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
Una nota veloce per evidenziare una situazione, che presupponiamo diffusa, inerente l'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica. Nostro figlio frequenta il primo anno alla scuola media inferiore di ….. e come altri allievi, si trova nella anacronistica situazione di venire "parcheggiato" presso altri insegnamenti durante l'ora di religione della propria classe. Aspetti ulteriormente preoccupanti sono la "divisione" tra allievi diversamente motivati alla scelta (testimoni di Geova, musulmani, laici - come nel nostro caso) e la totale mancanza di un percorso disciplinare definito. LA NOSTRA RICHIESTA È DI POTER AVERE UNA INDICAZIONE SUGLI ASPETTI NORMATIVO-GIURIDICI ATTI A PERMETTERCI DI DEFINIRE UNA LINEA SULLA QUALE ADDIVENIRE AD UN RAPPORTO (CHE SPERIAMO COSTRUTTIVO) CON L'ENTE SCOLASTICO, ED IN PARTICOLARE CON L'ATTUALE DIRIGENTE DEL DISTRETTO. Vi ringraziamo per ogni utile indicazione che ci vorrete proporre e vi salutiamo con grande cordialità
Da: B.P. - domenica 3 ottobre 2004 19.09 - Risposta

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6: RELIGIONE / ORE ALTERNATIVE
il dirigente scolastico ci ha avvertito che, con l’introduzione della riforma, sono scomparse le ore di compresenza; pertanto verrà cancellata per i nostri bambini l’ora di alternativa all’insegnamento della religione cattolica. e’ vero che la riforma ha questo effetto? cosa possiamo fare?
Da G.B. - 28/9/2004 - Risposta

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5: PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE
le assemblee di classe alla scuola media si effettuano tra insegnanti e 4 rappresentanti di classe. volevo chiedere se è possibile effettuarle con tutti i genitori.
Da O.B. - sabato 6 novembre 2004 10.36 - Risposta

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4: SERVIZIO MENSA
Mia figlia frequenta la seconda elementare a Palermo. Effettua l'orario dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì mentre il sabato la scuola è chiusa. Domanda: LA SCUOLA HA L'OBBLIGO DEL SERVIZIO MENSA OPPURE NO ? C'è qualche riferimento normativo in materia ?
Da: M.G. - mercoledì 27 ottobre 2004 10.39 - Risposta

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3: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
Essendo eletti come rappresentanti di classe avremmo alcune questioni da porvi. 
ALCUNI GENITORI DELLA NOSTRA SCUOLA PER I LORI FIGLI HANNO SCELTO SOLAMENTE LE ORE OBBLIGATORIE E SI SONO COSÌ RITROVATI CON I SEGUENTI ORARI IL LUNEDÌ DALLE 8.10 ALLE 12.30 MARTEDÌ DALLE 8.10 ALLE 10.30 ED IL RESTO DEI GIORNI DALLE 8.10 ALLE 12.30. Inoltre i rientri pomeridiani (lunedì) verranno effettuati a periodi alterni durante l’anno scolastico. Per esempio fino a metà dicembre ci saranno i rientri poi verranno sospesi fino al 20 di dicembre ecc. ecc. Chiediamo se come rappresentanti di classe abbiamo, secondo la nuova riforma, il diritto di contestare la suddivisioni delle ore sopraesposte. Ci pare strano che di lunedì questi bambini debbano fare 6 ore e venti minuti di lezioni e poi il martedì 2 ore! In più i docenti sostengono che nelle ore obbligatorie non verrà effettuata come materia l’informatica ma verrà svolta solo ed esclusivamente nelle ore facoltative! E le nostre perplessità in merito alla questione sono da sottoporre al Direttore Didattico o direttamente al corpo docenti? Vi ringraziamo anticipatamente!
Da: P.M. - lunedì 25 ottobre 2004 13.40 - Risposta

Le domande 
dei genitori

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2: RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
il dirigente ha eliminato le ore di alternativa all’insegnamento della religione cattolica perché, per la riforma Moratti, non ci sono ore di compresenza per attuarle

DA: G.B. Risposta

Le domande 
dei genitori

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1: ESPERTI STRUMENTO MUSICALE
la scuola può organizzare ore di strumento musicale assumendo esperti?
Da: A.S. - 27 settembre 2004 17.54. Risposta

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41 FAQ: PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI
È POSSIBILE CHE IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI SIA UN GENITORE NON RAPPRESENTANTE DI CLASSE?
Da: R.A - 9 Novembre 2005 

RISPOSTA: Non può essere eletto presidente del Co.Ge. un non eletto nei Consigli di classe/istituto perché le norme prevedono che il Comitato possa essere costituto esclusivamente dai rappresentanti elettivi.
Se fate diversamente, stando alle norme attuali che risalgono al '74 e non sono state modificate, potete incorrere in contestazioni (alcuni Dirigenti hanno imposto modifiche a Comitati con regolamento anomalo).
Ovviamente poi il Comitato può essere aperto a tutti i genitori che vogliano lavorarci, può avere Commissioni di lavoro, può invitare esperti...., ma la sua legittimazione nasce dai decreti delegati.
Comunque non è Organo Collegiale ed il suo non è uno Statuto, ma un regolamento.
Se costituite un'Associazione di genitori invece potete fare come volete ed eleggere presidente chi volete: dell'associazione fanno parte solo gli iscritti e può dotarsi di uno Statuto vero e proprio, da depositare all'ufficio registro, può gestire fondi (cosa che un CoGe non può fare).

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40 FAQ: RISCALDAMENTO AULE - TEMPERATURA
La temperatura nelle aule della scuola materna frequentata da mio figlio, nel mese di giugno, si aggirava sui 30 gradi. Abbiamo attivato una serie di interventi presso l’amministrazione e l’ASL per migliorare le condizioni climatiche, ma gli interventi prescritti dall’ASL (schermatura finestre, tendaggi e ventilazione con pale) non sono stati tutti eseguiti dall’Amministrazione. VORREI SAPERE SE ESISTONO NORME SULLA TEMPERATURA MINIMA – MASSIMA ALL’INTERNO DELLE AULE.
Da: MC.B. - 10 Novembre 2005

RISPOSTA: Il comfort termico, noto a tutti quelli che si occupano di edilizia pubblica-privata nonché ai medici igienisti, è quello che garantisce temperature sui 18-20 gradi.
Per ottenerlo nella scuola materna, le indicazioni ASL che avete ricevuto sono più che sufficienti.
Non esiste una norma specifica che imponga i limiti di temperatura nelle aule nella normativa relativa all'edilizia scolastica, ma esiste un decreto (1975) che stabilisce norme generali per le abitazioni a cui si può far riferimento. La sua applicazione è contenuta nei regolamenti edilizi dei Comuni. Esistono poi indicazioni specifiche nei regolamenti comunale d'igiene. (come esempio allego quelli di Bergamo e di Caltrano).
Le norme relative all'edilizia scolastica sono il D.M. 5/7/75 e L.23-11/1/96.

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39 FAQ: RIMBORSO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA
è possibile avere il RIMBORSO, TRAMITE BUONO SCUOLA E/O BORSA DI STUDIO REGIONALI DI SPESE CHE IL GENITORE VERSA AD UNA SCUOLA PRIVATA che svolge, per la scuola statale con indirizzo sperimentale, ore integrative del curricolo?
Da: N.B. - 6 Novembre 2005 

RISPOSTA: Se i soldi sono versati direttamente alla scuola privata, la spesa non risulta ammissibile per la regione Lombardia. Occorre che i fondi transitino sul bilancio della scuola statale e che la stessa certifichi che sono costi per materie curricolari. La scuola statale può affidare ad un ente privato o a docenti esterni specialisti l’insegnamento di discipline curricolari, ma deve farlo attraverso una convenzione e/o dei contratti, ai sensi del D.Interm. 41/04 (Nuovo regolamento contabile) 

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38 FAQ: DOPOSCUOLA
Sono un genitore che sta cercando di PROMUOVERE NEL MIO COMUNE IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SCOLASTICO con l'obiettivo di offrire un luogo qualificato dove i bimbi possano giocare, fare i compiti, integrare l'istruzione della mattina con nuove attività. L'idea (ancora un abbozzo!) è di utilizzare, in accordo con il comune, i locali della scuola che al pomeriggio è vuota. Vorrei sapere: 1) qual'è il rapporto bimbi-insegnanti previsto per legge per questo genere di servizi? 2) quali sono le responsabilità degli operatori del servizio e quindi quali sono le più opportune coperture assicurative? 3) quale tipo di rapporto di lavoro deve essere definito per un educatore che operi in un contesto (pomeridiano-extra scolastico) simile? 4) quali compensi (retribuzioni) devono essere corrisposte? 5) quali aziende della bergamasca offrono servizi del genere?
Da: M.G. – 5 Novembre 2005

RISPOSTA: Non esiste una legge relativa ai doposcuola; per la formazione delle classi il rapporto è da 1/10 a 1/25; per i doposcuola invece ci si regola secondo scelte pedagogico-didattiche di buon senso: se si tratta di gruppi omogenei, con attività di sorveglianza ai compiti e allo studio, può andar bene lavorare con gruppetti numerosi (7-8 ragazzi o addirittura la classe intera..), ma se si tratta di sostegno-recupero di lacune il rapporto deve abbassarsi ad 1,2 ,3 ragazzi per adulto 
Sono le responsabilità di sorveglianza dei minori simili in tutto a quelle dei docenti; se gli operatori appartengono ad una coperativa, in genere essa garantisce la copertura assicurativa. Se è la scuola direttamente a garantire il servizio vi sono già coperture assicurative della Regione e integrative richieste alle famiglie all'atto dell'iscrizione. Se è il Comune a gestire il doposcuola, di solito si avvale di cooperative, oppure fa una convenzione con la scuola e chiede alla scuola di estendere la copertura assicurativa esistente al nuovo orario integrativo. Se è la parrocchia a gestire, allora ha personalità giuridica ed attiva una sua assicurazione. Nel caso fosse un'Associazione genitori, con riconoscimento all'albo provinciale, può fare analoga richiesta alla scuola di convenzione ed estensione delle assicurazioni previgenti....
Può essere quello di una prestazione a progetto (ex Co.co.co), di un contratto libero-professionale; in genere ci si avvale di personale di cooperative che ha già un contratto di lavoro. Se si tratta di dipendenti statali (insegnanti) può essere quello della prestazione occasionale. A volte i Comuni si avvalgono di personale del Servizio civile. 
Sono regolate dai contratti di categoria (insegnanti; dipendenti di cooperative..) o da liberi accordi.
Non sono le aziende che erogano questo tipo di servizio; sono parrocchie, Associazioni di genitori, cooperative.... 
Per conoscere le esperienze che ci sono in bergamasca, può rivolgersi a: Centro INCONTRA incontra@tin.it
Tel . 035/25.88.15 e alla Provincia: legge285@provincia.bergamo.it. Per aiuto nella costituzione di un'associazione genitori o per accedere ai fondi della legge regionale 23 (finanzia i doposcuola) può rivolgersi a uno dei Centri Servizi del Volontariato (CSV) Indirizzo/i di posta elettronica: formazione@csvbg.org Tel sede di Bergamo: 035/234723

