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41:
PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI
È POSSIBILE CHE IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI SIA UN
GENITORE NON RAPPRESENTANTE DI CLASSE?
Da:
R.A - 9 Novembre 2005 - Risposta
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40:
RISCALDAMENTO AULE - TEMPERATURA
La
temperatura nelle aule della scuola materna frequentata da mio
figlio, nel mese di giugno, si aggirava sui 30 gradi. Abbiamo
attivato una serie di interventi presso l’amministrazione e l’ASL
per migliorare le condizioni climatiche, ma gli interventi
prescritti dall’ASL (schermatura finestre, tendaggi e ventilazione
con pale) non sono stati tutti eseguiti dall’Amministrazione. VORREI
SAPERE SE ESISTONO NORME SULLA TEMPERATURA MINIMA – MASSIMA
ALL’INTERNO DELLE AULE.
Da:
MC.B. - 10 Novembre 2005 - Risposta
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39:
RIMBORSO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA
è
possibile avere il RIMBORSO, TRAMITE BUONO SCUOLA E/O BORSA DI
STUDIO REGIONALI DI SPESE CHE IL GENITORE VERSA AD UNA SCUOLA
PRIVATA che svolge, per la scuola statale con indirizzo
sperimentale, ore integrative del curricolo?
Da:
N.B. - 6 Novembre 2005 - Risposta
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38:
DOPOSCUOLA
Sono un genitore che sta cercando di PROMUOVERE
NEL MIO COMUNE IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SCOLASTICO con
l'obiettivo di offrire un luogo qualificato dove i bimbi possano
giocare, fare i compiti, integrare l'istruzione della mattina con
nuove attività. L'idea (ancora un abbozzo!) è di utilizzare, in
accordo con il comune, i locali della scuola che al pomeriggio è
vuota. Vorrei sapere: 1) qual'è il rapporto bimbi-insegnanti
previsto per legge per questo genere di servizi? 2) quali sono le
responsabilità degli operatori del servizio e quindi quali sono le
più opportune coperture assicurative? 3) quale tipo di rapporto di
lavoro deve essere definito per un educatore che operi in un
contesto (pomeridiano-extra scolastico) simile? 4) quali compensi
(retribuzioni) devono essere corrisposte? 5) quali aziende della
bergamasca offrono servizi del genere?
Da:
M.G. – 5 Novembre 2005 - Risposta
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37:
ASSEGNI PER I LIBRI DI TESTO
Pongo UN QUESITO RELATIVO AGLI ASSEGNI EROGATI
PER I LIBRI DI TESTO (art. 27 Legge 448/1998); 1) Come funziona
l'assegnazione? 2) So che annualmente vengono stanziati fondi che
sono poi ripartiti tra i Comuni: ciò significa che ogni anno
l'importo per le famiglie cambia in funzione dei fondi stanziati e
del numero delle domande ammissibili? 3) Ogni comune eroga quindi
assegni di entità diversa (esclusi ovviamente altri contributi non
rientranti in questa normativa)? 4) Oppure gli assegni vengono
erogati in funzione della spesa effettiva sostenuta?
5)
In questo caso occorre allegare un'autocertificazione, visto che nel
modulo di domanda non compare la spesa?"
Da:
A.C. - 29 Ottobre 2005 - Risposta
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36:
ORARIO - TEMPO PIENO - TEMPO MENSA
Buongiorno
a voi e grazie per il servizio che ci date. Sono la vicepresidente
dell'Associazione genitori ….. dell'Istituto comprensivo …... In
una delle ns. scuole elementari esistono due corsi: uno a tempo
pieno e l'altro a tempo prolungato (3 rientri pomeridiani + il
sabato mattina).
Durante
l'ultimo consiglio d'istituto il dirigente ha reso nota la volontà
condivisa dal collegio docenti di uniformare i tempi scuola tutti in
tempo pieno,sopprimendo così il corso b a tempo prolungato. Il
dubbio che abbiamo è che non ci sia personale per due tempi pieni e
che si ricorra (come in passato) ad ACCORCIARE IL TEMPO MENSA DA
2 ORE A 1 ORA E MEZZA. SE COSÌ SARÀ È UNA PROCEDURA LEGALE?
Il tempo mensa del tempo pieno non è di due ore che vengono
conteggiate nel tempo scuola totale (40 ore)? Si può "giocare"
con il tempo mensa se non si hanno sufficienti insegnanti per due
tempi pieni? e casomai può essere che l'ex provveditorato ci invii
il personale sufficiente?grazie per l'attenzione e attendo una
vostra risposta.
Da:
E.F. - 25 Ottobre 2005 - Risposta
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35:
DIRITTO ALLA RICREAZIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Esco ora da un acceso dibattito con il direttore
didattico, quello amministrativo e le insegnati di mio figlio di 8
anni. Sono furiosa e avvilita nel contempo! furiosa perché come
madre non mi è riconosciuto il diritto di sindacare sulle
"punizioni" inflitte a mio figlio che consistono nel
divieto di fare ricreazione!!!! Il bambino è a scuola per quasi 8
ore e viene rinchiuso in un'aula!!!! al mio dissenso per tale
provvedimento l'insegnante ha risposto che non posso impedirgli
nulla!!!!!! e meno male che la scuola di mio figlio è d'indirizzo
cattolico cristiano!!!! sono furiosa e cerco disperatamente qualcuno
che mi aiuti a rivendicare il mio diritto di madre circa i metodi
educativi dell'insegnante. Se potete aiutarmi vi prego di
contattarmi via e-mail. Se esiste una legge, un organo al quale
rivolgermi...qualunque cosa ma aiutatemi a "liberare" mio
figlio poiché cambiargli scuola potrebbe essere controproducente
per lui!!!! Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi: io aspetto
fiduciosa!
Da:
R. - Monday,
September 26, 2005 10:12 PM - Risposta
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34:
ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
Ho iscritto mia figlio alla classe prima della
scuola secondaria di primo grado e, nei termini previsti, ho
esercitato il diritto di scelta delle materie opzionali, ma a
quattro giorni dall'inizio delle lezioni, sono stata convocata
presso l'istituto scolastico in oggetto , insieme a tutti gli altri
genitori e mi è stato proposto un orario scolastico di 33 ore
comprendente tutte le materie opzionali attivate, poiché non sembra
possibile collocare le stesse sulle prime o sulle ultime ore in modo
da consentire un'uscita anticipata od un'entrata posticipata degli
allievi che non scelgono tutti gli insegnamenti non obbligatori.
COME MAI NON SONO STATE PREVISTE DELLE COMBINAZIONI ORARIE
COMPATIBILI? PUÒ LA SCUOLA FAR USCIRE ALLA SECONDA O TERZA ORA
IL RAGAZZO PER POI VEDERLO RIENTRARE A COMPLETARE L'ORARIO UNA O DUE
ORE DOPO?
Da:
M.G. - 26 Settembre 2005 - Risposta
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32:
ETA' PER ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
è
possibile che UNA SCUOLA MATERNA PRIVATA NON MI ACCETTI LA
BAMBINA DI DUE ANNI E MEZZO (fa 3 anni l'8 febbraio) nella
scuola materna ma solo nel micronido che mi costa 258 € al mese,
quando la scuola sempre privata paritaria parrocchiale di un altro
paese me l'ha accettata come materna (devo trasferirla per motivi di
lavoro)
Da:
R.Z. - 17 settembre 2005 13.04 - Risposta
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31:
ATTIVITA' OPZIONALI / OBBLIGATORIETA'
Buongiorno,
avrei bisogno di una piccola consulenza per quanto riguarda la
riforma Moratti per la Scuola Media Inferiore (o di Primo Grado). In
particolare, lo scorso anno mia figlia ha frequentato la classe
prima della scuola media ed ha scelto anche le attività opzionali,
seguite brillantemente. Per quest'anno (classe seconda) non aveva
intenzioni di scegliere le attività opzionali e mi sono informato
presso la scuola. Mi è stato detto dalla preside che LA RIFORMA
NON PREVEDE DI POTER SCEGLIERE ANNO PER ANNO LE ATTIVITÀ OPZIONALI
E CHE ESISTE UN UNICO MOMENTO DI ISCRIZIONE, solo al primo anno
della scuola media, e che comunque i termini sono scaduti perché le
iscrizioni scadevano al 31 gennaio 2005. Scadenza delle iscrizioni
di cui non ho ricevuto alcuna informazione. Mi chiedo ma è
possibile che con una nuova riforma le attività opzionali
diventino obbligatorie?
Vi
ringrazio per un vostro cortese chiarimento.
Da:
M.G. - giovedì 7 luglio 2005 14.01 - Risposta
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30:
VALUTAZIONE CONTESTATA
la
disturbo nuovamente per chiederle un consiglio, anzi due.
L'ins.
di Ed Fisica di mia figlia (terza media) ha espresso sulla SCHEDA
UNA VALUTAZIONE (SUFF) BASATA SU UNA SOLA VERIFICA (FATTA
IL PENULTIMO GIORNO DI SCUOLA) E MAI CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA,
e su un'interrogazione fatta invece l'ultimo giorno di scuola. Anche
di questa non abbiamo avuto notizia ufficiale.
Vorrei
far convocare l'insegnante dal DS e chiedere di vedere la verifica
di mia figlia, nonché quella di tutti gli altri, e poi procedere
contro l'insegnante per questa arbitraria gestione della
valutazione. Consideri che alla fine del primo quadrimestre avevamo
parlato con il docente (stessa valutazione, stessa procedura)
pregandolo di informarci sui processi di apprendimento di nostra
figlia, perché desideravamo ottenesse una valutazione migliore
rispetto alla sufficienza.....non c'è stato riscontro. Di questa
nostra richiesta esiste una copia protocollata, consegnata a
mano al DS. A quale spunto legale possiamo appellarci per procedere
contro l'insegnante?
Ho
scritto una lettere aperta, da inviare ad un periodico a diffusione
locale, nella quale esprimo le mie perplessità sul percorso di
studi di mia figlia. Credo di non aver offerto il fianco a
ritorsioni legali....Vorrebbe dare un'occhiata anche lei? La allego
alla presente.
Da:
G.F. - Tuesday, July 05, 2005 9:54 AM - Risposta
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29:
ASSENZE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, DECADENZA
Un membro
del C. d’Istituto che risulta assente per tre volte può ESSERE
DICHIARATO DECADUTO? Si può contestare la decisione presa in
proposito dal Dirigente? - Risposta
Da:
C.E. - 23/6/05
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28:
UN'INSEGNANTE INADATTA
alcuni genitori della scuola elementare di ……. mi
chiedono di sottoporle la seguente problematica, per avere da lei un
consiglio. UNA DELLE DUE INSEGNANTI DI CLASSE (una terza) HA
ATTEGGIAMENTI PARTICOLARMENTE PESANTI NEI CONFRONTI DI ALCUNI ALUNNI
( un gruppo di sei -sette bambini); vengono derisi, umiliati,
valutati in modo diverso rispetto agli altri, l'insegnante di
rivolge loro sempre urlando e spesso vengono allontanati dalla
classe, qualche volta dopo essere stati strattonati (due delle altre
insegnanti del plesso hanno assistito a una scene del genere). La
programmazione è particolarmente pesante e difficile rispetto alle
conoscenze dei bambini, e le verifiche danno immancabilmente
risultati negativi. Il Dirigente Scolastico è stato messo al
corrente di questa situazione in ripetute occasioni e da genitori
diversi, ed ha promesso di controllare e parlare con l'insegnante.
Ha persino chiesto conferma ad altre insegnanti del plesso, che non
hanno potuto non confermare la versione dei genitori. Però, durante
l'assemblea di classe fatta appositamente, il DS ha difeso a spada
tratta l'insegnante, definendola "una delle migliori insegnanti
dell'Istituto" e sconfessando tutto quanto aveva detto ai
genitori nel corso dei colloqui privati. I bambini continuano ad
essere trattati nel modo sopra descritto, e molti di loro si fanno
venire mal di pancia e vomito pur di non andare a scuola nei giorni
in cui è presente solo l'insegnante in questione. I genitori sono
nuovamente andati dal DS per ottenere aiuto, ma purtroppo si è
giunti ad uno scontro, anche perché il DS ha negato loro la
possibilità di trasferire i bambini in un altro plesso
dell'Istituto. I genitori, amareggiati e delusi, vorrebbero sporgere
denuncia contro l'insegnante per maltrattamento nei confronti dei
bambini ( non tanto maltrattamento fisico, quanto psicologico),
coinvolgendo anche il Ds che, a conoscenza della situazione, non è
intervenuto per rimediare. Sperano che a questa denuncia faccia
seguito un'indagine seria anche del CSA ( ispezione o altro).
Secondo lei, è una strada perseguibile? Quali sono i suoi
suggerimenti? Certa di un suo riscontro, porgo cordiali saluti.
Da:
A.D. - Wednesday, May 25, 2005 9:25 AM - Risposta
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27:
BOCCIATURE IN SCUOLA ELEMENTARE
sono
la mamma di una bimba che frequenta la 2^ elementare in una scuola
paritaria volevo sapere se ESISTE UNA LEGGE CHE IMPEDISCE LA
BOCCIATURA.
Da:
S.G. - martedì 24 maggio 2005 8.32 - Risposta
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26:
ASSEGNAZIONE INSEGNANTI ALLE SCUOLE
ho bisogno di alcune delucidazioni in merito ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE per il prossimo anno scolastico.
Quale è il riferimento legislativo in merito alla nuova
assegnazione dell'organico?
Da:
P.C. - 28/4/05 - Risposta
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25:
PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AL COMITATO GENITORI - ORARIO
SCOLASTICO - ENTI LOCALI
A nome
di alcuni genitori di un Istituto comprensivo di cui sono sia
rappresentante di classe che membro del Consiglio d’Istituto,
desidero sottoporle i seguenti quesiti, per avere un parere
competente in merito:
Il
comma 8, art.15 del DPR 31 maggio 1974, n416, che recita “Alle
assemblee di sezione, di classe o di istituto possono partecipare
con diritto di parola il direttore didattico o il preside o i
docenti rispettivamente della sezione, della classe o
dell’istituto” può ESSERE ESTESO ANCHE ALLE ASSEMBLEE DEL
COMITATO GENITORI? In caso di risposta negativa, che
discrezionalità ha il dirigente scolastico di estenderlo anche a
queste, imponendo la sua presenza e quella degli insegnanti
referenti agli incontri del comitato?
- Esiste
una normativa che vieta la costituzione di commissioni miste
genitori-insegnanti in materia di orario scolastico (
formulazione di proposte per l’organizzazione della settimana
corta o di altre organizzazioni orarie)?
- E’
previsto un tempo limite entro il quale il Consiglio
d’Istituto è tenuto a deliberare le modifiche
dell’organizzazione dell’ orario scolastico per il
successivo anno scolastico ( entro le pre-iscrizioni,in
qualsiasi momento dell’anno ….)?
- Quale è
il ruolo dell’Ente locale?
- Il
dirigente scolastico può invalidare le elezioni del Direttivo
del Comitato o suo compito è solo prenderne atto, nel rispetto
del regolamento che il Comitato si è dato?