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37 FAQ: ASSEGNI PER I LIBRI DI TESTO
Pongo UN QUESITO RELATIVO AGLI ASSEGNI EROGATI PER I LIBRI DI TESTO (art. 27 Legge 448/1998); 1) Come funziona l'assegnazione? 2) So che annualmente vengono stanziati fondi che sono poi ripartiti tra i Comuni: ciò significa che ogni anno l'importo per le famiglie cambia in funzione dei fondi stanziati e del numero delle domande ammissibili? 3) Ogni comune eroga quindi assegni di entità diversa (esclusi ovviamente altri contributi non rientranti in questa normativa)? 4) Oppure gli assegni vengono erogati  in funzione della spesa effettiva sostenuta?
5) In questo caso occorre allegare un'autocertificazione, visto che nel modulo di domanda non compare la spesa
?"
Da: A.C. - 29 Ottobre 2005

RISPOSTA: 
1) L’assegnazione avviene per graduatoria
2) Sì, nel senso che stanziati tot fondi (cambia a seconda della finanziaria), vengono erogati fino ad esaurimento seguendo la graduatoria
.
3) No; ogni comune utilizza fondi statali di entità uguale, ma può aggiungere, prelevando dal suo bilancio per il diritto allo studio, altri fondi, coprendo quindi una fascia più estesa di domande oppure può decidere di dare i fondi secondo una fascia ISEE più alta.
4) Non in funzione della spesa sostenuta, ma in funzione della spesa che il MIUR indica come TETTO MASSIMO di spesa relativa alle 3 classi ex medie e alle classi delle superiori (tabella che dovresti avere). Il contributo è a copertura parziale.
5) Non occorre allegare un'autocertificazione; occorre invece conservare (in casa e per 5 anni consecutivi) gli scontrini di spesa perché sono possibili controlli.


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36 FAQ: ORARIO - TEMPO PIENO - TEMPO MENSA
Buongiorno a voi e grazie per il servizio che ci date. Sono la vicepresidente dell'Associazione genitori ….. dell'Istituto comprensivo …... In una delle ns. scuole elementari esistono due corsi: uno a tempo pieno e l'altro a tempo prolungato (3 rientri pomeridiani + il sabato mattina).
Durante l'ultimo consiglio d'istituto il dirigente ha reso nota la volontà condivisa dal collegio docenti di uniformare i tempi scuola tutti in tempo pieno,sopprimendo così il corso b a tempo prolungato. Il dubbio che abbiamo è che non ci sia personale per due tempi pieni e che si ricorra (come in passato) ad ACCORCIARE IL TEMPO MENSA DA 2 ORE A 1 ORA E MEZZA. SE COSÌ SARÀ È UNA PROCEDURA LEGALE? Il tempo mensa del tempo pieno non è di due ore che vengono conteggiate nel tempo scuola totale (40 ore)? Si può "giocare" con il tempo mensa se non si hanno sufficienti insegnanti per due tempi pieni? e casomai può essere che l'ex provveditorato ci invii il personale sufficiente?grazie per l'attenzione e attendo una vostra risposta.
Da: E.F. - 25 Ottobre 2005 

RISPOSTA: Il tempo mensa è, ai sensi della legge 53/03 e del decreto attuativo 59/04 "fino ad un massimo di 330 ore annue", cioè 10 ore a settimana e quindi può legittimamente essere ridotto a 1,30 h al giorno. Per la definizione dell'organico, con nota dello scorso 3 ottobre ‘05, il MIUR ha attivato una rilevazione informatizzata per conoscere gli orari di funzionamento delle classi di scuola primaria, individuati dalle singole istituzioni scolastiche in base alle scelte operate dalle famiglie.
Le scuole dovranno comunicare, mediante la compilazione di un’apposita scheda, il numero di classi funzionanti con il solo orario obbligatorio (27 ore settimanali), il numero di quelle con orario di 30 ore (27 + 3 ore facoltative opzionali) e il numero di quelle funzionanti con orario aggiuntivo dedicato alla mensa e al dopo mensa (fino a un massimo di 40 ore settimanali).
Tale rilevazione viene considerata propedeutica in vista della determinazione degli organici per l’anno scolastico 2006/2007; per ora non si sa come verranno definiti, ma alle scuole conviene far richiesta di 2 ore di mensa al dì e poi sta alla loro autonomia utilizzare le ore eventualmente eccedenti la sorveglianza mensa per compresenze e/o progetti diversi e ciò è legittimato dalle legge 275/99 che consente un utilizzazione del 15% dell’orario per progetti didattici scelti dalle singole scuole.

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35 FAQ: DIRITTO ALLA RICREAZIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Esco ora da un acceso dibattito con il direttore didattico, quello amministrativo e le insegnati di mio figlio di 8 anni. Sono furiosa e avvilita nel contempo! furiosa perché come madre non mi è riconosciuto il diritto di sindacare sulle "punizioni" inflitte a mio figlio che consistono nel divieto di fare ricreazione!!!! Il bambino è a scuola per quasi 8 ore e viene rinchiuso in un'aula!!!! al mio dissenso per tale provvedimento l'insegnante ha risposto che non posso impedirgli nulla!!!!!! e meno male che la scuola di mio figlio è d'indirizzo cattolico cristiano!!!! sono furiosa e cerco disperatamente qualcuno che mi aiuti a rivendicare il mio diritto di madre circa i metodi educativi dell'insegnante. Se potete aiutarmi vi prego di contattarmi via e-mail. Se esiste una legge, un organo al quale rivolgermi...qualunque cosa ma aiutatemi a "liberare" mio figlio poiché cambiargli scuola potrebbe essere controproducente per lui!!!! Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi: io aspetto fiduciosa!
Da: R. - Monday, September 26, 2005 10:12 PM

RISPOSTA: Mentre per le scuole di secondarie di 1° e 2° la questione "provvedimenti disciplinari" è regolata da una bella legge che allego (Statuto degli studenti e delle studentesse –DPR 249/98), per la scuola primaria la definizione delle "regole" di comportamento e delle conseguenti punizioni è in genere affidata al dialogo genitori-docenti e alle finalità educative della scuola primaria.
Il POF (piano dell'offerta formativa) dovrebbe parlarne: lo richieda presso la sua scuola; anche le scuole paritarie sono tenute infatti a redigere un POF, a farlo conoscere ai genitori ed i docenti devono rispettarlo ed attenervisi.

È comunque escluso che il bambino possa essere "rinchiuso" in un'aula - si tratterebbe di sequestro di persona- e tanto più è da escludere la possibilità che sia lasciato senza sorveglianza (in questo caso si violerebbe la norma sulla sorveglianza dei minori).
La legge 53/03 parla ripetutamente di "condivisione educativa" e di dialogo scuola-famiglia: perché non chiede che venga convocato un Consiglio di Classe (direttamente o tramite la rappresentante di classe dei genitori) per affrontare il tema delle regole e delle punizioni? Per i bambini è importante che ci sia coerenza fra le regole che si vivono a scuola e quelle che si vivono in famiglia ed è utile che non si trovi in mezzo a conflitti fra adulti che lo disorienterebbero. Per evitare tutto ciò dovreste - genitori e docenti - accordarvi su regole precise che i bambini sono chiamati a rispettare nella vita di classe ed eventuali punizioni che risultino efficaci senza ledere il diritto al gioco e alla socializzazione durante l'intervallo; se poi queste regole venissero scritte e discusse coi bambini e coi genitori, come si fa in molte classi, sarebbe l'inizio di un percorso di responsabilizzazione per tutti e si rispetterebbe quanto espresso nelle Finalità della scuola primaria (Art.5: la scuola primaria ha il fine di educare ai principi fondamentali della convivenza civile)

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34 FAQ: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
Ho iscritto mia figlio alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e, nei termini previsti, ho esercitato il diritto di scelta delle materie opzionali, ma a quattro giorni  dall'inizio delle lezioni, sono stata convocata presso l'istituto scolastico in oggetto , insieme a tutti gli altri genitori e mi è stato proposto un orario scolastico di 33 ore comprendente tutte le materie opzionali attivate, poiché non sembra possibile collocare le stesse sulle prime o sulle ultime ore in modo da consentire un'uscita anticipata od un'entrata posticipata degli allievi che non scelgono tutti gli insegnamenti non obbligatori. COME MAI NON SONO STATE PREVISTE DELLE COMBINAZIONI ORARIE COMPATIBILI? PUÒ LA SCUOLA FAR USCIRE ALLA SECONDA O TERZA ORA IL RAGAZZO PER POI VEDERLO RIENTRARE A COMPLETARE L'ORARIO UNA O DUE ORE DOPO?
Da
: M.G. - 26 Settembre 2005 

RISPOSTA: Purtroppo questi sono gli effetti della riforma Moratti: in molte scuole non si riesce (a volte non si vuole) organizzare un orario che collochi le materie opzionali al pomeriggio o a inizio/fine di lezione e così succede che i bambini siano costretti a interrompere l'orario scolastico alla seconda o terza ora, con grande disagio per le famiglie.
Ciò è possibile perché il decreto attuativo della legge 53 (Riforma Moratti) n.59 dell'8/1/04 dice "ART. 7 Comma 8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche sulla base del piano dell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento. Nell’organizzazione dell’orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative." 
Per evitare la critica di aver organizzato il vecchio doposcuola, il ministro ha detto alle scuole di collocare in modo equilibrato le attività opzionali con ciò sottintendendo che era sconsigliabile accorparle al pomeriggio o al sabato mattina; molte scuole hanno preferito risolvere il problema senza tener conto del suggerimento, ma altre l'hanno preso alla lettera (e qui c'entrano l'autonomia scolastica, ma anche le delibere del Consiglio d'istituto che è competente in materia di orario scolastico). Che fare? Sarebbe utile contattare tutti i genitori penalizzati dall'orario e chiedere un colloquio sia col Dirigente che con le docenti del Consiglio di Classe per fra presente il disagio.

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32 FAQ: ETA' PER ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
è
possibile che UNA SCUOLA MATERNA PRIVATA NON MI ACCETTI LA BAMBINA DI DUE ANNI E MEZZO (fa 3 anni l'8 febbraio) nella scuola materna ma solo nel micronido che mi costa 258 € al mese, quando la scuola sempre privata paritaria parrocchiale di un altro paese me l'ha accettata come materna (devo trasferirla per motivi di lavoro)
Da: R.Z. - 17 settembre 2005 13.04

RISPOSTA: Sì, è possibile. La riforma Moratti ha sì definito per legge che ci siano gli anticipatari nelle scuole materne, ma è poi stata costretta (dai Sindaci in Conferenza Unificata) a porre due condizioni: 1) che non esistano bambini di 3 anni in lista di attesa 2) che i locali siano idonei all'aumento di iscrizioni.
Inoltre ha promesso formazione per il personale che deve accogliere bambini più piccoli e diminuzione del rapporto docenti/alunni; quest'ultima promessa non è stata ancora onorata (è in corso una trattativa col sindacato).
Per questo molte scuole non accettano alunni anticipatari, vuoi perché non ci sono le due condizioni di cui sopra, vuoi perchè il personale e i dirigenti attendono la trattativa sindacale.
Ciò non esclude però che la scuola frequentata dalla sua bambina abbia rifiutato solo perché la frequenza del nido era più lucrosa... Bisognerebbe comunque conoscere i CRITERI d'iscrizione che devono essere fissati dal Consiglio di Circolo/Istituto (o d'Amministrazione): è l'organo collegiale che stabilisce chi e come ha diritto all'iscrizione.

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31 FAQ: ATTIVITA' OPZIONALI / OBBLIGATORIETA'
Buongiorno, avrei bisogno di una piccola consulenza per quanto riguarda la riforma Moratti per la Scuola Media Inferiore (o di Primo Grado).
In particolare, lo scorso anno mia figlia ha frequentato la classe prima della scuola media ed ha scelto anche le attività opzionali, seguite brillantemente. Per quest'anno (classe seconda) non aveva intenzioni di scegliere le attività opzionali e mi sono informato presso la scuola. Mi è stato detto dalla preside che LA RIFORMA NON PREVEDE DI POTER SCEGLIERE ANNO PER ANNO LE ATTIVITÀ OPZIONALI E CHE ESISTE UN UNICO MOMENTO DI ISCRIZIONE, solo al primo anno della scuola media, e che comunque i termini sono scaduti perché le iscrizioni scadevano al 31 gennaio 2005. Scadenza delle iscrizioni di cui non ho ricevuto alcuna informazione. Mi chiedo ma è possibile che con una nuova riforma le attività opzionali diventino obbligatorie? 
Vi ringrazio per un vostro cortese chiarimento. 
Da: M.G. - giovedì 7 luglio 2005 14.01

RISPOSTA: Nell’offerta di attività opzionali/facolatative vi è stata ambiguità nelle norme: mentre la legge 53/03 parla di libera scelta dei genitori, il decreto attuativo 59/04 ed ancor più la circolare esplicativa del MIUR hanno posto dei vincoli (la scelta deve essere fatta dalla maggioranza dei genitori; le scuole devono utilizzare le risorse a disposizione; l’opzionalità – per motivi organizzativo - gestionali – può essere esercitata, nella scuola primaria solo sul pacchetto intero delle 3 ore, nella secondaria di 1° grado si modula a discrezione delle proposte delle scuole che comunque possono esercitare l’autonomia didattico - organizzativa, pure essa legge con valore costituzionale e quindi di pari valore rispetto alla legge 53).
Così sono molte le scuole ex-medie che hanno vincolato la scelta anche per la seconda classe: è infatti vero che il passaggio alla classe seconda non avviene per iscrizione diretta, ma per passaggio automatico alla classe successiva.
A rigore di norma ai genitori deve essere offerta la possibilità di una scelta, ma ciò dovrebbe essere regolato dal POF che i genitori ricevono all’atto dell’iscrizione alla classe 1^. Può essere che nel POF della sua scuola questo non sia previsto con chiarezza, data la fase ancora di avvio nell’implementazione della riforma.
Penso comunque, alla luce delle sue domande e di molte altre pervenutemi, che il modello opzionale/facoltativo sia sbagliato e disarticolante per le scuole; molto meglio sarebbe offrire opzionalità/obbligatorie, cioè consentire la scelta fra diversi laboratori attitudinali e/o di rinforzo-sostegno, ma in una cornice oraria obbligatoria. 

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30 FAQ: VALUTAZIONE CONTESTATA
la disturbo nuovamente per chiederle un consiglio, anzi due.
L'ins. di Ed Fisica di mia figlia (terza media) ha espresso sulla SCHEDA UNA VALUTAZIONE (SUFF) BASATA SU UNA SOLA VERIFICA (FATTA IL PENULTIMO GIORNO DI SCUOLA) E MAI CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA, e su un'interrogazione fatta invece l'ultimo giorno di scuola. Anche di questa non abbiamo avuto notizia ufficiale.
Vorrei far convocare l'insegnante dal DS e chiedere di vedere la verifica di mia figlia, nonché quella di tutti gli altri, e poi procedere contro l'insegnante per questa arbitraria gestione della valutazione. Consideri che alla fine del primo quadrimestre avevamo parlato con il docente (stessa valutazione, stessa procedura) pregandolo di informarci sui processi di apprendimento di nostra figlia, perché desideravamo ottenesse una valutazione migliore rispetto alla sufficienza.....non c'è stato riscontro. Di questa nostra richiesta esiste una copia protocollata, consegnata a mano al DS. A quale spunto legale possiamo appellarci per procedere contro l'insegnante?
Ho scritto una lettere aperta, da inviare ad un periodico a diffusione locale, nella quale esprimo le mie perplessità sul percorso di studi di mia figlia. Credo di non aver offerto il fianco a ritorsioni legali....Vorrebbe dare un'occhiata anche lei? La allego alla presente
.
Da: G.F. - Tuesday, July 05, 2005 9:54 AM

RISPOSTA: La richiesta di visionare la verifica va fatta ai sensi della legge 241/90 (trasparenza degli atti amministrativi), con richiesta inoltrata alla segreteria ed indirizzata al Dirigente, citando una motivazione (es. per comprendere gli elementi della valutazione).
Per "procedere" - come lei dice - contro l'insegnante, può bastare il colloquio con il Dirigente. Nella scuola dell'Autonomia è l'unico a cui ricorrere in autotutela e che può, se i comportamenti valutativi della docente sono in contraddizione con quanto dichiarato nel POF e con il DPR 249/98 che all'art. comma 4 dice" 

1.       Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. a fare un richiamo contro di lei.

Non vi sono spazi per una denuncia "legale" in quanto le valutazioni (scritto-orale) esistono (diverso se fossero mancanti) e poi è riconosciuta dalla legge una discrezionalità del docente nella valutazione sommativa. La vs. lettera non presta il fianco ad alcuna ritorsione legale, ma esprime un giudizio soggettivo e come tale opinabile, non suffragato da prove.

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29 FAQ: ASSENZE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, DECADENZA
Un membro del C. d’Istituto che risulta assente per tre volte può ESSERE DICHIARATO DECADUTO? Si può contestare la decisione presa in proposito dal Dirigente?
Da: C.E. - 23/6/05

RISPOSTA: Il dirigente ha utilizzato il Dsgl 297/94 (Testo unico) che all'art. 38 dice"Art. 38 - Decadenza
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35."
Anzitutto va evidenziato che la costituzione degli OO.CC., con la previsione della rappresentanza dei genitori, risponde ai principi di coinvolgimento della componente genitori alla vita della scuola. La partecipazione dei genitori, così come si evince dalla normativa sugli OO.CC. va quindi sostenuta e non ostacolata
.
Ciò premesso per quanto concerne la decisione presa credo che la procedura seguita dal Consiglio di Istituto non sia corretta:
anzitutto la l. 14.1.1975 di modifica del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 prevede al suo art.6 che"Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 31.5.1974 n. 416 si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati" . La disposizione poteva consentire all'escluso l'impugnazione e la contestazione della delibera con la quale è stato determinato nelle 15.30 l'orario di convocazione delle sedute del Consiglio di Istituto cosa che però il ……non ha fatto. Sarebbe interessante vedere se c'è traccia di una sua contestazione nei verbali del Consiglio.
·         Tuttavia il Consiglio di Istituto è organo elettivo con funzioni amministrative e come tale deve rispettare nella formazione dei suoi atti i principi generali che governano l'attività amministrativa tra cui il principio di trasparenza amministrativa per cui la persona doveva essere avvisata, quantomeno tramite comunicazione dell'ordine del giorno specifico, della volontà dell'organo di procedere alla dichiarazione di decadenza. Credo sia possibile chiedere la revoca in autotutela della delibera per eccesso di potere o sviamento di potere in quanto non è stato consentito al Sig. ……… di presentare "giustificato motivo" dell'assenza dalle adunanze,giustificato motivo che ben può essere prodotto in un momento successivo.
In sintesi consiglierei di inviare una istanza al Consiglio di Istituto e, per conoscenza, all’ufficio del Centro Servizi Amministrativi (CSA), in cui si chiede la revoca della delibera in quanto non prevista dall'ordine del giorno, e quindi non si è posto il Sig. …….. nella possibilità di difendersi e di motivare le assenze e neppure è stata inviata richiesta di chiarimenti. Rilevo in ultimo per inciso che, se il Regolamento del Consiglio non prevede diversamente non è detto che la giustificazione debba essere data in anticipo. Il problema è ovviamente comunque quello di provare che vi siano stati giustificati motivi di assenza.
Le comunicazioni venivano date nei termini previsti dal Regolamento? Generalmente 5 gg.prima o tre per convocazioni urgenti e telefoniche. Se ci fosse traccia di contestazione dell’'orario anche gli impegni di lavoro possono costituire validi motivi di assenza. 
In sintesi
si impugna la delibera e lo si fa tramite CSA; l'ideale sarebbe che l'impugnazione fosse fatta propria da tutta la componente genitori del CdI, se avete il sospetto di eventuali discriminazioni verso il membro allontanato.

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28 FAQ: UN'INSEGNANTE INADATTA
alcuni genitori della scuola elementare di ……. mi chiedono di sottoporle la seguente problematica, per avere da lei un consiglio. UNA DELLE DUE INSEGNANTI DI CLASSE (una terza) HA ATTEGGIAMENTI PARTICOLARMENTE PESANTI NEI CONFRONTI DI ALCUNI ALUNNI ( un gruppo di sei -sette bambini); vengono derisi, umiliati, valutati in modo diverso rispetto agli altri, l'insegnante di rivolge loro sempre urlando e spesso vengono allontanati dalla classe, qualche volta dopo essere stati strattonati (due delle altre insegnanti del plesso hanno assistito a una scene del genere). La programmazione è particolarmente pesante e difficile rispetto alle conoscenze dei bambini, e le verifiche danno immancabilmente risultati negativi. Il Dirigente Scolastico è stato messo al corrente di questa situazione in ripetute occasioni e da genitori diversi, ed ha promesso di controllare e parlare con l'insegnante. Ha persino chiesto conferma ad altre insegnanti del plesso, che non hanno potuto non confermare la versione dei genitori. Però, durante l'assemblea di classe fatta appositamente, il DS ha difeso a spada tratta l'insegnante, definendola "una delle migliori insegnanti dell'Istituto" e sconfessando tutto quanto aveva detto ai genitori nel corso dei colloqui privati. I bambini continuano ad essere trattati nel modo sopra descritto, e molti di loro si fanno venire mal di pancia e vomito pur di non andare a scuola nei giorni in cui è presente solo l'insegnante in questione. I genitori sono nuovamente andati dal DS per ottenere aiuto, ma purtroppo si è giunti ad uno scontro, anche perché il DS ha negato loro la possibilità di trasferire i bambini in un altro plesso dell'Istituto. I genitori, amareggiati e delusi, vorrebbero sporgere denuncia contro l'insegnante per maltrattamento nei confronti dei bambini ( non tanto maltrattamento fisico, quanto psicologico), coinvolgendo anche il Ds che, a conoscenza della situazione, non è intervenuto per rimediare. Sperano che a questa denuncia faccia seguito un'indagine seria anche del CSA ( ispezione o altro). Secondo lei, è una strada perseguibile? Quali sono i suoi suggerimenti? Certa di un suo riscontro, porgo cordiali saluti.
Da: A.D. - Wednesday, May 25, 2005 9:25 AM