Da:
F.A. - venerdì 18 marzo 2005 19.23 - Risposta
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23:
ACCESSO DEI GENITORI ALLE PROVE DI VERIFICA
Siamo un
gruppo di genitore di figli che frequentano la scuola elementare
nella provincia di Latina. Vorremmo sapere, non so se è giusto
rivolgerci a Voi, se è corretto il comportamento DELLE INSEGNANTI
LE QUALI CI PRIVANO DI VISIONARE LE VERIFICHE CHE I BAMBINI
SOSTENGONO IN CLASSE. Alle nostre richieste di controllare, non solo
se le valutazioni sono parziali, ma anche le carenze dei nostri
figli, ci viene risposto che la legge Moratti non permette ciò.
Vi
ringrazio anticipatamente delle Vs. notizie in merito
Da:
A.P. - giovedì 3 marzo 2005 11.14 - Risposta
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22:
COMITATO GENITORI
SIAMO
UN COMITATO CHE SI STA ORA ORGANIZZANDO POSSIAMO AVERE DEI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER SAPERNE DI PIÙ CIRCA LE SUE FUNZIONI
? Inoltre vorremmo sapere se deve essere presieduto dal preside o da
chi ne fa le veci, oppure è un organo autonomo che può invitare il
preside, gli insegnanti ma che ha anche bisogno di momenti autonomi
di discussione? Cordiali saluti
Da:
P.C. - lunedì 28 febbraio 2005 13.01 - Risposta
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21:
ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI - REVOCABILITA' SCELTA
Sono la mamma di uno studente di I media, che per quest'anno
scolastico ha operato la scelta delle 33 ore settimanali. Vorrei
sapere se PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 (II MEDIA) SARÀ POSSIBILE FARE
DI NUOVO LA SCELTA DELL'ORARIO SETTIMANALE (27, 30 o 33 ore),
oppure se tale scelta, fatta all'inizio della I è poi vincolante
per tutti i tre anni della scuola media. Cosa dice la legge? Nel
caso di libera interpretazione da parte dei dirigenti scolastici, è
possibile per i genitori opporsi alla decisione presa dal dirigente
che, ad esempio, è intenzionato a rendere vincolante la scelta
fatta in prima? Nel caso suddetto che alternative ha il genitore? Può
non fare frequentare le ore in più al figlio?
Da: Fg.P.
- mercoledì 26
gennaio 2005 17.13 - Risposta
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20: ORARIO
ATTIVITA' OPZIONALI
1) ) LA
SCUOLA PUÒ CHIEDERE L'ISCRIZIONE AI GENITORI OFFRENDO SOLO UN
MODELLO ORARIO VUOTO DI CONTENUTI (ES. 27+ 3H)?
2) Lo scorso
anno, nella scuola ex-media, la scuola ha offerto, delle 6 ore
opzionali/facoltative, 4 ore strutturate, di completamento delle
materie curricolari, scelte poi da tutti i genitori.
Se quest'anno ripropone l'offerta di ore strutturate curricolari, ma
non tutti i genitori le sceglieranno, queste ore potranno essere
mantenute?
3) Lo scorso anno
la scuola ha offerto 5 laboratori O/F di cui 2 a scelta alternativa
per i ragazzi; quest'anno, per carenze di organico, proporrà solo 4
laboratori, senza libertà di scelta. La scuola può farlo?
Da: S.S. - 21/1/2005 - Risposta
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19:
SCELTA DELLA SCUOLA - ISCRIZIONE DI FRATELLI
Sono una
mamma di Bologna, chiedo scusa se disturbo voi a Bergamo ma non ho
trovato un aiuto simile qui in zona a cui chiedere un consiglio. ISCRIVERÒ
IL MIO SECONDO FIGLIO QUEST'ANNO IN 1° ELEMENTARE, NATURALMENTE
NELLA STESSA SCUOLA DOVE VA LA SORELLA e dove andrà anche il
prossimo anno. La mia domanda è questa:
LA SCUOLA è del ns. quartiere di residenza, è la più vicina a
casa nostra., MA SECONDO UN FANTOMATICO "STRADARIO" NON È
QUELLA CHE CI SPETTEREBBE ED È MOLTO SCOMODA COME MEZZI DA CASA NS.
Le voci che girano tra genitori sono varie, io fino a qualche tempo
fa pensavo di avere diritto e precedenza ad entrare per la presenza
della sorella in quanto non mi è mai capitato di vedere fratelli in
scuole diverse, anche perché avendo le scuole tutte lo stesso
orario diventa impossibile per un genitore accompagnare 2 figli
contemporaneamente. Ora però mi dicono che forse non è più
così. Faccio presente che la sorella è entrata senza nessun
problema perché nel suo anno non ci voleva andare nessuno e in
classe con lei ci sono solo 5 bimbi di stradario su 20. Ho chiesto
un colloquio col direttore, sperando di essere rassicurata in
merito. Se così non fosse e mio figlio non venisse ammesso ho
possibilità di fare ricorso e a chi mi devo rivolgere? Esiste una
normativa in merito che prevalga sui regolamenti a volte assurdi e
che cambiano da circolo a circolo? Ho anche un'altra scuola vicina a
casa a cui eventualmente potrei iscrivere mio figlio se proprio
fossi alla disperazione, ma si trova addirittura in un altro
quartiere (siamo in una zona di confine), quindi su questo
territorio i miei diritti diminuiscono ulteriormente, e avrò ancor
meno possibilità se, come mi hanno detto dovrò aspettare l'esito
della prima iscrizione anziché farne 2 contemporaneamente.
Vi chiedevo quindi anche cosa succede se io per tutelarmi decido di
iscrivere comunque mio figlio in 2 scuole.
Da: M.
- mercoledì 19 gennaio 2005 12.36 - Risposta
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18:
ORARIO
Sono il presidente del Consiglio di Istituto della scuola
comprensiva di ……… e mi chiamo ………...
Il Collegio Docenti nell'ottica di attuare la riforma Moratti
propone per la scuola media un nuovo modello organizzativo con
lezioni di 60 minuti invece delle attuali a 50 minuti.
Tutto bene per le classi 1 e 2, la variazione può essere applicata
anche alle classi terze che se non sbaglio hanno diritto alla
continuità dei progetti iniziati negli anni passati ( 2 lingua
comunitaria, laboratori, semiclassi..)? Le 27 ore obbligatorie, sia
per la primaria che per la secondaria di primo grado sono da
intendersi:
a - tempo scuola che comprende anche l'intervallo
b - tempo di lezione
Ringrazio per la cortese collaborazione
DA: S.D. - lunedì 17 gennaio 2005 21.00 - Risposta
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17: ACCESSO
AGLI ATTI, CARTA DEI SERVIZI
Alla mia
RICHIESTA DI AVERE LA CARTA DEI SERVIZI, il Dirigente ha
risposto che non esiste più e che è inglobata nel POF. A
tutt’oggi l'unica cosa che io ho ricevuto è una specie di parte
applicativa del POF relativa all'anno in corso. Inoltre chiedo se è
possibile che ad esempio il piano di lavoro sia dato solo ed
esclusivamente su richiesta dei genitori ( e a pagamento ) e
non automaticamente ai rappresentanti di classe? Tutte le
normative e/o documenti che interessano i genitori sono a pagamento?
E' possibile proporre al Consiglio d'Istituto che la
programmazione annuale delle singole classi sia data automaticamente
ai rappresentanti di classe, come succede in molte scuole
Da:
L.B. - mercoledì 5 gennaio 2005 17.13 - Risposta
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16:
INSEGNAMENTO DI RELIGIONE - DOTAZIONE FARMACEUTICA
Mi è stato detto che NON È POSSIBILE INTERROMPERE
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL CORSO DELL'ANNO
NELLA SCUOLA MEDIA. È vero? Se invece fosse possibile cosa bisogna
fare?
INOLTRE, SECONDO LE NORMATIVE, QUALE DOVREBBE ESSERE LA DOTAZIONE
FARMACEUTICA DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE? per esempio è vero
che non si possono tenere compresse per il mal di testa o altri
farmaci da banco?
Da: M.A.P. - lunedì 3 gennaio 2005 18.49 - Risposta
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15: GIORNALE
DI ISTITUTO
Salve, sono ……. dell' Associazione Genitori Istituto Comprensivo
…….Volevo delle informazioni in merito ad una questione sorta
all'interno della stessa. Abbiamo deciso di scrivere un foglio
informativo ( giornalino ) da distribuire a tutti i genitori
facenti parte dell'Istituto con notizie, iniziative, critiche e
quant'altro possa essere interessante sulla vita della scuola.
Dopo il primo numero che conteneva al suo interno un articolo di
"critica" al consiglio d'Istituto, l'uscita del secondo
numero è stata messa in crisi da un'altro articolo, ritenuto da
qualcuno, troppo polemico nei confronti del consiglio d'Istituto e
quindi ne ha compromesso la regolare uscita.
Noi dell' Associazione volevamo sapere COME FARE NEL CASO ESTREMO DI
QUERELA O DI DENUNCE VARIE, per tutelare il Presidente, in
quanto persona giuridicamente responsabile, l'Associazione e
soprattutto l'informazione e il libero pensiero di ognuno
Da: C.I. - mercoledì 8 dicembre 2004 23.29 - Risposta
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14:
ORGANIZZAZIONE CORSI GESTITI DAL COMITATO GENITORI
I "genitori vulcanici" del nostro istituto comprensivo,
VORREBBERO ORGANIZZARE DEI CORSI DI INGLESE E DI INFORMATICA
NEGLI SPAZI SCOLASTICI PER I GENITORI. Volevo chiedere se ciò e
possibile e come:
- i corsi
devono essere gratuiti?
- devono
essere aperti ai soli genitori?
- come è
possibile evitare che diventino corsi gestiti da privati in uno
spazio pubblico?
- chi
garantisce in caso di danni arrecati ai materiali della scuola?
- è
necessaria qualche assicurazione particolare?
Da:
P.C. - 21 Dicembre 2004
- Risposta
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13: DOCUMENTO
SICUREZZA
DESIDEREREI
SAPERE SE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA,
PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 196/03, È STATO ADOTTATO DA TUTTE LE
SCUOLE DELLA LOMBARDIA E SE ESISTE UN DOCUMENTO STANDARD PER TUTTE
LE SCUOLE.
La ringrazio per la collaborazione.
Da: C.T. - martedì 30 novembre 2004 14.13 - Risposta
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12:
RETTA ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
È LEGITTIMO CHE IL NOSTRO COMUNE ABBIA DECISO DI FAR PAGARE UNA
RETTA D’ISCRIZIONE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE?
Da:
L.G. - 1/11/2004 - Risposta
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11: ORARIO
SCOLASTICO - QUESTIONARIO
Faccio parte del Comitato Genitori di ………...
Dovremmo stendere un QUESTIONARIO CHE VUOLE INDAGARE SULLE ESIGENZE
DEI GENITORI RISPETTO ALL'ORARIO SCOLASTICO.
Se avete materiale di altre scuole sullo stesso argomento me lo
potete inviare?
Da:
N.C. - venerdì 22 ottobre 2004 21.45 - Risposta
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10:
RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
Buongiorno, scrivo perché la direzione della Scuola Media Statale
…….., ha convocato i genitori che si avvalgono della MATERIA
DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
individualmente (e neppure per gruppi di classe in modo da smembrare
le richieste), per fare questo tipo di scelta:
- Inserire
(parcheggiare) il ragazzo in un'altra classe che svolge normale
attività curriculare
- dove
possibile, entrata alla seconda ora o uscita all'ultima
- in
alcuni casi addirittura, ragazzi di terza inseriti in seconda o
con l'insegnante di sostegno mentre cura (in un rapporto uno a
uno ) un portatore di handicap. Oppure un gruppo di 6 in una
classe di artistica a non far nulla, solo vigilati.
Molti
hanno accettato perché pensano che non si possa fare niente e che
la Scuola abbia facoltà di fare queste proposte.
Mi
sembra tutto ciò offensivo e lesivo della dignità dei ragazzi e
dei genitori.
La
legge prevede questo arbitrio da parte della Scuola?
Se
protesto probabilmente risolveranno il mio problema ma, per gli
altri che tacciono è giusto che ci sia questa situazione? Tutti gli
anni è sempre la stessa cosa ma poi, l'ora alternativa è stata
fatta regolarmente.
Quest'anno
invece è stata letteralmente azzerata; C’È UNA CONNESSIONE CON
LA RIFORMA SCOLASTICA?
È
possibile questo? che strumenti abbiamo per rivendicare questo
diritto?
Da:
S.A. - giovedì 21 ottobre 2004 11.15 - Risposta
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9:
MANCATA NOMINA SUPPLENTI
Nella scuola elementare di …….. classe 1B l'insegnante
prevalente è assente da 3 settimane per malattia, e manda il
certificato medico di 5 giorni alla volta; IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON
NOMINA ALCUNA SUPPLENTE IN QUANTO AFFERMA CHE I GIORNI DI
MALATTIA NON SONO SUFFICIENTI PER LA NOMINA. All'interno della
scuola è caos e gli alunni vengono continuamente divisi in altre
classi con forti lamentele da parte sia degli insegnanti sia dei
genitori. Volevo chiederVi chiarimenti a tal proposito
Da:
L.B. - venerdì 15 ottobre 2004 9.40 - Risposta
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7: RELIGIONE
ORE ALTERNATIVE
Una nota
veloce per evidenziare una situazione, che presupponiamo diffusa,
inerente l'ora alternativa all'insegnamento della religione
cattolica. Nostro figlio frequenta il primo anno alla scuola
media inferiore di ….. e come altri allievi, si trova nella
anacronistica situazione di venire "parcheggiato" presso
altri insegnamenti durante l'ora di religione della propria classe.
Aspetti ulteriormente preoccupanti sono la "divisione" tra
allievi diversamente motivati alla scelta (testimoni di Geova,
musulmani, laici - come nel nostro caso) e la totale mancanza di un
percorso disciplinare definito. LA NOSTRA RICHIESTA È DI POTER
AVERE UNA INDICAZIONE SUGLI ASPETTI NORMATIVO-GIURIDICI ATTI A
PERMETTERCI DI DEFINIRE UNA LINEA SULLA QUALE ADDIVENIRE AD UN
RAPPORTO (CHE SPERIAMO COSTRUTTIVO) CON L'ENTE SCOLASTICO, ED IN
PARTICOLARE CON L'ATTUALE DIRIGENTE DEL DISTRETTO. Vi ringraziamo
per ogni utile indicazione che ci vorrete proporre e vi salutiamo
con grande cordialità
Da:
B.P. - domenica 3 ottobre 2004 19.09 - Risposta
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6:
RELIGIONE / ORE ALTERNATIVE
il dirigente scolastico ci ha avvertito che, con
l’introduzione della riforma, sono scomparse le ore di
compresenza; pertanto verrà cancellata per i nostri bambini l’ora
di alternativa all’insegnamento della religione cattolica. e’
vero che la riforma ha questo effetto? cosa possiamo fare?
Da G.B. - 28/9/2004 - Risposta
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5:
PARTECIPAZIONE
DEI GENITORI ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE
le
assemblee di classe alla scuola media si effettuano tra insegnanti e
4 rappresentanti di classe. volevo chiedere se è possibile
effettuarle con tutti i genitori.
Da O.B. - sabato 6 novembre 2004 10.36 - Risposta
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4:
SERVIZIO
MENSA
Mia figlia frequenta la seconda elementare a Palermo. Effettua
l'orario dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì mentre il sabato la
scuola è chiusa. Domanda: LA SCUOLA HA L'OBBLIGO DEL SERVIZIO
MENSA OPPURE NO ? C'è qualche riferimento normativo in materia
?