RISPOSTA: La denuncia è possibile solo dando incarico ad un legale: per avere validità, sicuramente il legale vi chiederebbe di produrre qualche prova oggettiva (certificato medico o psico-medico sui maltrattamenti). Ha quindi dei costi e i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari.
Sarebbe invece possibile un esposto scritto, ma siccome le scuole sono giuridicamente autonome e non dipendono più dal CSA, andrebbe inoltrato a Dutto, Dirigente dell'ufficio regionale del ministero (al CSA per conoscenza).
Bisognerebbe corredarla con una serie di dichiarazione dei genitori degli alunni "discriminati" relative a precisi fatti e comportamenti antieducativi e discriminatori.
L'ufficio regionale potrebbe disporre un'ispezione; lo strumento dell'ispezione (in caso di indegnità didattica o di incompatibilità ambientale della docente) avrebbe potuto essere utilizzato dallo stesso Dirigente della vs. scuola, se fosse stato convinto della verità delle vostre segnalazioni, cosa che invece - da quanto mi dice - non è accaduta.
Tutte e due le strade sono ovviamente atti di conflitto, difficilmente compatibili con la permanenza dei bambini nella stessa classe (ma anche la richiesta di spostamento in altro plesso non è stata accolta).
Occorrerebbe esaminare la possibilità di rivolgervi, per una mediazione, ad una figura terza come quella dello/a psico-pedagogista (non so se la scuola ne ha una - me ne informerò in giornata; eventualmente il ns. Sportello ne ha una a disposizione e potrebbe chiedere alla scuola di accettare la sua mediazione. In questo secondo caso dovreste richiedermi un appuntamento).
Quest'ultima strada potrebbe portare a risolvere il conflitto attraverso degli incontri (docente - genitori - counseling) che potrebbero produrre linee di comportamento condivise fra scuola e famiglie.
Mi faccia sapere

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27 FAQ: BOCCIATURE IN SCUOLA ELEMENTARE
sono la mamma di una bimba che frequenta la 2^ elementare in una scuola paritaria volevo sapere se ESISTE UNA LEGGE CHE IMPEDISCE LA BOCCIATURA.
Da
: S.G. - martedì 24 maggio 2005 8.32

RISPOSTA:
La bocciatura, ai sensi del decreto legge n.53 del 24 -1-2004, applicativo della riforma Moratti (Legge 53/03) è consentita al termine dei periodi didattici che, nella scuola primaria, sono la classe prima, la classe terza e la classe quinta. In casi eccezionali è però consentita anche all'interno di tali periodi. La decisione deve essere presa all'unanimità dal Consiglio di Classe.
Riporto cosa dice il testo del decreto citato
:
Capo III Art.8
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
Come vede, la bocciatura non è vietata, ma deve essere supportata da motivazioni condivise da tutti i docenti e molto serie.

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26 FAQ: ASSEGNAZIONE INSEGNANTI ALLE SCUOLE
ho bisogno di alcune delucidazioni in merito ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE per il prossimo anno scolastico. Quale è il riferimento legislativo in merito alla nuova assegnazione dell'organico?
Da: P.C. - 28/4/05

RISPOSTA: La fonte è la Finanziaria 2005 ed il decreto relativo che allego. Note e circolari successive in merito si possono trovare alla pagina : http://www.istruzione.it/reclutamento/reclutamento_princ_05.shtml 

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25 FAQ: PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AL COMITATO GENITORI - ORARIO SCOLASTICO - ENTI LOCALI
A nome di alcuni genitori di un Istituto comprensivo di cui sono sia rappresentante di classe che membro del Consiglio d’Istituto, desidero sottoporle i seguenti quesiti, per avere un parere competente in merito:
Il comma 8, art.15 del DPR 31 maggio 1974, n416, che recita “Alle assemblee di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside o i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto” può ESSERE ESTESO ANCHE ALLE ASSEMBLEE DEL COMITATO GENITORI? In caso di risposta negativa, che discrezionalità ha il dirigente scolastico di estenderlo anche a queste, imponendo la sua presenza e quella degli insegnanti referenti agli incontri del comitato? 

  1. Esiste una normativa che vieta la costituzione di commissioni miste genitori-insegnanti in materia di orario scolastico ( formulazione di proposte per l’organizzazione della settimana corta o di altre organizzazioni orarie)? 
  2. E’ previsto un tempo limite entro il quale il Consiglio d’Istituto è tenuto a deliberare le modifiche dell’organizzazione dell’ orario scolastico per il successivo anno scolastico ( entro le pre-iscrizioni,in qualsiasi momento dell’anno ….)? 
  3. Quale è il ruolo dell’Ente locale? 
  4. Il dirigente scolastico può invalidare le elezioni del Direttivo del Comitato o suo compito è solo prenderne atto, nel rispetto del regolamento che il Comitato si è dato?

Da: F.A. - venerdì 18 marzo 2005 19.23

 

Risposta:
1) Il comma 8, art 15 del DPR 416/74 non si estende automaticamente al Comitato genitori.
Infatti le assemblee di sezione, classe e istituto fanno parte integrante degli Organi Collegiali, mentre il Comitato Genitori è un organismo facoltativo che può essere attivato oppure no.
La presenza del Dirigente è regolata dal regolamento che il Co.Ge. si è dato liberamente. Non so se ne avete già adottato uno; potrebbe contenere l'indicazione "la presenza del Dirigente è prevista ogni qualvolta le questioni poste all'o.d.g. lo richiedano" oppure "all'Assemblea del Co.Ge. possono essere invitati il dirigente, i docenti o esperti".
Esiste invece l'obbligo di preavvertire delle riunioni il Dirigente (5 giorni prima), sia per l'utilizzo dei locali, sia per l'esame preventivo dell'o.d.g. (che in un unico caso può essere "censurato" dal dirigente: quando in esso si ravvisino violazioni di norme
).
2) Non esiste alcuna normativa che vieta la costituzione di commissioni miste genitori-insegnanti in materia di orario scolastico (e in molte scuole è in vigore); tale commissioni avrà il compito di formulare/esaminare proposte, di predisporre eventuali indagini sui bisogni, di proporre criteri di metodo e di sostanza.., ma non quello di predisporre l'orario interno delle lezioni che è proposto dal Collegio Docenti (art.4 DPR 146/74).
La norma dice che le deliberazioni in merito all'orario sono poi assunte dal Consiglio d'Istituto (DPR 416/74) sia perché fissa " i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali" (ART:6) sia perché "adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali" (ART.6 comma c)
Il Consiglio d'Istituto ( o il Dirigente) possono disporre indagini per la valutazione dei bisogni in merito (settimana corta..). 
Ciò è rafforzato sia dalle norme sull'autonomia scolastica (DPR 275/99) 
ART.4 "comma 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;" e ART.5 comma 2 e 3." Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni" "L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie"
Nulla osta quindi alla scelta della settimana corta. 
Venir incontro alle esigenze delle famiglie è poi esplicitamente affermato dalla recente Legge 53/03 (e decreti applicativi) di riforma della scuola; l'importante è che la richiesta risulti "prevalente" (ART 7 comma 2).
È ovviamente anche possibile organizzare l'orario settimanale differenziandolo per plessi o, all'interno dello stesso plesso, per sezioni (dipende dalle difficoltà organizzative).
3) In teoria le modifiche dell'organizzazione dell'orario scolastico dovrebbero essere fissate PRIMA delle iscrizioni; non essendoci però definizione completa delle norme (i decreti collegati non sono stati emanati e chissà se e quando lo saranno), ogni scuola fa un po' come crede.
In realtà la legge 53/03 (circolare applicativa n.29/04) dice espressamente che la scuola fa la sua offerta e le famiglie scelgono in base all'offerta, ma il citato DPR sull'autonomia dice anche che il POF viene predisposto " con la partecipazione di tutte le componenti" (ART.3 comma 1)
Se si vogliono operare dei cambiamenti, bisogna accordarsi col  Consiglio d'Istituto (con la componente genitori che è presente pure in giunta e può far mettere punti all'o.d.g. delle sedute) ed ottenere che tutto sia deliberato e chiaro prima che la scuola finisca e che le famiglie possano di nuovo fare l'opzione di scelta. 
4) L'Ente Locale ha acquisito un ruolo importante; non è più solo l'ente "pagatore" del Piano di Diritto allo Studio, ma deve garantire la qualità dell'offerta formativa presente nel suo territorio, quindi può concordare col Dirigente (compito attribuito al dirigente è anche quello di fare "attività negoziale" con le istituzioni e gli enti territoriali (DgL165/01 sulla dirigenza e DI n.44/01 sulla gestione amministrativa-contabile); su questa attività negoziale, di trattativa e rapporto, è sempre il Consiglio d'Istituto ha fissare i "criteri generali") integrazioni ai servizi scolastici, criteri di priorità, di qualità.. in cambio dei finanziamenti che eroga.
5) Il Dirigente non può invalidare le elezioni del Direttivo del Comitato (a meno che ravvisi espressamente violazione di norme per cui ci si rivolge al CSA - ex-provveditorato- di Bergamo) che sono regolate dal regolamento deciso autonomamente e liberamente dal Co.Ge.
Occorre però tener presente che fanno parte di diritto del Co.Ge. tutti i rappresentanti eletti dei genitori e possono farne parte tutti i genitori interessati con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Se si vuole un organismo libero da questa ultima condizione (non del tutto cogente, non essendo il CoGe organo collegiale; in proposito esistono solo un regolamento tipo emanato dal Ministero che risale a 30 anni fa e molti pareri espressi dall'Amministrazione - allora centralistica - nel tempo), è meglio istituire una libera associazione di genitori.
Anche le Associazioni di fatto dei genitori devono trovare ascolto ai sensi della legge sull'autonomia ART 3 comma 3 "tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori".
Sperando di essere stata chiara, porgo cordiali saluti, raccomandando (la mia esperienza allo sportello CGIL mi spinge in tal senso, anche se non so in quale Istituto Comprensivo vi muoviate) di ricercare alleanze col corpo docente e di mantenere atteggiamento proposito e collaborativo.