Da:
M.G. - mercoledì 27 ottobre 2004 10.39 - Risposta
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3:
ORARIO
ATTIVITA' OPZIONALI
Essendo eletti come rappresentanti di classe avremmo alcune
questioni da porvi.
ALCUNI GENITORI DELLA NOSTRA SCUOLA PER I LORI FIGLI HANNO SCELTO SOLAMENTE
LE ORE OBBLIGATORIE E SI SONO COSÌ RITROVATI CON I
SEGUENTI ORARI IL LUNEDÌ DALLE 8.10 ALLE 12.30 MARTEDÌ DALLE 8.10
ALLE 10.30 ED IL RESTO DEI GIORNI DALLE 8.10 ALLE 12.30. Inoltre i
rientri pomeridiani (lunedì) verranno effettuati a periodi alterni
durante l’anno scolastico. Per esempio fino a metà dicembre ci
saranno i rientri poi verranno sospesi fino al 20 di dicembre ecc.
ecc. Chiediamo se come rappresentanti di classe abbiamo, secondo la
nuova riforma, il diritto di contestare la suddivisioni delle ore
sopraesposte. Ci pare strano che di lunedì questi bambini debbano
fare 6 ore e venti minuti di lezioni e poi il martedì 2 ore! In più
i docenti sostengono che nelle ore obbligatorie non verrà
effettuata come materia l’informatica ma verrà svolta solo ed
esclusivamente nelle ore facoltative! E le nostre perplessità in
merito alla questione sono da sottoporre al Direttore
Didattico o direttamente al corpo docenti? Vi ringraziamo
anticipatamente!
Da:
P.M. - lunedì 25 ottobre 2004 13.40 - Risposta
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2:
RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
il
dirigente ha eliminato le ore di alternativa all’insegnamento
della religione cattolica perché, per la riforma Moratti, non ci
sono ore di compresenza per attuarle
DA:
G.B. Risposta
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1:
ESPERTI STRUMENTO MUSICALE
la
scuola può organizzare ore di strumento musicale assumendo esperti?
Da:
A.S. - 27 settembre 2004 17.54. Risposta
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41
FAQ: PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI
È POSSIBILE CHE IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI SIA UN
GENITORE NON RAPPRESENTANTE DI CLASSE?
Da:
R.A - 9 Novembre 2005
RISPOSTA:
Non può essere eletto presidente del Co.Ge. un non eletto nei
Consigli di classe/istituto perché le norme prevedono che il
Comitato possa essere costituto esclusivamente dai rappresentanti
elettivi.
Se fate
diversamente, stando alle norme attuali che risalgono al '74 e non
sono state modificate, potete incorrere in contestazioni (alcuni
Dirigenti hanno imposto modifiche a Comitati con regolamento
anomalo).
Ovviamente
poi il Comitato può essere aperto a tutti i genitori che vogliano
lavorarci, può avere Commissioni di lavoro, può invitare
esperti...., ma la sua legittimazione nasce dai decreti delegati.
Comunque
non è Organo Collegiale ed il suo non è uno Statuto, ma un
regolamento.
Se
costituite un'Associazione di genitori invece potete fare come
volete ed eleggere presidente chi volete: dell'associazione fanno
parte solo gli iscritti e può dotarsi di uno Statuto vero e
proprio, da depositare all'ufficio registro, può gestire fondi
(cosa che un CoGe non può fare).
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40
FAQ: RISCALDAMENTO AULE - TEMPERATURA
La
temperatura nelle aule della scuola materna frequentata da mio
figlio, nel mese di giugno, si aggirava sui 30 gradi. Abbiamo
attivato una serie di interventi presso l’amministrazione e l’ASL
per migliorare le condizioni climatiche, ma gli interventi
prescritti dall’ASL (schermatura finestre, tendaggi e ventilazione
con pale) non sono stati tutti eseguiti dall’Amministrazione. VORREI
SAPERE SE ESISTONO NORME SULLA TEMPERATURA MINIMA – MASSIMA
ALL’INTERNO DELLE AULE.
Da:
MC.B. - 10 Novembre 2005
RISPOSTA:
Il comfort termico, noto a tutti quelli che si occupano di
edilizia pubblica-privata nonché ai medici igienisti, è quello che
garantisce temperature sui 18-20 gradi.
Per
ottenerlo nella scuola materna, le indicazioni ASL che avete
ricevuto sono più che sufficienti.
Non
esiste una norma specifica che imponga i limiti di temperatura nelle
aule nella normativa relativa all'edilizia scolastica, ma esiste un
decreto (1975) che stabilisce norme generali per le abitazioni a cui
si può far riferimento. La sua applicazione è contenuta nei regolamenti
edilizi dei Comuni. Esistono poi indicazioni specifiche nei regolamenti
comunale d'igiene. (come esempio allego quelli di Bergamo e di
Caltrano).
Le
norme relative all'edilizia scolastica sono il D.M. 5/7/75 e
L.23-11/1/96.
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39
FAQ: RIMBORSO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA
è
possibile avere il RIMBORSO, TRAMITE BUONO SCUOLA E/O BORSA DI
STUDIO REGIONALI DI SPESE CHE IL GENITORE VERSA AD UNA SCUOLA
PRIVATA che svolge, per la scuola statale con indirizzo
sperimentale, ore integrative del curricolo?
Da:
N.B. - 6 Novembre 2005
RISPOSTA:
Se i soldi sono versati direttamente alla scuola privata, la spesa
non risulta ammissibile per la regione Lombardia. Occorre che i
fondi transitino sul bilancio della scuola statale e che la stessa
certifichi che sono costi per materie curricolari. La scuola statale
può affidare ad un ente privato o a docenti esterni specialisti
l’insegnamento di discipline curricolari, ma deve farlo attraverso
una convenzione e/o dei contratti, ai sensi del D.Interm. 41/04
(Nuovo regolamento contabile)
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38
FAQ: DOPOSCUOLA
Sono un genitore che sta cercando di PROMUOVERE
NEL MIO COMUNE IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SCOLASTICO con
l'obiettivo di offrire un luogo qualificato dove i bimbi possano
giocare, fare i compiti, integrare l'istruzione della mattina con
nuove attività. L'idea (ancora un abbozzo!) è di utilizzare, in
accordo con il comune, i locali della scuola che al pomeriggio è
vuota. Vorrei sapere: 1) qual'è il rapporto bimbi-insegnanti
previsto per legge per questo genere di servizi? 2) quali sono le
responsabilità degli operatori del servizio e quindi quali sono le
più opportune coperture assicurative? 3) quale tipo di rapporto di
lavoro deve essere definito per un educatore che operi in un
contesto (pomeridiano-extra scolastico) simile? 4) quali compensi
(retribuzioni) devono essere corrisposte? 5) quali aziende della
bergamasca offrono servizi del genere?
Da:
M.G. – 5 Novembre 2005
RISPOSTA:
Non esiste una
legge relativa ai doposcuola; per la formazione delle classi il
rapporto è da 1/10 a 1/25; per i doposcuola invece ci si regola
secondo scelte pedagogico-didattiche di buon senso: se si tratta di
gruppi omogenei, con attività di sorveglianza ai compiti e allo
studio, può andar bene lavorare con gruppetti numerosi (7-8 ragazzi
o addirittura la classe intera..), ma se si tratta di
sostegno-recupero di lacune il rapporto deve abbassarsi ad 1,2 ,3
ragazzi per adulto
Sono
le responsabilità di sorveglianza dei minori simili in tutto a
quelle dei docenti; se gli operatori appartengono ad una coperativa,
in genere essa garantisce la copertura assicurativa. Se è la scuola
direttamente a garantire il servizio vi sono già coperture
assicurative della Regione e integrative richieste alle famiglie
all'atto dell'iscrizione. Se è il Comune a gestire il doposcuola,
di solito si avvale di cooperative, oppure fa una convenzione con la
scuola e chiede alla scuola di estendere la copertura assicurativa
esistente al nuovo orario integrativo. Se è la parrocchia a
gestire, allora ha personalità giuridica ed attiva una sua
assicurazione. Nel caso fosse un'Associazione genitori, con
riconoscimento all'albo provinciale, può fare analoga richiesta
alla scuola di convenzione ed estensione delle assicurazioni
previgenti....
Può
essere quello di una prestazione a progetto (ex Co.co.co), di un
contratto libero-professionale; in genere ci si avvale di personale
di cooperative che ha già un contratto di lavoro. Se si tratta di
dipendenti statali (insegnanti) può essere quello della prestazione
occasionale. A volte i Comuni si avvalgono di personale del Servizio
civile.
Sono
regolate dai contratti di categoria (insegnanti; dipendenti di
cooperative..) o da liberi accordi.
Non
sono le aziende che erogano questo tipo di servizio; sono
parrocchie, Associazioni di genitori, cooperative....
Per
conoscere le esperienze che ci sono in bergamasca, può rivolgersi
a: Centro INCONTRA incontra@tin.it
Tel
. 035/25.88.15 e alla Provincia: legge285@provincia.bergamo.it.
Per aiuto nella costituzione di un'associazione genitori o per
accedere ai fondi della legge regionale 23 (finanzia i doposcuola)
può rivolgersi a uno dei Centri Servizi del Volontariato (CSV)
Indirizzo/i di posta elettronica: formazione@csvbg.org
Tel sede di Bergamo: 035/234723
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FAQ: ASSEGNI PER I LIBRI DI TESTO
Pongo UN QUESITO RELATIVO AGLI ASSEGNI EROGATI
PER I LIBRI DI TESTO (art. 27 Legge 448/1998); 1) Come funziona
l'assegnazione? 2) So che annualmente vengono stanziati fondi che
sono poi ripartiti tra i Comuni: ciò significa che ogni anno
l'importo per le famiglie cambia in funzione dei fondi stanziati e
del numero delle domande ammissibili? 3) Ogni comune eroga quindi
assegni di entità diversa (esclusi ovviamente altri contributi non
rientranti in questa normativa)? 4) Oppure gli assegni vengono
erogati in funzione della spesa effettiva sostenuta?
5)
In questo caso occorre allegare un'autocertificazione, visto che nel
modulo di domanda non compare la spesa?"
Da:
A.C. - 29 Ottobre 2005
RISPOSTA:
1)
L’assegnazione avviene per graduatoria
2)
Sì, nel senso che stanziati tot fondi (cambia a seconda della
finanziaria), vengono erogati fino ad esaurimento seguendo la
graduatoria.
3)
No; ogni comune utilizza fondi statali di entità uguale, ma può
aggiungere, prelevando dal suo bilancio per il diritto allo studio,
altri fondi, coprendo quindi una fascia più estesa di domande
oppure può decidere di dare i fondi secondo una fascia ISEE più
alta.
4)
Non in funzione della spesa sostenuta, ma in funzione della spesa
che il MIUR indica come TETTO MASSIMO di spesa relativa alle 3
classi ex medie e alle classi delle superiori (tabella che dovresti
avere). Il contributo è a copertura parziale.
5)
Non occorre allegare un'autocertificazione; occorre invece
conservare (in casa e per 5 anni consecutivi) gli scontrini di spesa
perché sono possibili controlli.
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36
FAQ: ORARIO - TEMPO PIENO - TEMPO MENSA
Buongiorno
a voi e grazie per il servizio che ci date. Sono la vicepresidente
dell'Associazione genitori ….. dell'Istituto comprensivo …... In
una delle ns. scuole elementari esistono due corsi: uno a tempo
pieno e l'altro a tempo prolungato (3 rientri pomeridiani + il
sabato mattina).
Durante
l'ultimo consiglio d'istituto il dirigente ha reso nota la volontà
condivisa dal collegio docenti di uniformare i tempi scuola tutti in
tempo pieno,sopprimendo così il corso b a tempo prolungato. Il
dubbio che abbiamo è che non ci sia personale per due tempi pieni e
che si ricorra (come in passato) ad ACCORCIARE IL TEMPO MENSA DA
2 ORE A 1 ORA E MEZZA. SE COSÌ SARÀ È UNA PROCEDURA LEGALE?
Il tempo mensa del tempo pieno non è di due ore che vengono
conteggiate nel tempo scuola totale (40 ore)? Si può "giocare"
con il tempo mensa se non si hanno sufficienti insegnanti per due
tempi pieni? e casomai può essere che l'ex provveditorato ci invii
il personale sufficiente?grazie per l'attenzione e attendo una
vostra risposta.
Da:
E.F. - 25 Ottobre 2005
RISPOSTA:
Il tempo mensa è, ai sensi della legge 53/03 e del decreto
attuativo 59/04 "fino ad un massimo di 330 ore
annue", cioè 10 ore a settimana e quindi può legittimamente
essere ridotto a 1,30 h al giorno. Per la definizione dell'organico,
con nota dello scorso 3 ottobre ‘05, il MIUR ha attivato una
rilevazione informatizzata per conoscere gli orari di funzionamento
delle classi di scuola primaria, individuati dalle singole
istituzioni scolastiche in base alle scelte operate dalle famiglie.
Le
scuole dovranno comunicare, mediante la compilazione di
un’apposita scheda, il numero di classi funzionanti con il solo
orario obbligatorio (27 ore settimanali), il numero di quelle con
orario di 30 ore (27 + 3 ore facoltative opzionali) e il numero di
quelle funzionanti con orario aggiuntivo dedicato alla mensa e al
dopo mensa (fino a un massimo di 40 ore settimanali).
Tale
rilevazione viene considerata propedeutica in vista della
determinazione degli organici per l’anno scolastico 2006/2007; per
ora non si sa come verranno definiti, ma alle scuole conviene far
richiesta di 2 ore di mensa al dì e poi sta alla loro autonomia
utilizzare le ore eventualmente eccedenti la sorveglianza mensa per
compresenze e/o progetti diversi e ciò è legittimato dalle legge
275/99 che consente un utilizzazione del 15% dell’orario per
progetti didattici scelti dalle singole scuole.
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35
FAQ:
DIRITTO ALLA RICREAZIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Esco ora da un acceso dibattito con il direttore
didattico, quello amministrativo e le insegnati di mio figlio di 8
anni. Sono furiosa e avvilita nel contempo! furiosa perché come
madre non mi è riconosciuto il diritto di sindacare sulle
"punizioni" inflitte a mio figlio che consistono nel
divieto di fare ricreazione!!!! Il bambino è a scuola per quasi 8
ore e viene rinchiuso in un'aula!!!! al mio dissenso per tale
provvedimento l'insegnante ha risposto che non posso impedirgli
nulla!!!!!! e meno male che la scuola di mio figlio è d'indirizzo
cattolico cristiano!!!! sono furiosa e cerco disperatamente qualcuno
che mi aiuti a rivendicare il mio diritto di madre circa i metodi
educativi dell'insegnante. Se potete aiutarmi vi prego di
contattarmi via e-mail. Se esiste una legge, un organo al quale
rivolgermi...qualunque cosa ma aiutatemi a "liberare" mio
figlio poiché cambiargli scuola potrebbe essere controproducente
per lui!!!! Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi: io aspetto
fiduciosa!