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23 FAQ: ACCESSO DEI GENITORI ALLE PROVE DI VERIFICA
Siamo un gruppo di genitore di figli che frequentano la scuola elementare nella provincia di Latina. Vorremmo sapere, non so se è giusto rivolgerci a Voi, se è corretto il comportamento DELLE INSEGNANTI LE QUALI CI PRIVANO DI VISIONARE LE VERIFICHE CHE I BAMBINI SOSTENGONO IN CLASSE. Alle nostre richieste di controllare, non solo se le valutazioni sono parziali, ma anche le carenze dei nostri figli, ci viene risposto che la legge Moratti non permette ciò.
Vi ringrazio anticipatamente delle Vs. notizie in merito
Da: A.P. - giovedì 3 marzo 2005 11.14

RISPOSTA: Il diritto dei genitori di visionare le prove di verifica somministrate ai propri figli dalla scuola è sancito dalla legge 241/90, sulla trasparenza degli atti amministrativi (e nulla vi può aggiungere o togliere la successiva legge di riforma 53/03).
L'autorità amministrativa deve mettere a disposizione gli atti che concorrono alla valutazione di un soggetto a lei sottoposto.
Le maestre probabilmente preferiscono non consegnare le verifiche per paura di smarrimenti e/o per questioni di praticità e di tempo (o peggio per diffidenza verso i genitori e paura della loro valutazione critica).
In realtà sarebbe assai utile che le famiglie le visionassero sia per rendersi conto delle lacune dei figli, sia perchè gli alunni prendano maggior coscienza dei propri punti di debolezza.
La scuola comunque è tenuta per legge, su richiesta della famiglia rivolta alla Segreteria ai sensi della normativa allegata, a produrre copia di tutta la documentazione inerente gli studenti (con unica eccezione sui documenti che riguardano informazioni relative ad altri compagni di classe, come parti delle riunioni di scrutinio).
Per evitare però tempi burocratici e differenze fra famiglie, sarebbe consigliabile porre il problema in Consiglio di classe/interclasse e concordare modalità condivise fra scuola e famiglia (per es. le verifiche vengono consegnate e devono essere restituite controfirmate entro TOT giorni - oppure Le verifiche vengono fotocopiate su richiesta delle famiglie...).
Se avete un Comitato genitori, il problema potrebbe essere sollevato per tutte le classi direttamente col dirigente.
Se invece le vostre richieste riguardano i test nazionali somministrati dall'INVALSI e direttamente raccolti da questo ente di valutazione, ci potrebbero essere difficoltà burocratiche; tenete però presente, in questo secondo caso, che le prove non concorrono alla valutazione del singolo alunno, ma contribuiscono alla valutazione del sistema scolastico a livello statistico nazionale ed i risultati sono forniti ufficialmente e pubblicamente alla scuola in tempi lunghi.
In questo caso potrebbe essere utile chiedere alle insegnanti (o meglio alla dirigente), che fosse organizzato un incontro per restituire i risultati globali ottenuti dalla scuola ed i provvedimenti intrapresi per migliorarli.

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22 FAQ: COMITATO GENITORI
SIAMO UN COMITATO CHE SI STA ORA ORGANIZZANDO POSSIAMO AVERE DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER SAPERNE DI PIÙ CIRCA LE SUE FUNZIONI ? Inoltre vorremmo sapere se deve essere presieduto dal preside o da chi ne fa le veci, oppure è un organo autonomo che può invitare il preside, gli insegnanti ma che ha anche bisogno di momenti autonomi di discussione? Cordiali saluti
Da: P.C. - lunedì 28 febbraio 2005 13.01

RISPOSTA:  Il Comitato Genitori non è un vero Organo Collegiale della scuola; è una forma associativa dei Genitori che può essere istituito, in base alla vecchia normativa (Legge 416/7 del 1974 detta anche Decreti delegati)
In questo caso è costituito dai Rappresentanti Eletti dei genitori nei Consigli di Classe o Interclasse, si da un Regolamento (o Statuto) autonomo (esiste un regolamento tipo ministeriale) in cui elegge un presidente, un vice, un direttivo.
È aperto alla partecipazione di tutti i genitori.
Deve preavvertire il Dirigente (almeno 5 giorni prima) delle proprie riunioni o Assemblee e trasmettere l'o.d.g. ma è autonomo nelle sue modalità di lavoro.
Il diritto di voto è riconosciuto solo ai rappresentanti eletti dei genitori; spesso si articola in Commissioni di lavoro.
Non può gestire fondi. Altra cosa è l'Associazione dei genitori: chiunque si iscriva (può gestire fondi ed una quota d'iscrizione) vi appartiene; anch'essa di norma si dà uno statuto.
Ricordo comunque che nella scuola dell'autonomia qualunque associazione, anche di fatto, dei genitori ha diritto a dire la sua nel contesto scolastico e ad essere interpellata.
Le invio alcuni materiali: un vademecum che contiene tutte le norme- alcuni esempi di regolamento-Statuto -un esempio di piano di lavoro di un Comitato. Buon lavoro!

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21 FAQ: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI - REVOCABILITA' SCELTA
Sono la mamma di uno studente di I media, che per quest'anno scolastico ha operato la scelta delle 33 ore settimanali. Vorrei sapere se PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 (II MEDIA) SARÀ POSSIBILE FARE DI NUOVO LA SCELTA DELL'ORARIO SETTIMANALE (27, 30 o 33 ore), oppure se tale scelta, fatta all'inizio della I è poi vincolante per tutti i tre anni della scuola media. Cosa dice la legge? Nel caso di libera interpretazione da parte dei dirigenti scolastici, è possibile per i genitori opporsi alla decisione presa dal dirigente che, ad esempio, è intenzionato a rendere vincolante la scelta fatta in prima? Nel caso suddetto che alternative ha il genitore? Può non fare frequentare le ore in più al figlio?
Da: Fg.P. - mercoledì 26 gennaio 2005 17.13

RISPOSTA: La legge 53/03 (riforma Moratti) garantisce la scelta oraria alle famiglie (tempo obbligatorio e facoltativo-opzionale), ma non dice se tale scelta è da intendersi valida ogni anno o a inizio dei bienni e dei monoenni (per chiarezza, nella scuola primaria vi sono un monoennio - cl.1 - e due bienni - cl.2 e 3; cl.4 e 5. Nella scuola secondaria di secondo grado vi sono un biennio - cl.1 e 2 - e un monoennio - cl.3 -).
Le scuole definiscono l'organico in funzione delle richieste delle famiglie e cercano di convincerle alla scelta più ampia per mantenere il proprio organico, per realizzare un'offerta didattica più ampia e - nel caso delle ex-medie - per compensare i tagli di ore curricolari apportati nel curricolo obbligatorio.
Poiché l'iscrizione alla classe II media non è prevista in quanto automatica per chi ha frequentato la classe I, la scuola ex-media non è tenuta a riproporre la scelta oraria; di più, nel modulo d'iscrizione della classe I la scelta della famiglia riguardava il biennio e quindi dovrebbe intendersi confermata anche per la classe seconda.
La circolare sulle iscrizioni non dice niente in proposito.
Vi è però la contraddizione che in generale, nelle classi 3, 4 e 5 della primaria (ex-elementare), la scelta è invece riproposta anno per anno.
Il dirigente che insiste per un'offerta oraria di 33 ore ha dalla sua la legge dell'autonomia didattica (275/99), legge che ha validità costituzionale pari a quella della legge di riforma scolastica, e la mancanza di norme certe sulla periodicità della scelta che le famiglie devono effettuare.
Personalmente penso che come genitori si dovrebbe evitare di fare scelte meramente individuali, cercando di "contarsi" nel Comitato genitori (es. la sua esigenza di ridurre l'orario è condivisa da più famiglie? Può essere portata avanti insieme in modo da consentire alla scuola di organizzare un diverso curricolo obbligatorio e opzionale per una intera sezione.
La motivazione alla riduzione è legata alla bassa qualità dei laboratori facoltativi? Allora con il Comitato genitori la cosa va segnalata e il dirigente invitato a qualificare meglio l'offerta.

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20 FAQ: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
1)
) LA SCUOLA PUÒ CHIEDERE L'ISCRIZIONE AI GENITORI OFFRENDO SOLO UN MODELLO ORARIO VUOTO DI CONTENUTI (ES. 27+ 3H)?
Da: S.S. - 21/1/2005 

Risposta - No, deve anche fornire indicazioni su quali contenuti verranno attivati nelle ore opzionali/facoltative, perlomeno circa l'area d'intervento

2) Lo scorso anno, nella scuola ex-media, la scuola ha offerto, delle 6 ore opzionali/facoltative, 4 ore strutturate, di completamento delle materie curricolari, scelte poi da tutti i genitori.
Se quest'anno ripropone l'offerta di ore strutturate curricolari, ma non tutti i genitori le sceglieranno, queste ore potranno essere mantenute?

Risposta - No, se non vi è l'adesione della totalità dei genitori, le ore aggiuntive non potranno contenere attività di completamento delle ore curricolari, ma dovranno essere organizzate come laboratori aggiuntivi, integrativi. Non vi si potrà cioè svolgere il "programma" curricolare che deve essere svolto per tutti gli studenti nelle ore obbligatorie.

3) Lo scorso anno la scuola ha offerto 5 laboratori O/F di cui 2 a scelta alternativa per i ragazzi; quest'anno, per carenze di organico, proporrà solo 4 laboratori, senza libertà di scelta. La scuola può farlo?

Risposta - Sì, la scuola è libera di fare la propria offerta, in base alle sue scelte di autonomia e alle risorse che possiede.

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19 FAQ: SCELTA DELLA SCUOLA - ISCRIZIONE DI FRATELLI
Sono una mamma di Bologna, chiedo scusa se disturbo voi a Bergamo ma non ho trovato un aiuto simile qui in zona a cui chiedere un consiglio. ISCRIVERÒ IL MIO SECONDO FIGLIO QUEST'ANNO IN 1° ELEMENTARE, NATURALMENTE NELLA STESSA SCUOLA DOVE VA LA SORELLA e dove andrà anche il prossimo anno. La mia domanda è questa:
LA SCUOLA è del ns. quartiere di residenza, è la più vicina a casa nostra., MA SECONDO UN FANTOMATICO "STRADARIO" NON È QUELLA CHE CI SPETTEREBBE ED È MOLTO SCOMODA COME MEZZI DA CASA NS. Le voci che girano tra genitori sono varie, io fino a qualche tempo fa pensavo di avere diritto e precedenza ad entrare per la presenza della sorella in quanto non mi è mai capitato di vedere fratelli in scuole diverse, anche perché avendo le scuole tutte lo stesso orario diventa impossibile per un genitore accompagnare 2 figli contemporaneamente. Ora però mi dicono che forse non è più così. Faccio presente che la sorella è entrata senza nessun problema perché nel suo anno non ci voleva andare nessuno e in classe con lei ci sono solo 5 bimbi di stradario su 20. Ho chiesto un colloquio col direttore, sperando di essere rassicurata in merito. Se così non fosse e mio figlio non venisse ammesso ho possibilità di fare ricorso e a chi mi devo rivolgere? Esiste una normativa in merito che prevalga sui regolamenti a volte assurdi e che cambiano da circolo a circolo? Ho anche un'altra scuola vicina a casa a cui eventualmente potrei iscrivere mio figlio se proprio fossi alla disperazione, ma si trova addirittura in un altro quartiere (siamo in una zona di confine), quindi su questo territorio i miei diritti diminuiscono ulteriormente, e avrò ancor meno possibilità se, come mi hanno detto dovrò aspettare l'esito della prima iscrizione anziché farne 2 contemporaneamente.
Vi chiedevo quindi anche cosa succede se io per tutelarmi decido di iscrivere comunque mio figlio in 2 scuole.
Da: M. - mercoledì 19 gennaio 2005 12.36

RISPOSTA: Gentile mamma di Bologna, il diritto ad iscrivere il proprio figlio nella scuola che si desidera (in particolare se è quella frequentata da un fratello) è garantito dal fatto che la scelta della scuola è legata alla scelta del P.O.F. (piano dell'offerta formativa) che più convince la famiglia per orario, per qualità... dal DPR 275/99 (legge sull'autonomia scolastica), diritto rafforzato dalla legge 53/03 (riforma Moratti).
L'ambito territoriale in cui esercitare questo diritto è quello dell'amministrazione comunale in cui la famiglia è residente, dove cioè paga le tasse e quindi può esigere un servizio come quello scolastico.
Lo "stradario" non determina alcun obbligo, è solo uno strumento burocratico-organizzativo senza alcuna cogenza normativa; è insomma un escamotage pensato in passato per disciplinare le iscrizioni, ma la scelta fra le scuole è assolutamente libera.
La precedenza o la graduatoria in un eventuale lista di iscrizioni invece è normata da criteri stabiliti autonomamente dai Consigli d'Istituto delle singole scuole.
Può essere quindi che in una certa scuola venga considerato criterio di priorità avere dei fratelli che già frequentano ed in un'altra scuola no; deve però esserci una delibera (visionabile dalle famiglie come tutti gli atti della scuola, ai sensi della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
n.241/7 Agosto 1990).
Non è invece possibile iscrivere il proprio figlio a due scuole pubbliche contemporaneamente perché è sul dato delle iscrizioni che la scuola avanza richiesta al ministero (ufficio regionale) per la propria dotazione organica e quindi deve fornire dati certi, anche con verifiche (ed eventuali richieste di nulla-osta per chi avesse chiesto di cambiare la sede scolastica precedentemente frequentata) che rileverebbero subito la doppia iscrizione.
Il consiglio che mi sento di darle è quello che, all'interno di un'assemblea del Comitato genitori della scuola in cui già la figlia frequenta o di una riunione col dirigente, i nuovi iscritti o candidati tali possano incontrarsi e contarsi, per verificare la possibilità di accoglimento della loro iscrizione.
Tenga presente che la scuola dell'obbligo non può rifiutare iscrizioni, a meno che tale iscrizione faccia scattare la necessità di formare una nuova classe e la sede non abbia locali sufficienti o non si formi un numero congruo di alunni per la nuova sezione (min 10 max 25).