Da:
R. - Monday,
September 26, 2005 10:12 PM
RISPOSTA:
Mentre per le scuole di secondarie di 1° e 2° la questione
"provvedimenti disciplinari" è regolata da una bella
legge che allego (Statuto degli studenti e delle studentesse
–DPR 249/98), per la scuola primaria la definizione delle
"regole" di comportamento e delle conseguenti punizioni è
in genere affidata al dialogo genitori-docenti e alle finalità
educative della scuola primaria.
Il
POF (piano dell'offerta formativa) dovrebbe parlarne: lo richieda
presso la sua scuola; anche le scuole paritarie sono tenute infatti
a redigere un POF, a farlo conoscere ai genitori ed i docenti devono
rispettarlo ed attenervisi.
È
comunque escluso che il bambino possa essere "rinchiuso"
in un'aula - si tratterebbe di sequestro di persona- e tanto più è
da escludere la possibilità che sia lasciato senza sorveglianza (in
questo caso si violerebbe la norma sulla sorveglianza dei minori).
La
legge 53/03 parla ripetutamente di "condivisione
educativa" e di dialogo scuola-famiglia: perché non chiede che
venga convocato un Consiglio di Classe (direttamente o tramite la
rappresentante di classe dei genitori) per affrontare il tema delle
regole e delle punizioni? Per i bambini è importante che ci sia
coerenza fra le regole che si vivono a scuola e quelle che si vivono
in famiglia ed è utile che non si trovi in mezzo a conflitti fra
adulti che lo disorienterebbero. Per evitare tutto ciò dovreste -
genitori e docenti - accordarvi su regole precise che i bambini sono
chiamati a rispettare nella vita di classe ed eventuali punizioni
che risultino efficaci senza ledere il diritto al gioco e alla
socializzazione durante l'intervallo; se poi queste regole venissero
scritte e discusse coi bambini e coi genitori, come si fa in molte
classi, sarebbe l'inizio di un percorso di responsabilizzazione per
tutti e si rispetterebbe quanto espresso nelle Finalità della
scuola primaria (Art.5: la scuola primaria ha il fine di educare
ai principi fondamentali della convivenza civile)
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34
FAQ: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
Ho iscritto mia figlio alla classe prima della
scuola secondaria di primo grado e, nei termini previsti, ho
esercitato il diritto di scelta delle materie opzionali, ma a
quattro giorni dall'inizio delle lezioni, sono stata convocata
presso l'istituto scolastico in oggetto , insieme a tutti gli altri
genitori e mi è stato proposto un orario scolastico di 33 ore
comprendente tutte le materie opzionali attivate, poiché non sembra
possibile collocare le stesse sulle prime o sulle ultime ore in modo
da consentire un'uscita anticipata od un'entrata posticipata degli
allievi che non scelgono tutti gli insegnamenti non obbligatori.
COME MAI NON SONO STATE PREVISTE DELLE COMBINAZIONI ORARIE
COMPATIBILI? PUÒ LA SCUOLA FAR USCIRE ALLA SECONDA O TERZA ORA
IL RAGAZZO PER POI VEDERLO RIENTRARE A COMPLETARE L'ORARIO UNA O DUE
ORE DOPO?
Da:
M.G. - 26 Settembre 2005
RISPOSTA:
Purtroppo questi sono gli effetti della riforma Moratti: in molte
scuole non si riesce (a volte non si vuole) organizzare un orario
che collochi le materie opzionali al pomeriggio o a inizio/fine di
lezione e così succede che i bambini siano costretti a interrompere
l'orario scolastico alla seconda o terza ora, con grande disagio per
le famiglie.
Ciò
è possibile perché il decreto attuativo della legge 53 (Riforma
Moratti) n.59 dell'8/1/04 dice "ART. 7 Comma 8. Le
istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento
dell’orario delle attività didattiche sulla base del piano
dell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei
servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dell’insegnamento-apprendimento. Nell’organizzazione
dell’orario settimanale i criteri della programmazione delle
attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione
dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle
opzionali facoltative."
Per
evitare la critica di aver organizzato il vecchio doposcuola, il
ministro ha detto alle scuole di collocare in modo equilibrato le
attività opzionali con ciò sottintendendo che era sconsigliabile
accorparle al pomeriggio o al sabato mattina; molte scuole hanno
preferito risolvere il problema senza tener conto del suggerimento,
ma altre l'hanno preso alla lettera (e qui c'entrano l'autonomia
scolastica, ma anche le delibere del Consiglio d'istituto che è
competente in materia di orario scolastico). Che fare? Sarebbe utile
contattare tutti i genitori penalizzati dall'orario e chiedere un
colloquio sia col Dirigente che con le docenti del Consiglio di
Classe per fra presente il disagio.
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32
FAQ: ETA' PER ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
è
possibile che UNA SCUOLA MATERNA PRIVATA NON MI ACCETTI LA
BAMBINA DI DUE ANNI E MEZZO (fa 3 anni l'8 febbraio) nella
scuola materna ma solo nel micronido che mi costa 258 € al mese,
quando la scuola sempre privata paritaria parrocchiale di un altro
paese me l'ha accettata come materna (devo trasferirla per motivi di
lavoro)
Da:
R.Z. - 17 settembre 2005 13.04
RISPOSTA:
Sì, è possibile. La riforma Moratti ha sì definito per
legge che ci siano gli anticipatari nelle scuole materne, ma è poi
stata costretta (dai Sindaci in Conferenza Unificata) a porre due
condizioni: 1) che non esistano bambini di 3 anni in lista di attesa
2) che i locali siano idonei all'aumento di iscrizioni.
Inoltre
ha promesso formazione per il personale che deve accogliere bambini
più piccoli e diminuzione del rapporto docenti/alunni; quest'ultima
promessa non è stata ancora onorata (è in corso una trattativa col
sindacato).
Per
questo molte scuole non accettano alunni anticipatari, vuoi perché
non ci sono le due condizioni di cui sopra, vuoi perchè il
personale e i dirigenti attendono la trattativa sindacale.
Ciò
non esclude però che la scuola frequentata dalla sua bambina abbia
rifiutato solo perché la frequenza del nido era più lucrosa...
Bisognerebbe comunque conoscere i CRITERI d'iscrizione che devono
essere fissati dal Consiglio di Circolo/Istituto (o
d'Amministrazione): è l'organo collegiale che stabilisce chi e come
ha diritto all'iscrizione.
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31
FAQ: ATTIVITA' OPZIONALI / OBBLIGATORIETA'
Buongiorno,
avrei bisogno di una piccola consulenza per quanto riguarda la
riforma Moratti per la Scuola Media Inferiore (o di Primo Grado). In
particolare, lo scorso anno mia figlia ha frequentato la classe
prima della scuola media ed ha scelto anche le attività opzionali,
seguite brillantemente. Per quest'anno (classe seconda) non aveva
intenzioni di scegliere le attività opzionali e mi sono informato
presso la scuola. Mi è stato detto dalla preside che LA RIFORMA
NON PREVEDE DI POTER SCEGLIERE ANNO PER ANNO LE ATTIVITÀ OPZIONALI
E CHE ESISTE UN UNICO MOMENTO DI ISCRIZIONE, solo al primo anno
della scuola media, e che comunque i termini sono scaduti perché le
iscrizioni scadevano al 31 gennaio 2005. Scadenza delle iscrizioni
di cui non ho ricevuto alcuna informazione. Mi chiedo ma è
possibile che con una nuova riforma le attività opzionali
diventino obbligatorie?
Vi
ringrazio per un vostro cortese chiarimento.
Da:
M.G. - giovedì 7 luglio 2005 14.01
RISPOSTA:
Nell’offerta di attività opzionali/facolatative vi è
stata ambiguità nelle norme: mentre la legge 53/03 parla di libera
scelta dei genitori, il decreto attuativo 59/04 ed ancor più la
circolare esplicativa del MIUR hanno posto dei vincoli (la scelta
deve essere fatta dalla maggioranza dei genitori; le scuole devono
utilizzare le risorse a disposizione; l’opzionalità – per
motivi organizzativo - gestionali – può essere esercitata, nella
scuola primaria solo sul pacchetto intero delle 3 ore, nella
secondaria di 1° grado si modula a discrezione delle proposte delle
scuole che comunque possono esercitare l’autonomia didattico -
organizzativa, pure essa legge con valore costituzionale e quindi di
pari valore rispetto alla legge 53).
Così
sono molte le scuole ex-medie che hanno vincolato la scelta anche
per la seconda classe: è infatti vero che il passaggio alla classe
seconda non avviene per iscrizione diretta, ma per passaggio
automatico alla classe successiva.
A
rigore di norma ai genitori deve essere offerta la possibilità di
una scelta, ma ciò dovrebbe essere regolato dal POF che i genitori
ricevono all’atto dell’iscrizione alla classe 1^. Può essere
che nel POF della sua scuola questo non sia previsto con chiarezza,
data la fase ancora di avvio nell’implementazione della riforma.
Penso
comunque, alla luce delle sue domande e di molte altre pervenutemi,
che il modello opzionale/facoltativo sia sbagliato e disarticolante
per le scuole; molto meglio sarebbe offrire opzionalità/obbligatorie,
cioè consentire la scelta fra diversi laboratori attitudinali e/o
di rinforzo-sostegno, ma in una cornice oraria obbligatoria.
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30
FAQ: VALUTAZIONE CONTESTATA
la
disturbo nuovamente per chiederle un consiglio, anzi due.
L'ins.
di Ed Fisica di mia figlia (terza media) ha espresso sulla SCHEDA
UNA VALUTAZIONE (SUFF) BASATA SU UNA SOLA VERIFICA (FATTA
IL PENULTIMO GIORNO DI SCUOLA) E MAI CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA,
e su un'interrogazione fatta invece l'ultimo giorno di scuola. Anche
di questa non abbiamo avuto notizia ufficiale.
Vorrei
far convocare l'insegnante dal DS e chiedere di vedere la verifica
di mia figlia, nonché quella di tutti gli altri, e poi procedere
contro l'insegnante per questa arbitraria gestione della
valutazione. Consideri che alla fine del primo quadrimestre avevamo
parlato con il docente (stessa valutazione, stessa procedura)
pregandolo di informarci sui processi di apprendimento di nostra
figlia, perché desideravamo ottenesse una valutazione migliore
rispetto alla sufficienza.....non c'è stato riscontro. Di questa
nostra richiesta esiste una copia protocollata, consegnata a
mano al DS. A quale spunto legale possiamo appellarci per procedere
contro l'insegnante?
Ho
scritto una lettere aperta, da inviare ad un periodico a diffusione
locale, nella quale esprimo le mie perplessità sul percorso di
studi di mia figlia. Credo di non aver offerto il fianco a
ritorsioni legali....Vorrebbe dare un'occhiata anche lei? La allego
alla presente.
Da:
G.F. - Tuesday, July 05, 2005 9:54 AM
RISPOSTA:
La
richiesta di visionare la verifica va fatta ai sensi della legge
241/90 (trasparenza degli atti amministrativi), con richiesta
inoltrata alla segreteria ed indirizzata al Dirigente, citando una
motivazione (es. per comprendere gli elementi della valutazione).
Per
"procedere" - come lei dice - contro l'insegnante, può
bastare il colloquio con il Dirigente. Nella scuola dell'Autonomia
è l'unico a cui ricorrere in autotutela e che può, se i
comportamenti valutativi della docente sono in contraddizione con
quanto dichiarato nel POF e con il DPR 249/98 che all'art. comma 4
dice"
1.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di
loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento. a fare un richiamo contro di lei.
Non
vi sono spazi per una denuncia "legale" in quanto le
valutazioni (scritto-orale) esistono (diverso se fossero mancanti) e
poi è riconosciuta dalla legge una discrezionalità del docente
nella valutazione sommativa. La vs. lettera non presta il fianco ad
alcuna ritorsione legale, ma esprime un giudizio soggettivo e come
tale opinabile, non suffragato da prove.
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29
FAQ: ASSENZE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, DECADENZA
Un membro
del C. d’Istituto che risulta assente per tre volte può ESSERE
DICHIARATO DECADUTO? Si può contestare la decisione presa in
proposito dal Dirigente?
Da:
C.E. - 23/6/05
RISPOSTA:
Il
dirigente ha utilizzato il Dsgl 297/94 (Testo unico) che all'art. 38
dice"Art. 38 - Decadenza
1.
I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza
giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui
fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le
modalità previste dall'articolo 35."
Anzitutto
va evidenziato che la costituzione degli OO.CC., con la previsione
della rappresentanza dei genitori, risponde ai principi di
coinvolgimento della componente genitori alla vita della scuola. La
partecipazione dei genitori, così come si evince dalla normativa
sugli OO.CC. va quindi sostenuta e non ostacolata.
Ciò
premesso per quanto concerne la decisione presa credo che la
procedura seguita dal Consiglio di Istituto non sia corretta:
anzitutto la l. 14.1.1975 di modifica del D.P.R.
31.05.1974 n. 416 prevede al suo art.6 che"Le adunanze
degli organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 31.5.1974 n.
416 si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei
componenti eletti o designati" . La disposizione poteva
consentire all'escluso l'impugnazione e la contestazione della
delibera con la quale è stato determinato nelle 15.30 l'orario di
convocazione delle sedute del Consiglio di Istituto cosa che però
il ……non ha fatto. Sarebbe interessante vedere se c'è traccia
di una sua contestazione nei verbali del Consiglio.
·
Tuttavia il Consiglio di Istituto è organo elettivo
con funzioni amministrative e come tale deve rispettare nella
formazione dei suoi atti i principi generali che governano l'attività
amministrativa tra cui il principio di trasparenza
amministrativa per cui la persona doveva essere avvisata, quantomeno
tramite comunicazione dell'ordine del giorno specifico, della volontà
dell'organo di procedere alla dichiarazione di decadenza. Credo sia
possibile chiedere la revoca in autotutela della delibera per
eccesso di potere o sviamento di potere in quanto non è stato
consentito al Sig. ……… di presentare "giustificato
motivo" dell'assenza dalle adunanze,giustificato motivo che ben
può essere prodotto in un momento successivo.
In
sintesi consiglierei di inviare una istanza al Consiglio di Istituto
e, per conoscenza, all’ufficio del Centro Servizi Amministrativi
(CSA), in cui si chiede la revoca della delibera in quanto non
prevista dall'ordine del giorno, e quindi non si è posto il Sig.
…….. nella possibilità di difendersi e di motivare le assenze e
neppure è stata inviata richiesta di chiarimenti. Rilevo in ultimo
per inciso che, se il Regolamento del Consiglio non prevede
diversamente non è detto che la giustificazione debba essere data
in anticipo. Il problema è ovviamente comunque quello di provare
che vi siano stati giustificati motivi di assenza.
Le
comunicazioni venivano date nei termini previsti dal Regolamento?
Generalmente 5 gg.prima o tre per convocazioni urgenti e
telefoniche. Se ci fosse traccia di contestazione dell’'orario
anche gli impegni di lavoro possono costituire validi motivi di
assenza.
In
sintesi si impugna la delibera e lo si fa tramite CSA;
l'ideale sarebbe che l'impugnazione fosse fatta propria da tutta la
componente genitori del CdI, se avete il sospetto di eventuali
discriminazioni verso il membro allontanato.
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FAQ: UN'INSEGNANTE INADATTA
alcuni genitori della scuola elementare di ……. mi
chiedono di sottoporle la seguente problematica, per avere da lei un
consiglio. UNA DELLE DUE INSEGNANTI DI CLASSE (una terza) HA
ATTEGGIAMENTI PARTICOLARMENTE PESANTI NEI CONFRONTI DI ALCUNI ALUNNI
( un gruppo di sei -sette bambini); vengono derisi, umiliati,
valutati in modo diverso rispetto agli altri, l'insegnante di
rivolge loro sempre urlando e spesso vengono allontanati dalla
classe, qualche volta dopo essere stati strattonati (due delle altre
insegnanti del plesso hanno assistito a una scene del genere). La
programmazione è particolarmente pesante e difficile rispetto alle
conoscenze dei bambini, e le verifiche danno immancabilmente
risultati negativi. Il Dirigente Scolastico è stato messo al
corrente di questa situazione in ripetute occasioni e da genitori
diversi, ed ha promesso di controllare e parlare con l'insegnante.
Ha persino chiesto conferma ad altre insegnanti del plesso, che non
hanno potuto non confermare la versione dei genitori. Però, durante
l'assemblea di classe fatta appositamente, il DS ha difeso a spada
tratta l'insegnante, definendola "una delle migliori insegnanti
dell'Istituto" e sconfessando tutto quanto aveva detto ai
genitori nel corso dei colloqui privati. I bambini continuano ad
essere trattati nel modo sopra descritto, e molti di loro si fanno
venire mal di pancia e vomito pur di non andare a scuola nei giorni
in cui è presente solo l'insegnante in questione. I genitori sono
nuovamente andati dal DS per ottenere aiuto, ma purtroppo si è
giunti ad uno scontro, anche perché il DS ha negato loro la
possibilità di trasferire i bambini in un altro plesso
dell'Istituto. I genitori, amareggiati e delusi, vorrebbero sporgere
denuncia contro l'insegnante per maltrattamento nei confronti dei
bambini ( non tanto maltrattamento fisico, quanto psicologico),
coinvolgendo anche il Ds che, a conoscenza della situazione, non è
intervenuto per rimediare. Sperano che a questa denuncia faccia
seguito un'indagine seria anche del CSA ( ispezione o altro).
Secondo lei, è una strada perseguibile? Quali sono i suoi
suggerimenti? Certa di un suo riscontro, porgo cordiali saluti.
Da:
A.D. - Wednesday, May 25, 2005 9:25 AM
RISPOSTA:
La denuncia è possibile solo dando incarico ad un
legale: per avere validità, sicuramente il legale vi chiederebbe di
produrre qualche prova oggettiva (certificato medico o psico-medico
sui maltrattamenti). Ha quindi dei costi e i tempi lunghi dei
procedimenti giudiziari.
Sarebbe
invece possibile un esposto scritto, ma siccome le
scuole sono giuridicamente autonome e non dipendono più dal CSA,
andrebbe inoltrato a Dutto, Dirigente dell'ufficio regionale del
ministero (al CSA per conoscenza).
Bisognerebbe
corredarla con una serie di dichiarazione dei genitori degli alunni
"discriminati" relative a precisi fatti e comportamenti
antieducativi e discriminatori.
L'ufficio
regionale potrebbe disporre un'ispezione; lo strumento
dell'ispezione (in caso di indegnità didattica o di incompatibilità
ambientale della docente) avrebbe potuto essere utilizzato
dallo stesso Dirigente della vs. scuola, se fosse stato convinto
della verità delle vostre segnalazioni, cosa che invece - da quanto
mi dice - non è accaduta.
Tutte
e due le strade sono ovviamente atti di conflitto, difficilmente
compatibili con la permanenza dei bambini nella stessa classe (ma
anche la richiesta di spostamento in altro plesso non è stata
accolta).
Occorrerebbe
esaminare la possibilità di rivolgervi, per una mediazione, ad una
figura terza come quella dello/a psico-pedagogista (non so se la
scuola ne ha una - me ne informerò in giornata; eventualmente il
ns. Sportello ne ha una a disposizione e potrebbe chiedere alla
scuola di accettare la sua mediazione. In questo secondo caso
dovreste richiedermi un appuntamento).
Quest'ultima
strada potrebbe portare a risolvere il conflitto attraverso degli
incontri (docente - genitori - counseling) che potrebbero produrre
linee di comportamento condivise fra scuola e famiglie.
Mi
faccia sapere
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FAQ: BOCCIATURE IN SCUOLA ELEMENTARE
sono
la mamma di una bimba che frequenta la 2^ elementare in una scuola
paritaria volevo sapere se ESISTE UNA LEGGE CHE IMPEDISCE LA
BOCCIATURA.
Da:
S.G. - martedì 24 maggio 2005 8.32
RISPOSTA:
La bocciatura, ai sensi del decreto legge n.53 del 24 -1-2004,
applicativo della riforma Moratti (Legge 53/03) è consentita al
termine dei periodi didattici che, nella scuola primaria, sono la
classe prima, la classe terza e la classe quinta. In casi
eccezionali è però consentita anche all'interno di tali periodi.
La decisione deve essere presa all'unanimità dal Consiglio di
Classe.
Riporto
cosa dice il testo del decreto citato:
Capo
III Art.8
1.
La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati;
agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini
del passaggio al periodo successivo.
2.
I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono
non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del
periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione
Come
vede, la bocciatura non è vietata, ma deve essere supportata da
motivazioni condivise da tutti i docenti e molto serie.
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FAQ: ASSEGNAZIONE INSEGNANTI ALLE SCUOLE
ho bisogno di alcune delucidazioni in merito ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE per il prossimo anno scolastico.
Quale è il riferimento legislativo in merito alla nuova
assegnazione dell'organico?
Da:
P.C. - 28/4/05
RISPOSTA:
La fonte è la Finanziaria 2005 ed il decreto
relativo che allego. Note e circolari successive in merito si
possono trovare alla pagina : http://www.istruzione.it/reclutamento/reclutamento_princ_05.shtml
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FAQ: PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AL COMITATO GENITORI - ORARIO
SCOLASTICO - ENTI LOCALI
A nome
di alcuni genitori di un Istituto comprensivo di cui sono sia
rappresentante di classe che membro del Consiglio d’Istituto,
desidero sottoporle i seguenti quesiti, per avere un parere
competente in merito:
Il
comma 8, art.15 del DPR 31 maggio 1974, n416, che recita “Alle
assemblee di sezione, di classe o di istituto possono partecipare
con diritto di parola il direttore didattico o il preside o i
docenti rispettivamente della sezione, della classe o
dell’istituto” può ESSERE ESTESO ANCHE ALLE ASSEMBLEE DEL
COMITATO GENITORI? In caso di risposta negativa, che
discrezionalità ha il dirigente scolastico di estenderlo anche a
queste, imponendo la sua presenza e quella degli insegnanti
referenti agli incontri del comitato?
- Esiste
una normativa che vieta la costituzione di commissioni miste
genitori-insegnanti in materia di orario scolastico (
formulazione di proposte per l’organizzazione della settimana
corta o di altre organizzazioni orarie)?
- E’
previsto un tempo limite entro il quale il Consiglio
d’Istituto è tenuto a deliberare le modifiche
dell’organizzazione dell’ orario scolastico per il
successivo anno scolastico ( entro le pre-iscrizioni,in
qualsiasi momento dell’anno ….)?
- Quale è
il ruolo dell’Ente locale?
- Il
dirigente scolastico può invalidare le elezioni del Direttivo
del Comitato o suo compito è solo prenderne atto, nel rispetto
del regolamento che il Comitato si è dato?
Da:
F.A. - venerdì 18 marzo 2005 19.23
Risposta:
1)
Il comma 8, art 15 del DPR 416/74 non si estende automaticamente al
Comitato genitori.
Infatti
le assemblee di sezione, classe e istituto fanno parte integrante
degli Organi Collegiali, mentre il Comitato Genitori è un organismo
facoltativo che può essere attivato oppure no.
La
presenza del Dirigente è regolata dal regolamento che il Co.Ge. si
è dato liberamente. Non so se ne avete già adottato uno; potrebbe
contenere l'indicazione "la presenza del Dirigente è prevista
ogni qualvolta le questioni poste all'o.d.g. lo richiedano"
oppure "all'Assemblea del Co.Ge. possono essere invitati il
dirigente, i docenti o esperti".
Esiste
invece l'obbligo di preavvertire delle riunioni il Dirigente (5
giorni prima), sia per l'utilizzo dei locali, sia per l'esame
preventivo dell'o.d.g. (che in un unico caso può essere
"censurato" dal dirigente: quando in esso si ravvisino
violazioni di norme).
2)
Non esiste alcuna normativa che vieta la costituzione di commissioni
miste genitori-insegnanti in materia di orario scolastico (e in
molte scuole è in vigore); tale commissioni avrà il compito di
formulare/esaminare proposte, di predisporre eventuali indagini sui
bisogni, di proporre criteri di metodo e di sostanza.., ma non
quello di predisporre l'orario interno delle lezioni che è proposto
dal Collegio Docenti (art.4 DPR 146/74).
La
norma dice che le deliberazioni in merito all'orario sono poi
assunte dal Consiglio d'Istituto (DPR 416/74) sia perché fissa "
i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali" (ART:6) sia
perché "adatta il
calendario scolastico alle esigenze ambientali" (ART.6 comma c)
Il
Consiglio d'Istituto ( o il Dirigente) possono disporre indagini per
la valutazione dei bisogni in merito (settimana corta..).
Ciò
è rafforzato sia dalle norme sull'autonomia scolastica (DPR
275/99)
ART.4
"comma 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le
forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a)
l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento
non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione,
nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli
spazi orari residui;" e ART.5 comma 2
e 3." Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti
dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti
dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in
materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle
Regioni" "L'orario complessivo del curricolo e quello
destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in
modo flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte
ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline e attività obbligatorie"
Nulla
osta quindi alla scelta della settimana corta.
Venir
incontro alle esigenze delle famiglie è poi esplicitamente
affermato dalla recente Legge 53/03 (e decreti applicativi) di
riforma della scuola; l'importante è che la richiesta risulti
"prevalente" (ART 7 comma 2).
È
ovviamente anche possibile organizzare l'orario settimanale
differenziandolo per plessi o, all'interno dello stesso plesso, per
sezioni (dipende dalle difficoltà organizzative).
3)
In teoria le modifiche dell'organizzazione dell'orario scolastico dovrebbero
essere fissate PRIMA delle iscrizioni; non essendoci però
definizione completa delle norme (i decreti collegati non sono stati
emanati e chissà se e quando lo saranno), ogni scuola fa un po'
come crede.
In
realtà la legge 53/03 (circolare applicativa n.29/04) dice
espressamente che la scuola fa la sua offerta e le famiglie scelgono
in base all'offerta, ma il citato DPR sull'autonomia dice anche che
il POF viene predisposto " con la partecipazione di tutte le
componenti" (ART.3 comma 1)
Se
si vogliono operare dei cambiamenti, bisogna accordarsi col
Consiglio d'Istituto (con la componente genitori che è presente
pure in giunta e può far mettere punti all'o.d.g. delle sedute) ed
ottenere che tutto sia deliberato e chiaro prima che la scuola
finisca e che le famiglie possano di nuovo fare l'opzione di
scelta.
4)
L'Ente Locale ha acquisito un ruolo importante; non è più solo
l'ente "pagatore" del Piano di Diritto allo Studio, ma
deve garantire la qualità dell'offerta formativa presente nel suo
territorio, quindi può concordare col Dirigente (compito attribuito
al dirigente è anche quello di fare "attività negoziale"
con le istituzioni e gli enti territoriali (DgL165/01 sulla
dirigenza e DI n.44/01 sulla gestione amministrativa-contabile); su
questa attività negoziale, di trattativa e rapporto, è sempre il
Consiglio d'Istituto ha fissare i "criteri generali")
integrazioni ai servizi scolastici, criteri di priorità, di qualità..
in cambio dei finanziamenti che eroga.
5)
Il Dirigente non può invalidare le elezioni del Direttivo del
Comitato (a meno che ravvisi espressamente violazione di norme per
cui ci si rivolge al CSA - ex-provveditorato- di Bergamo) che sono
regolate dal regolamento deciso autonomamente e liberamente dal
Co.Ge.
Occorre
però tener presente che fanno parte di diritto del Co.Ge.
tutti i rappresentanti eletti dei genitori e possono farne parte
tutti i genitori interessati con diritto di parola, ma senza diritto
di voto.
Se
si vuole un organismo libero da questa ultima condizione (non del
tutto cogente, non essendo il CoGe organo collegiale; in proposito
esistono solo un regolamento tipo emanato dal Ministero che risale a
30 anni fa e molti pareri espressi dall'Amministrazione - allora
centralistica - nel tempo), è meglio istituire una libera
associazione di genitori.
Anche
le Associazioni di fatto dei genitori devono trovare ascolto ai
sensi della legge sull'autonomia ART 3 comma 3 "tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori".
Sperando
di essere stata chiara, porgo cordiali saluti, raccomandando (la mia
esperienza allo sportello CGIL mi spinge in tal senso, anche se non
so in quale Istituto Comprensivo vi muoviate) di ricercare alleanze
col corpo docente e di mantenere atteggiamento proposito e
collaborativo.
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FAQ: ACCESSO DEI GENITORI ALLE PROVE DI VERIFICA
Siamo un
gruppo di genitore di figli che frequentano la scuola elementare
nella provincia di Latina. Vorremmo sapere, non so se è giusto
rivolgerci a Voi, se è corretto il comportamento DELLE INSEGNANTI
LE QUALI CI PRIVANO DI VISIONARE LE VERIFICHE CHE I BAMBINI
SOSTENGONO IN CLASSE. Alle nostre richieste di controllare, non solo
se le valutazioni sono parziali, ma anche le carenze dei nostri
figli, ci viene risposto che la legge Moratti non permette ciò.
Vi
ringrazio anticipatamente delle Vs. notizie in merito
Da:
A.P. - giovedì 3 marzo 2005 11.14
RISPOSTA:
Il diritto dei genitori di visionare le prove di
verifica somministrate ai propri figli dalla scuola è sancito dalla
legge 241/90, sulla trasparenza degli atti amministrativi (e nulla
vi può aggiungere o togliere la successiva legge di riforma 53/03).
L'autorità
amministrativa deve mettere a disposizione gli atti che concorrono
alla valutazione di un soggetto a lei sottoposto.
Le
maestre probabilmente preferiscono non consegnare le verifiche per
paura di smarrimenti e/o per questioni di praticità e di tempo (o
peggio per diffidenza verso i genitori e paura della loro
valutazione critica).
In
realtà sarebbe assai utile che le famiglie le visionassero sia per
rendersi conto delle lacune dei figli, sia perchè gli alunni
prendano maggior coscienza dei propri punti di debolezza.
La
scuola comunque è tenuta per legge, su richiesta della famiglia
rivolta alla Segreteria ai sensi della normativa allegata, a
produrre copia di tutta la documentazione inerente gli studenti (con
unica eccezione sui documenti che riguardano informazioni relative
ad altri compagni di classe, come parti delle riunioni di
scrutinio).
Per
evitare però tempi burocratici e differenze fra famiglie, sarebbe
consigliabile porre il problema in Consiglio di classe/interclasse e
concordare modalità condivise fra scuola e famiglia (per es. le
verifiche vengono consegnate e devono essere restituite
controfirmate entro TOT giorni - oppure Le verifiche vengono
fotocopiate su richiesta delle famiglie...).