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18 FAQ: ORARIO
Sono il presidente del Consiglio di Istituto della scuola comprensiva di ……… e mi chiamo ………...
Il Collegio Docenti nell'ottica di attuare la riforma Moratti propone per la scuola media un nuovo modello organizzativo con lezioni di 60 minuti invece delle attuali a 50 minuti.
Tutto bene per le classi 1 e 2, la variazione può essere applicata anche alle classi terze che se non sbaglio hanno diritto alla continuità dei progetti iniziati negli anni passati ( 2 lingua comunitaria, laboratori, semiclassi..)? Le 27 ore obbligatorie, sia per la primaria che per la secondaria di primo grado sono da intendersi:
a - tempo scuola che comprende anche l'intervallo
b - tempo di lezione
Ringrazio per la cortese collaborazione
DA: S.D. - lunedì 17 gennaio 2005 21.00

RISPOSTA:
1-Sì, se deliberata dal Collegio Docenti.
In altre scuole lo hanno fatto (per omogeneità degli orari e dell'intervallo); più difficile garantire la continuità con la precedente esperienza, ma non del tutto impossibile se si organizza il monte ore in blocchi o periodi.
I genitori vanno comunque sentiti perché avevano fatto la scelta in base ad una certa offerta e quindi, se cambia, i cambiamenti vanno motivati.
2 - L'orario delle 27 ore obbligatorie comprende le lezioni e l'intervallo.

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17 FAQ: ACCESSO AGLI ATTI, CARTA DEI SERVIZI
Alla mia RICHIESTA DI AVERE LA CARTA DEI SERVIZI, il Dirigente ha risposto che non esiste più e che è inglobata nel POF. A tutt’oggi l'unica cosa che io ho ricevuto è una specie di parte applicativa del POF relativa all'anno in corso. Inoltre chiedo se è possibile che ad esempio il piano di lavoro sia dato solo ed esclusivamente su richiesta dei genitori ( e a pagamento ) e non automaticamente ai rappresentanti di classe? Tutte le normative e/o documenti che interessano i genitori sono a pagamento?
E' possibile proporre al Consiglio d'Istituto che la programmazione annuale delle singole classi sia data automaticamente ai rappresentanti di classe, come succede in molte scuole
Da: L.B. - mercoledì 5 gennaio 2005 17.13

RISPOSTA: è vero che la Carta dei Servizi (D.P.C.M. 7 giugno 1995), può essere inglobata nel POF; infatti era stata pensata strettamente connessa al PEI, poi sostituito dal POF.

Il POF però deve ovviamente contenerne le parti relative (la Carta dovrebbe contenere, oltre la Programmazione, le parti relative a:

  • i principi fondamentali: uguaglianza; imparzialità e regolarità; accoglienza e integrazione; diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza; partecipazione, efficienza, trasparenza; libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.
  • i servizi amministrativi: standard specifici delle procedure
  • le condizioni ambientali della scuola
  • le procedura dei reclami e valutazione del servizio, escludendo però che essa possa riguardare “la valutazione dell’attività didattica del personale della scuola” (art. 1, comma 4 DLgs. 286/99). Spetta al capo d’istituto attivare le procedure per la sua elaborazione, al collegio la stesura della programmazione, al Consiglio di circolo o d’istituto la sua approvazione, insieme al Regolamento interno).

È proprio nella costruzione di questo Regolamento che potreste giocare un ruolo, chiedendo per esempio che sul suo periodico aggiornamento venga costruita una Commissione mista insegnanti-genitori.

La programmazione annuale, in generale, viene illustrata a tutti ad inizio anno e lasciata in visone - ovviamente gratuita -ai genitori che ne facciano richiesta; tutti gli atti sono infatti pubblici (le fotocopie a pagamento dipendono dalla decurtazione dei fondi in atto nelle scuole).

Molte scuole la consegnano ai Rappresentanti e potrebbe bastare (il rappresentante può farne sempre copie per le famiglie della sua classe); chiedere diverse procedure per la trasparenza è possibile, ma mi sembra più adatto arrivarci attraverso la Commissione mista piuttosto che attraverso un singolo membro del CdI.

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16 FAQ: INSEGNAMENTO DI RELIGIONE  -  DOTAZIONE FARMACEUTICA
Mi è stato detto che NON È POSSIBILE INTERROMPERE L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL CORSO DELL'ANNO NELLA SCUOLA MEDIA. È vero? Se invece fosse possibile cosa bisogna fare?
INOLTRE, SECONDO LE NORMATIVE, QUALE DOVREBBE ESSERE LA DOTAZIONE FARMACEUTICA DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE? per esempio è vero che non si possono tenere compresse per il mal di testa o altri farmaci da banco?
Da: M.A.P. - lunedì 3 gennaio 2005 18.49

RISPOSTA: 1) per l'insegnamento della religione cattolica le norme prevedono la scelta ad inizio d'anno e nulla dicono su eventuali interruzioni.
È ovvio che di solito le scelte fatte vanno mantenute (in particolare per le conseguenze organizzative; se le classi si svuotassero i docenti sarebbero in soprannumero).
Se però vi sono elementi intercorsi tali da far modificare la scelta iniziale, penso sia possibile parlarne col dirigente e chiedere di non avvalersi (per esempio: diversa impostazione dell'insegnamento dalla programmazione presentata - crisi di coscienza della famiglia...). Non avrebbe senso invece chiedere l'interruzione per motivi banali (2 ore in meno di scuola, docente poco simpatica... Fra l'altro, in questo secondo caso, si darebbe un esempio di poca coerenza e serietà al proprio figlio). Sarebbe però un accoglimento non legato ad obblighi di norma, ma solo alla comprensione che il dirigente può concedere alle motivazioni presentate.
2) nei pronti soccorsi scolastici non sono previsti prodotti farmaceutici come i medicinali, ma solo bende, garze, disinfettanti.... Basti pensare che anche la semplice aspirina, in soggetti allergici, può essere nociva.
Dall'ASL (Dipartimento d'Igiene pubblica) hanno diramato nel 2002 alle scuole le linee guida per il pronto soccorso che non prevedono vi siano dotazioni di farmaci nelle scuole, neanche da banco. È possibile la somministrazione di farmaci agli alunni solo nel caso vi sia prescrizione medica scritta e delega scritta del genitore alla scuola per la loro somministrazione.
Anche in questo caso però gli insegnanti e/o gli ATA non sono tenuti ad accettare la delega: possono farlo o rifiutarsi di farlo.

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15 FAQ: GIORNALE DI ISTITUTO
Salve, sono ……. dell' Associazione Genitori Istituto Comprensivo …….Volevo delle informazioni in merito ad una questione sorta all'interno della stessa. Abbiamo deciso di scrivere un foglio informativo ( giornalino ) da distribuire a tutti i genitori facenti parte dell'Istituto con notizie, iniziative, critiche e quant'altro possa essere interessante sulla vita della scuola.
Dopo il primo numero che conteneva al suo interno un articolo di "critica" al consiglio d'Istituto, l'uscita del secondo numero è stata messa in crisi da un'altro articolo, ritenuto da qualcuno, troppo polemico nei confronti del consiglio d'Istituto e quindi ne ha compromesso la regolare uscita.
Noi dell' Associazione volevamo sapere COME FARE NEL CASO ESTREMO DI QUERELA O DI DENUNCE VARIE, per tutelare il Presidente, in quanto persona giuridicamente responsabile, l'Associazione e soprattutto l'informazione e il libero pensiero di ognuno
Da: C.I. - mercoledì 8 dicembre 2004 23.29

RISPOSTA: L’azione penale si sviluppa sulla base della denuncia di qualcuno che si sente offeso o diffamato da un articolo. Se l’articolo è firmato, oltre al direttore responsabile, viene anche denunciato l’estensore dell’articolo stesso. È poi il Tribunale a decidere se vi sono gli estremi del reato o se si tratta di normale critica, seppur aspra.
Stabilire dove finisce la critica e dove comincia la diffamazione non è semplice ma, intuitivamente, si può capire che dire “Il Preside è un ladro” costituisce diffamazione, dire invece “Il Preside ha adottato decisioni che non possiamo condividere perché.....” è normale critica.
Non ho capito bene se il giornaletto è della scuola o del comitato genitori; se è del Comitato il responsabile è il presidente del comitato (oltre all’estensore degli articoli firmati); se il giornaletto è della scuola, allora il responsabile è il preside e lui decide se prendersi o meno la responsabilità di rispondere di quanto scrivono alcuni.
La materia è comunque complicata; sono a sua disposizione per ogni chiarimento.

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14 FAQ: ORGANIZZAZIONE CORSI GESTITI DAL COMITATO GENITORI
I "genitori vulcanici" del nostro istituto comprensivo, VORREBBERO ORGANIZZARE DEI CORSI DI INGLESE E DI INFORMATICA NEGLI SPAZI SCOLASTICI PER I GENITORI. Volevo chiedere se ciò e possibile e come:

  • i corsi devono essere gratuiti?
  • devono essere aperti ai soli genitori?
  • come è possibile evitare che diventino corsi gestiti da privati in uno spazio pubblico?
  • chi garantisce in caso di danni arrecati ai materiali della scuola?
  • è necessaria qualche assicurazione particolare?

Da: P.C. - 21 Dicembre 2004

 

RISPOSTA: Per gestirli al meglio, dovreste essere un'associazione che può gestire fondi.
Se comunque avete codice fiscale ve la potete cavare per il pagamento dei docenti (a meno che abbiate docenti o genitori volontari che lavorano gratis). 
Ovviamente il progetto va presentato, per la richiesta del laboratorio e delle aule, al C. d'Istituto (preventivamente va illustrato alla dirigente; non è escluso che la scuola lo faccia proprio, in collaborazione col CoGe. Un esempio ormai molto collaudato di corsi d'informatica per genitori può essere quello del CoGe dell’ITIS Paleocapa che utilizza studenti del 4-5 anno come docenti con la supervisione di un prof. d'informatica. 
I corsi non devono essere gratuiti, possono prevedere una quota d'iscrizione.
Potrebbero essere aperti ad altri genitori di scuole limitrofe, ma è più coerente - se è il Co.Ge. ad organizzarli - che siano destinati all'utenza stretta della scuola, altrimenti cambiano natura e diventano corsi organizzati da qualche ente che pure è legittimato a chiedere l'uso dei locali (alla scuola e all'assessorato all'istruzione), ma che potrebbe venir rifiutato, in base ai criteri che il CdI ha fissato; fra questi criteri vi può essere anche la richiesta di un costo per l'uso dei locali - luce, pulizie, sorveglianza...
Se organizzati dal CoGe o Associazione dei genitori i corsi non devono avere scopo di lucro, quindi la quota dovrà prevedere il pagamento dei docenti (comprensivo di ritenuta d'acconto. In genere nel progetto presentato si dichiara che le strutture verranno utilizzate al meglio; ovviamente eventuali danni vanno assunti da chi gestisce il corso.
Il problema più rilevante per la scuola, quando concede l'uso dei locali, è definire le modalità di pagamento degli ATA; in genere si trova la soluzione se vi è personale ATA disponibile agli straordinari o se il corso si tiene nel loro normale orario di servizio.
Tieni presente che la proprietà dei locali è dell'Amministrazione Comunale.
Nelle scuole superiori, dove la proprietà è della Provincia, a parte le riunioni legate agli Organi collegiali, le altre richieste di uso dei locali vanno inoltrate anche all'ufficio patrimonio della Provincia che in genere acconsente  se il parere del CdI è favorevole. Per le scuole dell'obbligo so che dispone dell'uso dei locali della palestra in orario extra-scolastico la Circoscrizione; per le aule e i laboratori non ho notizie che serva il consenso dell'ufficio patrimonio del Comune, ma potrebbe essere legittimo.

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13 FAQ: DOCUMENTO SICUREZZA
DESIDEREREI SAPERE SE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA, PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 196/03, È STATO ADOTTATO DA TUTTE LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA E SE ESISTE UN DOCUMENTO STANDARD PER TUTTE LE SCUOLE.

La ringrazio per la collaborazione.

Da: C.T. - martedì 30 novembre 2004 14.13

 

RISPOSTA: L'adozione del DpS è stata prorogata al 31 giugno 2005.

Il Majroni da Ponte (Presezzo), per esempio, lo ha predisposto con l'aiuto di un'agenzia privata, ma non ha ancora nominato gli incaricati.

A Milano c'è stato un incontro recente con distribuzione di un faxsimile del Documento, per avere un'omogeneità regionale, ma non so quali scuole vi abbiano partecipato.

Una guida operativa gratuita si può trovare nella pag: http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Fac-simile+e+adempimenti%2FDocumento+programmatico+sulla+sicurezza. (la allego)

Intanto allego alcune note e la legge scaricati da siti vari.

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12 FAQ: RETTA ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
È LEGITTIMO CHE IL NOSTRO COMUNE ABBIA DECISO DI FAR PAGARE UNA RETTA D’ISCRIZIONE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE?
Da: L.G. - 1/11/2004

RISPOSTA: Sentito il nostro legale, preciso che è illegittimo introdurre una richiesta di contribuzione alle famiglie per la scuola materna pubblica. È possibile richiedere una contribuzione per il pagamento di un servizio aggiuntivo come il trasporto o la mensa od altra attività. L'art.99 del D. L.vo 297 del 1994 recita chiaramente che "l'iscrizione è facoltativa, la frequenza è gratuita". Si tratterebbe di illegittimità dell'atto in contrasto con le norme generali di istruzione di competenza statale. 

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11 FAQ: ORARIO SCOLASTICO - QUESTIONARIO
Faccio parte del Comitato Genitori di ………...
Dovremmo stendere un QUESTIONARIO CHE VUOLE INDAGARE SULLE ESIGENZE DEI GENITORI RISPETTO ALL'ORARIO SCOLASTICO.
Se avete materiale di altre scuole sullo stesso argomento me lo potete inviare?
Da: N.C. - venerdì 22 ottobre 2004 21.45

RISPOSTA: Invio in allegato due file: uno relativo alla cronistoria della scuola ….. che ha affrontato il problema in modo molto efficace e costruttivo, l’altro contenente una bozza di questionario, come esempio.
Buon lavoro

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10 FAQ:  RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
Buongiorno, scrivo perché la direzione della Scuola Media Statale …….., ha convocato i genitori che si avvalgono della MATERIA DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA individualmente (e neppure per gruppi di classe in modo da smembrare le richieste), per fare questo tipo di scelta:

  • Inserire (parcheggiare) il ragazzo in un'altra classe che svolge normale attività curriculare
  • dove possibile, entrata alla seconda ora o uscita all'ultima
  • in alcuni casi addirittura, ragazzi di terza inseriti in seconda o con l'insegnante di sostegno mentre cura (in un rapporto uno a uno ) un portatore di handicap. Oppure un gruppo di 6 in una classe di artistica a non far nulla, solo vigilati.

Molti hanno accettato perché pensano che non si possa fare niente e che la Scuola abbia facoltà di fare queste proposte.

Mi sembra tutto ciò offensivo e lesivo della dignità dei ragazzi e dei genitori. 

La legge prevede questo arbitrio da parte della Scuola?

Se protesto probabilmente risolveranno il mio problema ma, per gli altri che tacciono è giusto che ci sia questa situazione? Tutti gli anni è sempre la stessa cosa ma poi, l'ora alternativa è stata fatta regolarmente.

Quest'anno invece è stata letteralmente azzerata; C’È UNA CONNESSIONE CON LA RIFORMA SCOLASTICA?

È possibile questo? che strumenti abbiamo per rivendicare questo diritto? 

Da: S.A. - giovedì 21 ottobre 2004 11.15

 

RISPOSTA: Sì, c'è una connessione; sono gli effetti collaterali della riforma: alla primaria chi ha introdotto il tutor ha perso ore di insegnamento (18 in classe e 4 sfumate per le attività di coordinamento, portfolio e contatti coi genitori e quindi non più coi ragazzi); in generale, primaria e secondaria, la diminuzione del curricolo e l'aumento delle opzionali e mensa hanno ridotto al lumicino le ore di compresenza. Conseguenza la sparizione della materia di alternativa.

La scuola comunque può annullare la programmazione di tale materia per effetto anche di una pronuncia costituzionale che concede studio assistito, allontanamento dalla scuola, nessuna attività, qualora non ci sia una richiesta esplicita dei genitori interessati, parere che la scuola evita di raccogliere col modulo sul non avvalersi, proponendo trattative individuali caso per caso.

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9 FAQ:  MANCATA NOMINA SUPPLENTI
Nella scuola elementare di …….. classe 1B l'insegnante prevalente è assente da 3 settimane per malattia, e manda il certificato medico di 5 giorni alla volta; IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON NOMINA ALCUNA SUPPLENTE IN QUANTO AFFERMA CHE I GIORNI DI MALATTIA NON SONO SUFFICIENTI PER LA NOMINA. All'interno della scuola è caos e gli alunni vengono continuamente divisi in altre classi con forti lamentele da parte sia degli insegnanti sia dei genitori. Volevo chiederVi chiarimenti a tal proposito
Da: L.B. - venerdì 15 ottobre 2004 9.40

RISPOSTA: So che da questa mattina nella classe 1^ di suo figlio/a (?) è arrivata la supplente (richiesta per 15 giorni) e che una delle altre insegnanti assumerà provvisoriamente il ruolo della maestra prevalente.
La mancata nomina precedente non era dovuta in alcun modo alla Dirigente, con cui ho parlato e che capisce benissimo il vs. disagio, bensì al comportamento scorretto (o perlomeno poco sensibile) della docente che la dirigente ha più volte richiamato fino ad indurla ad una richiesta continuativa di assenza che superasse i fatidici 5 gg.
La dirigente è vs. alleata ed ha fatto il possibile; rivolgetevi a lei immediatamente per future assenze della maestra.

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7 FAQ: RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
Una nota veloce per evidenziare una situazione, che presupponiamo diffusa, inerente l'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica. Nostro figlio frequenta il primo anno alla scuola media inferiore di ….. e come altri allievi, si trova nella anacronistica situazione di venire "parcheggiato" presso altri insegnamenti durante l'ora di religione della propria classe. Aspetti ulteriormente preoccupanti sono la "divisione" tra allievi diversamente motivati alla scelta (testimoni di Geova, musulmani, laici - come nel nostro caso) e la totale mancanza di un percorso disciplinare definito. LA NOSTRA RICHIESTA È DI POTER AVERE UNA INDICAZIONE SUGLI ASPETTI NORMATIVO-GIURIDICI ATTI A PERMETTERCI DI DEFINIRE UNA LINEA SULLA QUALE ADDIVENIRE AD UN RAPPORTO (CHE SPERIAMO COSTRUTTIVO) CON L'ENTE SCOLASTICO, ED IN PARTICOLARE CON L'ATTUALE DIRIGENTE DEL DISTRETTO. Vi ringraziamo per ogni utile indicazione che ci vorrete proporre e vi salutiamo con grande cordialità
Da: B.P. - domenica 3 ottobre 2004 19.09

 

RISPOSTA: La CM 368/85 è la prima circolare sull'IRC. Essa è significativa perché introduce il modulo di scelta fra avvalersi o no. Per il resto l'obbligo delle scuole di offrire a chi non si avvale dell’IRC la scelta fra:

1)       attività didattiche e formative

2)       attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

3)       libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente

4)       uscita dalla scuola deriva dalle circolari che escono ogni anno relative alle iscrizioni, che contengono negli allegati D ed E rispettivamente la scelta se avvalersi o meno e la scelta delle attività o l'uscita dalla scuola. È ovvio che tutte le attività devono essere sotto la vigilanza della scuola. I moduli sono così dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 1989, 1991 e 92. Occorre verificare che tali moduli siano correttamente consegnati integri. 

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6 FAQ: RELIGIONE / ORE ALTERNATIVE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO CI HA AVVERTITO CHE, CON L’INTRODUZIONE DELLA RIFORMA, SONO SCOMPARSE LE ORE DI COMPRESENZA; PERTANTO VERRÀ CANCELLATA PER I NOSTRI BAMBINI L’ORA DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. E’ VERO CHE LA RIFORMA HA QUESTO EFFETTO? COSA POSSIAMO FARE?
Da G.B. - 28/9/2004

RISPOSTA:  Per organizzare la materia di Alternativa all’IRC possono essere utilizzate:

  • ore di compresenza che, alle elementari, ci sono sempre, anche se diminuite dopo l'introduzione della Riforma; quindi non è giustificata la cancellazione dell'alternativa
  • il Dirigente deve poter giustificare la scomparsa di queste ore, conteggiate e promesse nel POF 
  • tocca al Collegio Docenti deliberare i progetti per l'alternativa all'IRC 
  • il collegio può/deve fare progetti utilizzando in parte le ore eccedenti ed in parte anche ore pagate con il fondo d'istituto

Suggerisco di inviare lettera firmata con richiesta precisa, redatta dal Comitato genitori, da far pervenire al Collegio Docenti (oltre che al Consiglio d'Istituto).