Se
avete un Comitato genitori, il problema potrebbe essere sollevato
per tutte le classi direttamente col dirigente.
Se
invece le vostre richieste riguardano i test nazionali somministrati
dall'INVALSI e direttamente raccolti da questo ente di valutazione,
ci potrebbero essere difficoltà burocratiche; tenete però
presente, in questo secondo caso, che le prove non concorrono alla
valutazione del singolo alunno, ma contribuiscono alla valutazione
del sistema scolastico a livello statistico nazionale ed i risultati
sono forniti ufficialmente e pubblicamente alla scuola in tempi
lunghi.
In
questo caso potrebbe essere utile chiedere alle insegnanti (o meglio
alla dirigente), che fosse organizzato un incontro per restituire i
risultati globali ottenuti dalla scuola ed i provvedimenti
intrapresi per migliorarli.
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FAQ: COMITATO
GENITORI
SIAMO
UN COMITATO CHE SI STA ORA ORGANIZZANDO POSSIAMO AVERE DEI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER SAPERNE DI PIÙ CIRCA LE SUE FUNZIONI
? Inoltre vorremmo sapere se deve essere presieduto dal preside o da
chi ne fa le veci, oppure è un organo autonomo che può invitare il
preside, gli insegnanti ma che ha anche bisogno di momenti autonomi
di discussione? Cordiali saluti
Da:
P.C. - lunedì 28 febbraio 2005 13.01
RISPOSTA:
Il Comitato Genitori non è un vero Organo
Collegiale della scuola; è una forma associativa dei Genitori che
può essere istituito, in base alla vecchia normativa (Legge 416/7
del 1974 detta anche Decreti delegati)
In
questo caso è costituito dai Rappresentanti Eletti dei genitori nei
Consigli di Classe o Interclasse, si da un Regolamento (o Statuto)
autonomo (esiste un regolamento tipo ministeriale) in cui elegge un
presidente, un vice, un direttivo.
È
aperto alla partecipazione di tutti i genitori.
Deve
preavvertire il Dirigente (almeno 5 giorni prima) delle proprie
riunioni o Assemblee e trasmettere l'o.d.g. ma è autonomo nelle sue
modalità di lavoro.
Il
diritto di voto è riconosciuto solo ai rappresentanti eletti dei
genitori; spesso si articola in Commissioni di lavoro.
Non
può gestire fondi. Altra cosa è l'Associazione dei genitori:
chiunque si iscriva (può gestire fondi ed una quota d'iscrizione)
vi appartiene; anch'essa di norma si dà uno statuto.
Ricordo
comunque che nella scuola dell'autonomia qualunque associazione,
anche di fatto, dei genitori ha diritto a dire la sua nel contesto
scolastico e ad essere interpellata.
Le
invio alcuni materiali: un vademecum che contiene tutte le norme-
alcuni esempi di regolamento-Statuto -un esempio di piano di lavoro
di un Comitato. Buon lavoro!
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FAQ: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI - REVOCABILITA' SCELTA
Sono la mamma di uno studente di I media, che per quest'anno
scolastico ha operato la scelta delle 33 ore settimanali. Vorrei
sapere se PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 (II MEDIA) SARÀ POSSIBILE FARE
DI NUOVO LA SCELTA DELL'ORARIO SETTIMANALE (27, 30 o 33 ore),
oppure se tale scelta, fatta all'inizio della I è poi vincolante
per tutti i tre anni della scuola media. Cosa dice la legge? Nel
caso di libera interpretazione da parte dei dirigenti scolastici, è
possibile per i genitori opporsi alla decisione presa dal dirigente
che, ad esempio, è intenzionato a rendere vincolante la scelta
fatta in prima? Nel caso suddetto che alternative ha il genitore? Può
non fare frequentare le ore in più al figlio?
Da: Fg.P.
- mercoledì 26
gennaio 2005 17.13
RISPOSTA: La
legge 53/03 (riforma Moratti) garantisce la scelta oraria alle
famiglie (tempo obbligatorio e facoltativo-opzionale), ma non
dice se tale scelta è da intendersi valida ogni anno o a inizio dei bienni e dei monoenni (per chiarezza, nella scuola
primaria vi sono un monoennio - cl.1 - e due bienni - cl.2 e 3; cl.4
e 5. Nella scuola secondaria di secondo grado vi sono un biennio -
cl.1 e 2 - e un monoennio - cl.3 -).
Le scuole definiscono l'organico in funzione delle richieste delle
famiglie e cercano di convincerle alla scelta più ampia per
mantenere il proprio organico, per realizzare un'offerta didattica
più ampia e - nel caso delle ex-medie - per compensare i tagli di
ore curricolari apportati nel curricolo obbligatorio.
Poiché l'iscrizione alla classe II media non
è prevista in quanto automatica per chi ha
frequentato la classe I, la scuola ex-media non
è tenuta a riproporre la scelta oraria; di più,
nel modulo d'iscrizione della classe I la scelta della famiglia
riguardava il biennio e quindi dovrebbe intendersi confermata anche
per la classe seconda.
La circolare sulle iscrizioni non dice niente in proposito.
Vi è però la contraddizione che in generale, nelle classi 3, 4 e 5
della primaria (ex-elementare), la scelta è invece riproposta anno
per anno.
Il dirigente che insiste per un'offerta oraria di 33 ore ha dalla
sua la legge dell'autonomia didattica (275/99), legge che ha validità
costituzionale pari a quella della legge di riforma scolastica, e la
mancanza di norme certe sulla periodicità della scelta che le
famiglie devono effettuare.
Personalmente penso che come genitori si dovrebbe evitare di fare
scelte meramente individuali, cercando di "contarsi" nel
Comitato genitori (es. la sua esigenza di ridurre l'orario è
condivisa da più famiglie? Può essere portata avanti insieme in
modo da consentire alla scuola di organizzare un diverso curricolo
obbligatorio e opzionale per una intera sezione.
La motivazione alla riduzione è legata alla bassa qualità dei
laboratori facoltativi? Allora con il Comitato genitori la cosa va
segnalata e il dirigente invitato a qualificare meglio l'offerta.
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FAQ: ORARIO ATTIVITA' OPZIONALI
1) ) LA
SCUOLA PUÒ CHIEDERE L'ISCRIZIONE AI GENITORI OFFRENDO SOLO UN
MODELLO ORARIO VUOTO DI CONTENUTI (ES. 27+ 3H)?
Da: S.S. - 21/1/2005
Risposta -
No, deve anche fornire indicazioni su quali contenuti verranno
attivati nelle ore opzionali/facoltative, perlomeno circa l'area
d'intervento
2) Lo scorso anno, nella scuola ex-media, la scuola ha offerto,
delle 6 ore opzionali/facoltative, 4 ore strutturate, di
completamento delle materie curricolari, scelte poi da tutti i
genitori.
Se quest'anno ripropone l'offerta di ore strutturate curricolari, ma
non tutti i genitori le sceglieranno, queste ore potranno essere
mantenute?
Risposta -
No, se non vi è l'adesione della totalità dei genitori, le ore
aggiuntive non potranno contenere attività di completamento delle
ore curricolari, ma dovranno essere organizzate come laboratori
aggiuntivi, integrativi. Non vi si potrà cioè svolgere il
"programma" curricolare che deve essere svolto per tutti
gli studenti nelle ore obbligatorie.
3) Lo scorso anno
la scuola ha offerto 5 laboratori O/F di cui 2 a scelta alternativa
per i ragazzi; quest'anno, per carenze di organico, proporrà solo 4
laboratori, senza libertà di scelta. La scuola può farlo?
Risposta - Sì, la scuola è libera di fare la propria
offerta, in base alle sue scelte di autonomia e alle risorse che
possiede.
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FAQ: SCELTA DELLA SCUOLA - ISCRIZIONE DI FRATELLI
Sono una
mamma di Bologna, chiedo scusa se disturbo voi a Bergamo ma non ho
trovato un aiuto simile qui in zona a cui chiedere un consiglio. ISCRIVERÒ
IL MIO SECONDO FIGLIO QUEST'ANNO IN 1° ELEMENTARE, NATURALMENTE
NELLA STESSA SCUOLA DOVE VA LA SORELLA e dove andrà anche il
prossimo anno. La mia domanda è questa:
LA SCUOLA è del ns. quartiere di residenza, è la più vicina a
casa nostra., MA SECONDO UN FANTOMATICO "STRADARIO" NON È
QUELLA CHE CI SPETTEREBBE ED È MOLTO SCOMODA COME MEZZI DA CASA NS.
Le voci che girano tra genitori sono varie, io fino a qualche tempo
fa pensavo di avere diritto e precedenza ad entrare per la presenza
della sorella in quanto non mi è mai capitato di vedere fratelli in
scuole diverse, anche perché avendo le scuole tutte lo stesso
orario diventa impossibile per un genitore accompagnare 2 figli
contemporaneamente. Ora però mi dicono che forse non è più
così. Faccio presente che la sorella è entrata senza nessun
problema perché nel suo anno non ci voleva andare nessuno e in
classe con lei ci sono solo 5 bimbi di stradario su 20. Ho chiesto
un colloquio col direttore, sperando di essere rassicurata in
merito. Se così non fosse e mio figlio non venisse ammesso ho
possibilità di fare ricorso e a chi mi devo rivolgere? Esiste una
normativa in merito che prevalga sui regolamenti a volte assurdi e
che cambiano da circolo a circolo? Ho anche un'altra scuola vicina a
casa a cui eventualmente potrei iscrivere mio figlio se proprio
fossi alla disperazione, ma si trova addirittura in un altro
quartiere (siamo in una zona di confine), quindi su questo
territorio i miei diritti diminuiscono ulteriormente, e avrò ancor
meno possibilità se, come mi hanno detto dovrò aspettare l'esito
della prima iscrizione anziché farne 2 contemporaneamente.
Vi chiedevo quindi anche cosa succede se io per tutelarmi decido di
iscrivere comunque mio figlio in 2 scuole.
Da: M.
- mercoledì 19 gennaio 2005 12.36
RISPOSTA:
Gentile mamma di Bologna, il diritto ad iscrivere il proprio figlio
nella scuola che si desidera (in particolare se è quella
frequentata da un fratello) è garantito dal fatto che la scelta
della scuola è legata alla scelta del P.O.F. (piano dell'offerta
formativa) che più convince la famiglia per orario, per qualità...
dal DPR 275/99 (legge sull'autonomia scolastica), diritto rafforzato
dalla legge 53/03 (riforma Moratti).
L'ambito territoriale in cui esercitare questo diritto è
quello dell'amministrazione comunale in cui la famiglia è
residente, dove cioè paga le tasse e quindi può esigere un
servizio come quello scolastico.
Lo "stradario"
non determina alcun obbligo, è solo uno strumento
burocratico-organizzativo senza alcuna cogenza normativa; è insomma
un escamotage pensato in passato per disciplinare le iscrizioni, ma
la scelta fra le scuole è assolutamente libera.
La precedenza o la graduatoria in un eventuale lista di iscrizioni
invece è normata da criteri stabiliti autonomamente dai Consigli
d'Istituto delle singole scuole.
Può essere quindi che in una certa scuola venga considerato
criterio di priorità avere dei fratelli che già frequentano ed in
un'altra scuola no; deve però esserci una delibera (visionabile
dalle famiglie come tutti gli atti della scuola, ai sensi della
legge sulla trasparenza degli atti amministrativi n.241/7
Agosto 1990).
Non è invece possibile iscrivere il proprio figlio a due scuole
pubbliche contemporaneamente perché è sul dato delle iscrizioni
che la scuola avanza richiesta al ministero (ufficio regionale) per
la propria dotazione organica e quindi deve fornire dati certi,
anche con verifiche (ed eventuali richieste di nulla-osta per chi
avesse chiesto di cambiare la sede scolastica precedentemente
frequentata) che rileverebbero subito la doppia iscrizione.
Il consiglio che mi sento di darle è quello che, all'interno di
un'assemblea del Comitato genitori della scuola in cui già la
figlia frequenta o di una riunione col dirigente, i nuovi iscritti o
candidati tali possano incontrarsi e contarsi, per verificare la
possibilità di accoglimento della loro iscrizione.
Tenga presente che la scuola dell'obbligo non può rifiutare
iscrizioni, a meno che tale iscrizione faccia scattare la necessità
di formare una nuova classe e la sede non abbia locali sufficienti o
non si formi un numero congruo di alunni per la nuova sezione (min
10 max 25).
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18
FAQ:
ORARIO
Sono il presidente del Consiglio di Istituto della scuola
comprensiva di ……… e mi chiamo ………...
Il Collegio Docenti nell'ottica di attuare la riforma Moratti
propone per la scuola media un nuovo modello organizzativo con
lezioni di 60 minuti invece delle attuali a 50 minuti.
Tutto bene per le classi 1 e 2, la variazione può essere applicata
anche alle classi terze che se non sbaglio hanno diritto alla
continuità dei progetti iniziati negli anni passati ( 2 lingua
comunitaria, laboratori, semiclassi..)? Le 27 ore obbligatorie, sia
per la primaria che per la secondaria di primo grado sono da
intendersi:
a - tempo scuola che comprende anche l'intervallo
b - tempo di lezione
Ringrazio per la cortese collaborazione
DA: S.D. - lunedì 17 gennaio 2005 21.00
RISPOSTA:
1-Sì, se
deliberata dal Collegio Docenti.
In altre scuole lo hanno fatto (per omogeneità degli orari e
dell'intervallo); più difficile garantire la continuità con la
precedente esperienza, ma non del tutto impossibile se si organizza
il monte ore in blocchi o periodi.
I genitori vanno comunque sentiti perché avevano fatto la scelta in
base ad una certa offerta e quindi, se cambia, i cambiamenti vanno
motivati.
2 - L'orario delle 27 ore obbligatorie comprende le lezioni e
l'intervallo.
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FAQ: ACCESSO AGLI ATTI, CARTA DEI SERVIZI
Alla mia
RICHIESTA DI AVERE LA CARTA DEI SERVIZI, il Dirigente ha
risposto che non esiste più e che è inglobata nel POF. A
tutt’oggi l'unica cosa che io ho ricevuto è una specie di parte
applicativa del POF relativa all'anno in corso. Inoltre chiedo se è
possibile che ad esempio il piano di lavoro sia dato solo ed
esclusivamente su richiesta dei genitori ( e a pagamento ) e
non automaticamente ai rappresentanti di classe? Tutte le
normative e/o documenti che interessano i genitori sono a pagamento?
E' possibile proporre al Consiglio d'Istituto che la
programmazione annuale delle singole classi sia data automaticamente
ai rappresentanti di classe, come succede in molte scuole
Da:
L.B. - mercoledì 5 gennaio 2005 17.13
RISPOSTA: è
vero che la Carta dei Servizi (D.P.C.M.
7 giugno 1995), può essere inglobata nel POF; infatti era
stata pensata strettamente connessa al PEI, poi sostituito dal POF.
Il
POF però deve ovviamente contenerne le parti relative (la Carta
dovrebbe contenere, oltre la Programmazione, le parti relative a:
- i principi
fondamentali: uguaglianza; imparzialità e regolarità;
accoglienza e integrazione; diritto di scelta, obbligo
scolastico e frequenza; partecipazione, efficienza, trasparenza;
libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.
- i
servizi amministrativi: standard specifici
delle procedure
- le condizioni
ambientali della scuola
- le procedura
dei reclami e valutazione del servizio, escludendo però
che essa possa riguardare “la valutazione dell’attività
didattica del personale della scuola” (art. 1, comma 4 DLgs.
286/99). Spetta al capo d’istituto attivare le procedure per
la sua elaborazione, al collegio la stesura della
programmazione, al Consiglio di circolo o d’istituto la sua
approvazione, insieme al Regolamento interno).
È
proprio nella costruzione di questo Regolamento che potreste giocare
un ruolo, chiedendo per esempio che sul suo periodico aggiornamento
venga costruita una Commissione mista insegnanti-genitori.
La
programmazione annuale, in generale, viene illustrata a tutti ad
inizio anno e lasciata in visone - ovviamente gratuita -ai genitori
che ne facciano richiesta; tutti gli atti sono infatti pubblici (le
fotocopie a pagamento dipendono dalla decurtazione dei fondi in atto
nelle scuole).
Molte
scuole la consegnano ai Rappresentanti e potrebbe bastare (il
rappresentante può farne sempre copie per le famiglie della sua
classe); chiedere diverse procedure per la trasparenza è possibile,
ma mi sembra più adatto arrivarci attraverso la Commissione mista
piuttosto che attraverso un singolo membro del CdI.
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FAQ: INSEGNAMENTO DI RELIGIONE - DOTAZIONE
FARMACEUTICA
Mi è stato detto che NON È POSSIBILE INTERROMPERE
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL CORSO DELL'ANNO
NELLA SCUOLA MEDIA. È vero? Se invece fosse possibile cosa bisogna
fare?
INOLTRE, SECONDO LE NORMATIVE, QUALE DOVREBBE ESSERE LA DOTAZIONE
FARMACEUTICA DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE? per esempio è vero
che non si possono tenere compresse per il mal di testa o altri
farmaci da banco?
Da: M.A.P. - lunedì 3 gennaio 2005 18.49
RISPOSTA:
1) per l'insegnamento della religione cattolica le norme prevedono
la scelta ad inizio d'anno e nulla dicono su eventuali interruzioni.
È ovvio che di
solito le scelte fatte vanno mantenute (in particolare per le
conseguenze organizzative; se le classi si svuotassero i docenti
sarebbero in soprannumero).
Se però vi sono elementi intercorsi tali da far modificare la
scelta iniziale, penso sia possibile parlarne col dirigente e
chiedere di non avvalersi (per esempio: diversa impostazione
dell'insegnamento dalla programmazione presentata - crisi di
coscienza della famiglia...). Non avrebbe senso invece chiedere
l'interruzione per motivi banali (2 ore in meno di scuola, docente
poco simpatica... Fra l'altro, in questo secondo caso, si darebbe un
esempio di poca coerenza e serietà al proprio figlio). Sarebbe però
un accoglimento non legato ad obblighi di norma, ma solo alla
comprensione che il dirigente può concedere alle motivazioni
presentate.
2) nei pronti soccorsi scolastici non sono previsti prodotti
farmaceutici come i medicinali, ma solo bende, garze,
disinfettanti.... Basti pensare che anche la semplice aspirina, in
soggetti allergici, può essere nociva.
Dall'ASL (Dipartimento d'Igiene pubblica) hanno diramato nel 2002
alle scuole le linee guida per il pronto soccorso che non prevedono
vi siano dotazioni di farmaci nelle scuole, neanche da banco. È
possibile la somministrazione di farmaci agli alunni solo nel caso
vi sia prescrizione medica scritta e delega scritta del genitore
alla scuola per la loro somministrazione.
Anche in questo caso però gli insegnanti e/o gli ATA non sono
tenuti ad accettare la delega: possono farlo o rifiutarsi di farlo.
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FAQ: GIORNALE DI ISTITUTO
Salve, sono ……. dell' Associazione Genitori Istituto Comprensivo
…….Volevo delle informazioni in merito ad una questione sorta
all'interno della stessa. Abbiamo deciso di scrivere un foglio
informativo ( giornalino ) da distribuire a tutti i genitori
facenti parte dell'Istituto con notizie, iniziative, critiche e
quant'altro possa essere interessante sulla vita della scuola.
Dopo il primo numero che conteneva al suo interno un articolo di
"critica" al consiglio d'Istituto, l'uscita del secondo
numero è stata messa in crisi da un'altro articolo, ritenuto da
qualcuno, troppo polemico nei confronti del consiglio d'Istituto e
quindi ne ha compromesso la regolare uscita.
Noi dell' Associazione volevamo sapere COME FARE NEL CASO ESTREMO DI
QUERELA O DI DENUNCE VARIE, per tutelare il Presidente, in
quanto persona giuridicamente responsabile, l'Associazione e
soprattutto l'informazione e il libero pensiero di ognuno
Da: C.I. - mercoledì 8 dicembre 2004 23.29
RISPOSTA:
L’azione penale
si sviluppa sulla base della denuncia di qualcuno che si sente
offeso o diffamato da un articolo. Se l’articolo è firmato, oltre
al direttore responsabile, viene anche denunciato l’estensore
dell’articolo stesso. È poi il Tribunale a decidere se vi sono
gli estremi del reato o se si tratta di normale critica, seppur
aspra.
Stabilire dove finisce la critica e dove comincia la
diffamazione non è semplice ma, intuitivamente, si può capire che
dire “Il Preside è un ladro” costituisce diffamazione, dire
invece “Il Preside ha adottato decisioni che non possiamo
condividere perché.....” è normale critica.
Non
ho capito bene se il giornaletto è della scuola o del comitato
genitori; se è del Comitato il responsabile è il presidente del
comitato (oltre all’estensore degli articoli firmati); se il
giornaletto è della scuola, allora il responsabile è il preside e
lui decide se prendersi o meno la responsabilità di rispondere di
quanto scrivono alcuni.
La materia è comunque complicata; sono a sua disposizione per ogni
chiarimento.
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FAQ: ORGANIZZAZIONE CORSI GESTITI DAL COMITATO GENITORI
I "genitori vulcanici" del nostro istituto comprensivo,
VORREBBERO ORGANIZZARE DEI CORSI DI INGLESE E DI INFORMATICA
NEGLI SPAZI SCOLASTICI PER I GENITORI. Volevo chiedere se ciò e
possibile e come:
- i corsi
devono essere gratuiti?
- devono
essere aperti ai soli genitori?
- come è
possibile evitare che diventino corsi gestiti da privati in uno
spazio pubblico?
- chi
garantisce in caso di danni arrecati ai materiali della scuola?
- è
necessaria qualche assicurazione particolare?
Da:
P.C. - 21 Dicembre 2004
RISPOSTA:
Per gestirli al meglio, dovreste essere un'associazione che
può gestire fondi.
Se comunque avete codice fiscale ve la potete cavare per il
pagamento dei docenti (a meno che abbiate docenti o genitori
volontari che lavorano gratis).
Ovviamente il progetto va presentato, per la richiesta del
laboratorio e delle aule, al C. d'Istituto (preventivamente va
illustrato alla dirigente; non è escluso che la scuola lo faccia
proprio, in collaborazione col CoGe. Un esempio ormai molto
collaudato di corsi d'informatica per genitori può essere quello
del CoGe dell’ITIS Paleocapa che utilizza studenti del 4-5 anno
come docenti con la supervisione di un prof. d'informatica.
I corsi non devono essere gratuiti, possono prevedere una quota
d'iscrizione.
Potrebbero essere aperti ad altri genitori di scuole limitrofe,
ma è più coerente - se è il Co.Ge. ad organizzarli - che siano
destinati all'utenza stretta della scuola, altrimenti cambiano
natura e diventano corsi organizzati da qualche ente che pure è
legittimato a chiedere l'uso dei locali (alla scuola e
all'assessorato all'istruzione), ma che potrebbe venir rifiutato, in
base ai criteri che il CdI ha fissato; fra questi criteri vi può
essere anche la richiesta di un costo per l'uso dei locali - luce,
pulizie, sorveglianza...
Se organizzati dal CoGe o Associazione dei genitori i corsi non
devono avere scopo di lucro, quindi la quota dovrà prevedere il
pagamento dei docenti (comprensivo di ritenuta d'acconto. In genere
nel progetto presentato si dichiara che le strutture verranno
utilizzate al meglio; ovviamente eventuali danni vanno assunti da
chi gestisce il corso.
Il problema più rilevante per la scuola, quando concede l'uso dei
locali, è definire le modalità di pagamento degli ATA; in genere
si trova la soluzione se vi è personale ATA disponibile agli
straordinari o se il corso si tiene nel loro normale orario di
servizio.
Tieni presente che la proprietà dei locali è dell'Amministrazione
Comunale.
Nelle scuole superiori, dove la proprietà è della Provincia, a
parte le riunioni legate agli Organi collegiali, le altre richieste
di uso dei locali vanno inoltrate anche all'ufficio patrimonio della
Provincia che in genere acconsente se il parere del CdI è
favorevole. Per le scuole dell'obbligo so che dispone dell'uso
dei locali della palestra in orario extra-scolastico la
Circoscrizione; per le aule e i laboratori non ho notizie che serva
il consenso dell'ufficio patrimonio del Comune, ma potrebbe essere
legittimo.
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FAQ: DOCUMENTO SICUREZZA
DESIDEREREI
SAPERE SE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA,
PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 196/03, È STATO ADOTTATO DA TUTTE LE
SCUOLE DELLA LOMBARDIA E SE ESISTE UN DOCUMENTO STANDARD PER TUTTE
LE SCUOLE.
La
ringrazio per la collaborazione.
Da:
C.T. - martedì 30 novembre 2004 14.13
RISPOSTA:
L'adozione del DpS è stata prorogata al 31 giugno 2005.
Il
Majroni da Ponte (Presezzo), per esempio, lo ha predisposto con
l'aiuto di un'agenzia privata, ma non ha ancora nominato gli
incaricati.
A
Milano c'è stato un incontro recente con distribuzione di un
faxsimile del Documento, per avere un'omogeneità regionale, ma non
so quali scuole vi abbiano partecipato.
Una
guida operativa gratuita si può trovare nella pag: http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Fac-simile+e+adempimenti%2FDocumento+programmatico+sulla+sicurezza.
(la allego)
Intanto
allego alcune note e la legge scaricati da siti vari.
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FAQ: RETTA ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA
È LEGITTIMO CHE IL NOSTRO COMUNE ABBIA DECISO DI FAR PAGARE UNA
RETTA D’ISCRIZIONE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE?
Da:
L.G. - 1/11/2004
RISPOSTA:
Sentito il nostro legale, preciso che è illegittimo
introdurre una richiesta di contribuzione alle famiglie per la
scuola materna pubblica. È possibile richiedere una contribuzione
per il pagamento di un servizio aggiuntivo come il trasporto o la
mensa od altra attività. L'art.99 del D. L.vo 297 del 1994 recita
chiaramente che "l'iscrizione è facoltativa, la frequenza
è gratuita". Si tratterebbe di illegittimità dell'atto
in contrasto con le norme generali di istruzione di competenza
statale.
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FAQ: ORARIO SCOLASTICO - QUESTIONARIO
Faccio parte del Comitato Genitori di ………...
Dovremmo stendere un QUESTIONARIO CHE VUOLE INDAGARE SULLE ESIGENZE
DEI GENITORI RISPETTO ALL'ORARIO SCOLASTICO.
Se avete materiale di altre scuole sullo stesso argomento me lo
potete inviare?
Da:
N.C. - venerdì 22 ottobre 2004 21.45
RISPOSTA:
Invio in allegato due file: uno relativo alla cronistoria della
scuola ….. che ha affrontato il problema in modo molto efficace e
costruttivo, l’altro contenente una bozza di questionario, come
esempio.
Buon lavoro
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FAQ:
RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
Buongiorno, scrivo perché la direzione della Scuola Media Statale
…….., ha convocato i genitori che si avvalgono della MATERIA
DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
individualmente (e neppure per gruppi di classe in modo da smembrare
le richieste), per fare questo tipo di scelta:
- Inserire
(parcheggiare) il ragazzo in un'altra classe che svolge normale
attività curriculare
- dove
possibile, entrata alla seconda ora o uscita all'ultima
- in
alcuni casi addirittura, ragazzi di terza inseriti in seconda o
con l'insegnante di sostegno mentre cura (in un rapporto uno a
uno ) un portatore di handicap. Oppure un gruppo di 6 in una
classe di artistica a non far nulla, solo vigilati.
Molti
hanno accettato perché pensano che non si possa fare niente e che
la Scuola abbia facoltà di fare queste proposte.
Mi
sembra tutto ciò offensivo e lesivo della dignità dei ragazzi e
dei genitori.
La
legge prevede questo arbitrio da parte della Scuola?
Se
protesto probabilmente risolveranno il mio problema ma, per gli
altri che tacciono è giusto che ci sia questa situazione? Tutti gli
anni è sempre la stessa cosa ma poi, l'ora alternativa è stata
fatta regolarmente.
Quest'anno
invece è stata letteralmente azzerata; C’È UNA CONNESSIONE CON
LA RIFORMA SCOLASTICA?
È
possibile questo? che strumenti abbiamo per rivendicare questo
diritto?
Da:
S.A. - giovedì 21 ottobre 2004 11.15
RISPOSTA:
Sì, c'è una connessione; sono gli effetti collaterali della
riforma: alla primaria chi ha introdotto il tutor ha perso ore di
insegnamento (18 in classe e 4 sfumate per le attività di
coordinamento, portfolio e contatti coi genitori e quindi non più
coi ragazzi); in generale, primaria e secondaria, la diminuzione del
curricolo e l'aumento delle opzionali e mensa hanno ridotto al
lumicino le ore di compresenza. Conseguenza la sparizione della
materia di alternativa.
La
scuola comunque può annullare la programmazione di tale materia per
effetto anche di una pronuncia costituzionale che concede studio
assistito, allontanamento dalla scuola, nessuna attività, qualora
non ci sia una richiesta esplicita dei genitori interessati, parere
che la scuola evita di raccogliere col modulo sul non avvalersi,
proponendo trattative individuali caso per caso.
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FAQ:
MANCATA NOMINA SUPPLENTI
Nella scuola elementare di …….. classe 1B l'insegnante
prevalente è assente da 3 settimane per malattia, e manda il
certificato medico di 5 giorni alla volta; IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON
NOMINA ALCUNA SUPPLENTE IN QUANTO AFFERMA CHE I GIORNI DI
MALATTIA NON SONO SUFFICIENTI PER LA NOMINA. All'interno della
scuola è caos e gli alunni vengono continuamente divisi in altre
classi con forti lamentele da parte sia degli insegnanti sia dei
genitori. Volevo chiederVi chiarimenti a tal proposito
Da:
L.B. - venerdì 15 ottobre 2004 9.40
RISPOSTA:
So che da questa mattina nella classe 1^ di suo figlio/a (?)
è arrivata la supplente (richiesta per 15 giorni) e che una
delle altre insegnanti assumerà provvisoriamente il ruolo della
maestra prevalente.
La mancata nomina precedente non era dovuta in alcun modo alla
Dirigente, con cui ho parlato e che capisce benissimo il vs.
disagio, bensì al comportamento scorretto (o perlomeno poco
sensibile) della docente che la dirigente ha più volte
richiamato fino ad indurla ad una richiesta continuativa di assenza
che superasse i fatidici 5 gg.