I riferimenti normativi essenziali da citare sono: Testo Unico- DL 297/1994 art.310; C.M. 368/1985

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5 FAQ: PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE
 
LE ASSEMBLEE DI CLASSE ALLA SCUOLA MEDIA SI EFFETTUANO TRA INSEGNANTI E 4 RAPPRESENTANTI DI CLASSE. VOLEVO CHIEDERE SE È POSSIBILE EFFETTUARLE CON TUTTI I GENITORI.

Da O.B. - sabato 6 novembre 2004 10.36

 RISPOSTA: Per legge è così; se ci si attiene ai decreti delegati del '74 (legge 416-417/74 ripresa nel DD 297/94 Testo unico per l’istruzione) la composizione del CdC è quella che Lei indica.
In molte scuole è stato ottenuto, per regolamento interno, che il CdC sia aperto a tutti; anche in questo caso il diritto di voto (in caso di votazioni) è riservato ai rappresentanti eletti, mentre il diritto di parola è a volte concesso a tutti, altre volte no.
La riforma degli OOCC, in varie proposte di legge, prevede il CdC aperto a tutti, ma è ferma al palo.
In genere un buon CoGe pattuisce almeno col dirigente che:
il CdC sia preceduto da una piccola assemblea di classe in cui i Rappresentanti sentano la loro componente per fare da portavoce; - se ci riesce, che il successivo CdC sia aperto a tutti almeno come uditori - comunque che venga elaborato un verbale (concordato o visionato fra rappresentanti dei genitori e coordinatrice/ore di classe) ed inviato ai genitori della classe. 
Fondamentale ottenere che la convocazione della pre-assemblea di classe venga inoltrata con circolare dalla scuola contestualmente alla convocazione del CdC - es. alle ore 14,30 ci sarà l'assemblea dei genitori della 1^ A alle ore 15 il CdC con i rappresentanti eletti. 

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4 FAQ: SERVIZIO MENSA
Mia figlia frequenta la seconda elementare a Palermo. Effettua l'orario dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì mentre il sabato la scuola è chiusa. Domanda: LA SCUOLA HA L'OBBLIGO DEL SERVIZIO MENSA OPPURE NO ? C'è qualche riferimento normativo in materia ?

Da: M.G. - mercoledì 27 ottobre 2004 10.39

RISPOSTA: Certo; la scuola avrebbe dovuto proporvi un questionario all'atto dell'iscrizione, con le varie opzioni (27 ore obbligatorie + 3 opzionali/facoltative, specificando l'orario antimeridiano e pomeridiano, cioè con quanti e quali rientri). Se non lo ha fatto dovreste mettervi in contatto col Comitato genitori (se la vs. scuola ne ha uno - altrimenti riunirvi come rappresentanti di classe), discutere le vostre esigenze di modifica d'orario, coordinarle in una proposta precisa e chiedere appuntamento al Dirigente per avanzare la richiesta. Potreste anche inoltrare una lettera al Presidente del Consiglio d'Istituto - che è il genitore vs. rappresentante eletto - e chiedere che tale organismo discuta la vs. richiesta. E' infatti il Consiglio d'Istituto che delibera l'orario scolastico. E' ovviamente efficace la vs. richiesta (basata su una precisa legge DL 53/00) se siete in tanti e/o se siete rappresentativi delle istanze dei genitori.

Per la mensa, il riferimento normativo dovreste trovarlo nella LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 3-10-2002 REGIONE SICILIA (Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.) che potete trovare sul sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Dovrebbe però richiamarsi ad una legge precedente. Da noi tale obbligo (ripeto, assegnato ai Comuni) deriva dalla legge della Regione Lombardia n.31/80

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3 FAQ: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
Essendo eletti come rappresentanti di classe avremmo alcune questioni da porvi. ALCUNI GENITORI DELLA NOSTRA SCUOLA PER I LORI FIGLI HANNO SCELTO SOLAMENTE LE ORE OBBLIGATORIE E SI SONO COSÌ RITROVATI CON I SEGUENTI ORARI IL LUNEDÌ DALLE 8.10 ALLE 12.30 MARTEDÌ DALLE 8.10 ALLE 10.30 ED IL RESTO DEI GIORNI DALLE 8.10 ALLE 12.30. Inoltre i rientri pomeridiani (lunedì) verranno effettuati a periodi alterni durante l’anno scolastico. Per esempio fino a metà dicembre ci saranno i rientri poi verranno sospesi fino al 20 di dicembre ecc. ecc. Chiediamo se come rappresentanti di classe abbiamo, secondo la nuova riforma, il diritto di contestare la suddivisioni delle ore sopraesposte. Ci pare strano che di lunedì questi bambini debbano fare 6 ore e venti minuti di lezioni e poi il martedì 2 ore! In più i docenti sostengono che nelle ore obbligatorie non verrà effettuata come materia l’informatica ma verrà svolta solo ed esclusivamente nelle ore facoltative! E le nostre perplessità in merito alla questione sono da sottoporre al Direttore Didattico o direttamente al corpo docenti? Vi ringraziamo anticipatamente!

Da: P.M. - lunedì 25 ottobre 2004 13.40

RISPOSTA: La libertà di organizzare l'orario obbligatorio (e facoltativo) è assegnata alla scuola e al suo collegio docenti sia dalla legge 275/99 (Autonomia scolastica), sia dalla legge 53/03 (Riforma della scuola): la scuola può definirlo in base al suo POF (piano dell'offerta formativa) come meglio crede ed in funzione di ciò che considera interesse didattico e pedagogico. La legge di riforma poi sottolinea (nel Decreto attuativo 59/04 e nella Circolare applicativa 29/04, che le ore opzionali non devono collocarsi tutte al pomeriggio, ma far parte in modo organico del curricolo. Inoltre tutte le norme citate parlano di orario annuale e quindi legittimano qualsiasi organizzazione modulare, per periodi diversi nell'anno.)

La vs. scuola quindi si è comportata legittimamente. È però ovvio che, nel tener conto delle richieste quantitative delle famiglie, la scuola doveva anche tener conto delle conseguenze pratiche che un certo orario crea: trasporto, uscita differenziata.

Soprattutto doveva render consapevoli i genitori PRIMA della scelta.

Per questo tipo di problemi pratici, molte scuole hanno optato per una collocazione oraria delle attività opzionali/facoltative o al pomeriggio o al sabato (in questo contravvenendo le indicazioni stesse della riforma).

La vs. scuola ha evidenziato con la sua scelta l'assurdità di una riforma che da una parte lascia libertà di scelta alle famiglie e dall'altra dichiara che le ore O/F non sono un doposcuola aggiuntivo.

Per riaffrontare il problema, come rappresentanti di classe dovreste:

  • raccogliere i disagi espressi dalle famiglie (però provando anche a discutere con loro le motivazioni di una scelta che chiede meno scuola e meno opportunità formative)
  • portarle al Dirigente (è lui il presidente del Collegio Docenti che ha preso la decisione) chiedendogli un appuntamento
  • sarebbe bene che portaste il problema anche al Comitato Genitori se è presente nella vs. scuola (di che scuola si tratta? Non me lo avete segnalato) perché potreste scoprire che riguarda altre classi, che lo stanno già affrontando

Per quanto riguarda l'informatica invece, la riforma ne garantisce l'insegnamento a tutti, in orario obbligatorio, quindi non può essere collocata solo in orario aggiuntivo. Come laboratorio aggiuntivo la scuola può offrire degli approfondimenti, ma non può privare il curricolo di questa che non è considerata una disciplina a sé, ma deve essere garantita come modalità trasversale a varie discipline.

Probabilmente i docenti, non riuscendo a garantirla in modo operativo (coi bambini che lavorano davvero sui computer) o per problemi di carenza nel laboratorio o per impossibilità a formare piccoli gruppi (la riforma ha diminuito le ore di compresenza a disposizione dei docenti) si sono sentiti costretti a fare questa scelta che comunque non è corretta.

Come rappresentanti dovete fare il portavoce di tutti i genitori della classe, ma dovete anche capire le ragioni della scuola e far capire alle famiglie che la scuola non può essere un servizio a richiesta individuale che accontenta tutte le richieste, a prescindere dal loro significato educativo e pedagogico.

La scuola con meno ore impedisce un apprendimento in tempi distesi e con didattiche personalizzate.

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2 FAQ: RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
IL DIRIGENTE HA ELIMINATO LE ORE DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PERCHÈ, PER LA RIFORMA MORATTI, NON CI SONO ORE DI COMPRESENZA PER ATTUARLE 

DA: G.B.

 RISPOSTA: Ore di compresenza alle elementari ce ne sono sempre, anche se poche ed anche dopo l'introduzione della Riforma e quindi non è giustificata la cancellazione dell'alternativa. 

Il Dirigente deve poter giustificare la scomparsa di queste ore, conteggiate e promesse nel POF e tocca al Collegio Docenti deliberare i progetti per l'alternativa all'IRC. 

Il collegio può/deve fare progetti utilizzando in parte le ore eccedenti ed in parte anche ore pagate con il fondo d'istituto

Si consiglia di inviare lettera firmata con richiesta precisa e far redigere il documento dal Comitato genitori da far pervenire al Collegio Docenti (oltre che al Consiglio d'Istituto).

I riferimenti normativi essenziali da citare sono: Testo Unico- DL 297/1994 art.310; C.M. 368/1985;

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1 FAQ: ESPERTI STRUMENTO MUSICALE
LA SCUOLA PUÒ ORGANIZZARE ORE DI STRUMENTO MUSICALE ASSUMENDO ESPERTI? 

Da: A.S. - 27 settembre 2004 17.54

 RISPOSTA: Con la riforma l'educazione musicale nel curricolo delle primarie (ex-elementari) resta affidata ai docenti con questa competenza e alle primarie (ex-medie) ai docenti con qualifica.

Tutte le scuole con curvatura musicale hanno poi l'insegnamento dello strumento per cui si avvalgono di esperti assunti con contratto di prestazione d'opera.

La loro assunzione è deliberata dal Consiglio d'istituto e quindi tali esperti devono/possono inoltrare il loro curricolo alle Dirigenze delle singole scuole che scelgono - su progetti - in base a criteri che per ora sono legati alla loro valutazione, ma che presto dovrebbero essere normati da un preciso provvedimento ministeriale.

La Regione Lombardia sta emanando criteri in merito e ci saranno a breve trattative sindacali per il loro trattamento economico.

Al di là dell'insegnamento dello strumento, è possibile che le scuole introducano percorsi aggiuntivi di educazione musicale nelle attività opzionali/facoltative, se richieste dai genitori e se non in possesso di risorse nel loro organico e possono far ricorso a specialisti esterni: veda il regolamento contabile delle scuole autonome all'art. 40 e l'art.10 comma 4 del Decreto attuativo della riforma Moratti. Ovviamente devono avere risorse in bilancio o far digerire ai genitori l'idea che tali attività siano a pagamento.

Sperando di aver risposto al suo quesito, porgo cordiali saluti e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Dati sottoposti alla norma della legge 675/1996 art.27 comma 1 (trattamento dei dati personali)

 

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