La dirigente è vs. alleata ed ha fatto il possibile; rivolgetevi a
lei immediatamente per future assenze della maestra.
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FAQ: RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
Una nota
veloce per evidenziare una situazione, che presupponiamo diffusa,
inerente l'ora alternativa all'insegnamento della religione
cattolica. Nostro figlio frequenta il primo anno alla scuola
media inferiore di ….. e come altri allievi, si trova nella
anacronistica situazione di venire "parcheggiato" presso
altri insegnamenti durante l'ora di religione della propria classe.
Aspetti ulteriormente preoccupanti sono la "divisione" tra
allievi diversamente motivati alla scelta (testimoni di Geova,
musulmani, laici - come nel nostro caso) e la totale mancanza di un
percorso disciplinare definito. LA NOSTRA RICHIESTA È DI POTER
AVERE UNA INDICAZIONE SUGLI ASPETTI NORMATIVO-GIURIDICI ATTI A
PERMETTERCI DI DEFINIRE UNA LINEA SULLA QUALE ADDIVENIRE AD UN
RAPPORTO (CHE SPERIAMO COSTRUTTIVO) CON L'ENTE SCOLASTICO, ED IN
PARTICOLARE CON L'ATTUALE DIRIGENTE DEL DISTRETTO. Vi ringraziamo
per ogni utile indicazione che ci vorrete proporre e vi salutiamo
con grande cordialità
Da:
B.P. - domenica 3 ottobre 2004 19.09
RISPOSTA:
La CM 368/85 è la prima
circolare sull'IRC. Essa è significativa perché introduce il
modulo di scelta fra avvalersi o no. Per il resto l'obbligo delle
scuole di offrire a chi non si avvale dell’IRC la scelta fra:
1)
attività didattiche e formative
2)
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza
di personale docente
3)
libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di
personale docente
4)
uscita dalla scuola deriva dalle circolari che escono ogni
anno relative alle iscrizioni, che contengono negli allegati D ed E
rispettivamente la scelta se avvalersi o meno e la scelta delle
attività o l'uscita dalla scuola. È ovvio che tutte le attività
devono essere sotto la vigilanza della scuola. I moduli sono così
dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 1989, 1991 e 92.
Occorre verificare che tali moduli siano correttamente consegnati
integri.
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FAQ:
RELIGIONE / ORE ALTERNATIVE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO CI HA AVVERTITO CHE, CON L’INTRODUZIONE
DELLA RIFORMA, SONO SCOMPARSE LE ORE DI COMPRESENZA; PERTANTO VERRÀ
CANCELLATA PER I NOSTRI BAMBINI L’ORA DI ALTERNATIVA
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. E’ VERO CHE LA
RIFORMA HA QUESTO EFFETTO? COSA POSSIAMO FARE?
Da G.B. - 28/9/2004
RISPOSTA: Per
organizzare la materia di Alternativa all’IRC possono essere
utilizzate:
- ore di
compresenza che, alle elementari, ci sono sempre, anche se
diminuite dopo l'introduzione della Riforma; quindi non è
giustificata la cancellazione dell'alternativa
- il
Dirigente deve poter giustificare la scomparsa di queste ore,
conteggiate e promesse nel POF
- tocca al
Collegio Docenti deliberare i progetti per l'alternativa all'IRC
- il
collegio può/deve fare progetti utilizzando in parte le ore
eccedenti ed in parte anche ore pagate con il fondo d'istituto
Suggerisco
di inviare lettera firmata con richiesta precisa, redatta dal
Comitato genitori, da far pervenire al Collegio Docenti (oltre che
al Consiglio d'Istituto).
I
riferimenti normativi essenziali da citare sono: Testo Unico- DL
297/1994 art.310; C.M. 368/1985
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5
FAQ: PARTECIPAZIONE DEI
GENITORI ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE
LE
ASSEMBLEE DI CLASSE ALLA SCUOLA MEDIA SI EFFETTUANO TRA INSEGNANTI E
4 RAPPRESENTANTI DI CLASSE. VOLEVO CHIEDERE SE È POSSIBILE
EFFETTUARLE CON TUTTI I GENITORI.
Da O.B. - sabato 6 novembre 2004 10.36
RISPOSTA: Per legge è così; se ci si attiene
ai decreti delegati del '74 (legge 416-417/74 ripresa nel DD 297/94
Testo unico per l’istruzione) la composizione del CdC è quella
che Lei indica.
In molte scuole è stato ottenuto, per regolamento interno, che il
CdC sia aperto a tutti; anche in questo caso il diritto di voto (in
caso di votazioni) è riservato ai rappresentanti eletti, mentre il
diritto di parola è a volte concesso a tutti, altre volte no.
La riforma degli OOCC, in varie proposte di legge, prevede il CdC
aperto a tutti, ma è ferma al palo.
In genere un buon CoGe pattuisce almeno col dirigente che:
il CdC sia preceduto da una piccola assemblea di classe in cui i
Rappresentanti sentano la loro componente per fare da portavoce; -
se ci riesce, che il successivo CdC sia aperto a tutti almeno come
uditori - comunque
che venga elaborato un verbale (concordato o visionato fra
rappresentanti dei genitori e coordinatrice/ore di classe) ed
inviato ai genitori della classe.
Fondamentale ottenere che la convocazione della pre-assemblea
di classe venga inoltrata con circolare dalla scuola contestualmente
alla convocazione del CdC - es. alle ore 14,30 ci sarà l'assemblea
dei genitori della 1^ A alle ore 15 il CdC con i rappresentanti
eletti.
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FAQ: SERVIZIO
MENSA
Mia figlia
frequenta la seconda elementare a Palermo. Effettua l'orario dalle 8
alle 14 dal lunedì al venerdì mentre il sabato la scuola è
chiusa. Domanda: LA
SCUOLA HA L'OBBLIGO DEL SERVIZIO MENSA OPPURE NO ? C'è
qualche riferimento normativo in materia ?
Da:
M.G. - mercoledì 27 ottobre 2004 10.39
RISPOSTA:
Certo; la scuola
avrebbe dovuto proporvi un questionario all'atto dell'iscrizione,
con le varie opzioni (27 ore obbligatorie + 3 opzionali/facoltative,
specificando l'orario antimeridiano e pomeridiano, cioè con quanti
e quali rientri). Se non lo ha fatto dovreste mettervi in contatto
col Comitato genitori (se la vs. scuola ne ha uno - altrimenti
riunirvi come rappresentanti di classe), discutere le vostre
esigenze di modifica d'orario, coordinarle in una proposta precisa e
chiedere appuntamento al Dirigente per avanzare la richiesta.
Potreste anche inoltrare una lettera al Presidente del Consiglio
d'Istituto - che è il genitore vs. rappresentante eletto - e
chiedere che tale organismo discuta la vs. richiesta. E' infatti il
Consiglio d'Istituto che delibera l'orario scolastico. E' ovviamente
efficace la vs. richiesta (basata su una precisa legge DL 53/00) se
siete in tanti e/o se siete rappresentativi delle istanze dei
genitori.
Per
la mensa, il riferimento normativo dovreste trovarlo nella LEGGE
REGIONALE N. 14 DEL 3-10-2002 REGIONE SICILIA (Norme per
l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del
diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e
secondarie.) che potete trovare sul sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/
Dovrebbe
però richiamarsi ad una legge precedente. Da noi tale obbligo
(ripeto, assegnato ai Comuni) deriva dalla legge della Regione
Lombardia n.31/80
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3
FAQ: ORARIO
ATTIVITA' OPZIONALI
Essendo
eletti come rappresentanti di classe avremmo alcune questioni da
porvi. ALCUNI
GENITORI DELLA NOSTRA SCUOLA PER I LORI FIGLI HANNO SCELTO SOLAMENTE
LE ORE OBBLIGATORIE E SI SONO COSÌ RITROVATI CON I SEGUENTI ORARI
IL LUNEDÌ DALLE 8.10 ALLE 12.30 MARTEDÌ DALLE 8.10 ALLE 10.30 ED
IL RESTO DEI GIORNI DALLE 8.10 ALLE 12.30.
Inoltre i rientri pomeridiani (lunedì) verranno effettuati a
periodi alterni durante l’anno scolastico. Per esempio fino a
metà dicembre ci saranno i rientri poi verranno sospesi fino al 20
di dicembre ecc. ecc. Chiediamo se come rappresentanti di classe
abbiamo, secondo la nuova riforma, il diritto di contestare la
suddivisioni delle ore sopraesposte. Ci pare strano che di lunedì
questi bambini debbano fare 6 ore e venti minuti di lezioni e poi il
martedì 2 ore! In più i docenti sostengono che nelle ore
obbligatorie non verrà effettuata come materia l’informatica ma
verrà svolta solo ed esclusivamente nelle ore facoltative! E le
nostre perplessità in merito alla questione sono da sottoporre al
Direttore Didattico o direttamente al corpo docenti? Vi
ringraziamo anticipatamente!
Da:
P.M. - lunedì 25 ottobre 2004 13.40
RISPOSTA:
La libertà di organizzare l'orario obbligatorio (e facoltativo) è
assegnata alla scuola e al suo collegio docenti sia dalla legge
275/99 (Autonomia scolastica), sia dalla legge 53/03 (Riforma della
scuola): la scuola può definirlo in base al suo POF (piano
dell'offerta formativa) come meglio crede ed in funzione di ciò che
considera interesse didattico e pedagogico. La legge di riforma poi
sottolinea (nel Decreto attuativo 59/04 e nella Circolare
applicativa 29/04, che le ore opzionali non devono collocarsi tutte
al pomeriggio, ma far parte in modo organico del curricolo. Inoltre
tutte le norme citate parlano di orario annuale e quindi legittimano
qualsiasi organizzazione modulare, per periodi diversi nell'anno.)
La
vs. scuola quindi si è comportata legittimamente. È però ovvio
che, nel tener conto delle richieste quantitative delle famiglie, la
scuola doveva anche tener conto delle conseguenze pratiche che un
certo orario crea: trasporto, uscita differenziata.
Soprattutto
doveva render consapevoli i genitori PRIMA della scelta.
Per
questo tipo di problemi pratici, molte scuole hanno optato per una
collocazione oraria delle attività opzionali/facoltative o al
pomeriggio o al sabato (in questo contravvenendo le indicazioni
stesse della riforma).
La
vs. scuola ha evidenziato con la sua scelta l'assurdità di una
riforma che da una parte lascia libertà di scelta alle famiglie e
dall'altra dichiara che le ore O/F non sono un doposcuola
aggiuntivo.
Per
riaffrontare il problema, come rappresentanti di classe dovreste:
- raccogliere
i disagi espressi dalle famiglie (però provando anche a
discutere con loro le motivazioni di una scelta che chiede meno
scuola e meno opportunità formative)
- portarle
al Dirigente (è lui il presidente del Collegio Docenti che ha
preso la decisione) chiedendogli un appuntamento
- sarebbe
bene che portaste il problema anche al Comitato Genitori se è
presente nella vs. scuola (di che scuola si tratta? Non me lo
avete segnalato) perché potreste scoprire che riguarda altre
classi, che lo stanno già affrontando
Per
quanto riguarda l'informatica invece, la riforma ne garantisce
l'insegnamento a tutti, in orario obbligatorio, quindi non può
essere collocata solo in orario aggiuntivo. Come laboratorio
aggiuntivo la scuola può offrire degli approfondimenti, ma non può
privare il curricolo di questa che non è considerata una disciplina
a sé, ma deve essere garantita come modalità trasversale a varie
discipline.
Probabilmente
i docenti, non riuscendo a garantirla in modo operativo (coi bambini
che lavorano davvero sui computer) o per problemi di carenza nel
laboratorio o per impossibilità a formare piccoli gruppi (la
riforma ha diminuito le ore di compresenza a disposizione dei
docenti) si sono sentiti costretti a fare questa scelta che comunque
non è corretta.
Come
rappresentanti dovete fare il portavoce di tutti i genitori della
classe, ma dovete anche capire le ragioni della scuola e far capire
alle famiglie che la scuola non può essere un servizio a richiesta
individuale che accontenta tutte le richieste, a prescindere dal
loro significato educativo e pedagogico.
La
scuola con meno ore impedisce un apprendimento in tempi distesi e
con didattiche personalizzate.
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FAQ: RELIGIONE ORE ALTERNATIVE
IL DIRIGENTE HA
ELIMINATO LE ORE DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA PERCHÈ, PER LA RIFORMA MORATTI, NON CI SONO ORE DI
COMPRESENZA PER ATTUARLE
DA:
G.B.
RISPOSTA:
Ore di
compresenza alle elementari ce ne sono sempre, anche se poche ed
anche dopo l'introduzione della Riforma e quindi non è giustificata
la cancellazione dell'alternativa.
Il
Dirigente deve poter giustificare la scomparsa di queste ore,
conteggiate e promesse nel POF e tocca al Collegio Docenti
deliberare i progetti per l'alternativa all'IRC.
Il
collegio può/deve fare progetti utilizzando in parte le ore
eccedenti ed in parte anche ore pagate con il fondo d'istituto
Si
consiglia di inviare lettera firmata con richiesta precisa e far
redigere il documento dal Comitato genitori da far pervenire al
Collegio Docenti (oltre che al Consiglio d'Istituto).
I
riferimenti normativi essenziali da citare sono: Testo Unico- DL
297/1994 art.310; C.M. 368/1985;
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FAQ: ESPERTI STRUMENTO MUSICALE
LA SCUOLA PUÒ
ORGANIZZARE ORE DI STRUMENTO MUSICALE ASSUMENDO ESPERTI?
Da:
A.S. - 27 settembre 2004 17.54
RISPOSTA:
Con la riforma l'educazione musicale nel curricolo delle primarie
(ex-elementari) resta affidata ai docenti con questa competenza e
alle primarie (ex-medie) ai docenti con qualifica.
Tutte
le scuole con curvatura musicale hanno poi l'insegnamento dello
strumento per cui si avvalgono di esperti assunti con contratto di
prestazione d'opera.
La
loro assunzione è deliberata dal Consiglio d'istituto e quindi tali
esperti devono/possono inoltrare il loro curricolo alle Dirigenze
delle singole scuole che scelgono - su progetti - in base a criteri
che per ora sono legati alla loro valutazione, ma che presto
dovrebbero essere normati da un preciso provvedimento ministeriale.
La
Regione Lombardia sta emanando criteri in merito e ci saranno a
breve trattative sindacali per il loro trattamento economico.
Al
di là dell'insegnamento dello strumento, è possibile che le scuole
introducano percorsi aggiuntivi di educazione musicale nelle attività
opzionali/facoltative, se richieste dai genitori e se non in
possesso di risorse nel loro organico e possono far ricorso a
specialisti esterni: veda il regolamento contabile delle scuole
autonome all'art. 40 e l'art.10 comma 4 del Decreto attuativo della
riforma Moratti. Ovviamente devono avere risorse in bilancio o far
digerire ai genitori l'idea che tali attività siano a pagamento.
Sperando
di aver risposto al suo quesito, porgo cordiali saluti e resto a
disposizione per ulteriori chiarimenti.
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Dati
sottoposti alla norma della legge 675/1996 art.27 comma 1
(trattamento dei dati personali)
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