SPORTELLO GENITORI della CGIL di Bergamo
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assegni di mantenimento 
da versare nei casi di separazione o divorzio
risposte ai quesiti ricevuti per mail

 

 

QUESITO 15 MARZO 2010

Buongiorno, desideravo avere informazioni sul fatto che mia figlia quest’anno compirà 18 anni, come dovrò comportarmi con il mantenimento. Cioè mi spiego meglio: dovrò sempre fare l’aggiornamento ISTAT? Dovrò sempre versare l’assegno di mantenimento o invece una somma fissa che sostituisce l’assegno di mantenimento come nuova formula per il futuro? Per quanto tempo dovrò ancora versare, visto che lo stipendio ormai è sempre la stessa cifra  e non vi saranno ahimè aumenti, quindi come dovrò comportarmi?
Premetto che tutti gli altri oneri fissi sono sempre stati assolti puntualmente : spese mediche, scuola ecc…
Resto in attesa di un vostro riscontro distinti saluti 


RISPOSTA
Non ci sono norme certe e sicure in materia. Come avrà visto sui giornali nelle scorse settimane ha fatto scalpore il caso di un padre costretto a pagare ancora gli alimenti ad un figlio più che trentenne.
Quel che è sicuro è che lei non può sospendere il versamento degli assegni e la loro automatica rivalutazione Istat.
Potrà sospenderli solo quando la figlia avrà raggiunto una propria indipendenza economica.
È possibile però fare altre cose:
 a) chiedere al tribunale una revisione dell’importo. Se sono mutate le condizioni (ad esempio un lavoro meno remunerato, un lungo periodo di cassa integrazione o licenziamento....) oppure se la madre ha maggiori disponibilità che la mettono in grado di far fronte meglio che in passato al problema
 b) versare l’assegno direttamente alla figlia, ma su sua (=della figlia) esplicita richiesta scritta. In questo caso ci potrebbe essere un accordo con la figlia per un diverso importo.
Quel che è sicuro è comunque che lei non può sospendere unilateralmente il versamento dell’assegno ma deve intervenire o una decisione del giudice o un nuovo accordo tra voi.
Cordiali saluti.

[or amb 20 marzo 2010]

 

 
 

QUESITO 21 GENNAIO 2010

Buongiorno,
consulto da qualche anno il vostro sito con gli utili aggiornamenti degli indici ISTAT.
Purtroppo l'assegno di mantenimento per mio figlio non viene rivalutato da un paio d'anni dal padre, malgrado sia previsto nell'atto di divorzio e gli è stato fatto presente.
Come si può agire in questo caso? La rivalutazione deve essere pretesa entro un determinato periodo oppure ad un certo punto "cade in prescrizione"?
Vi ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

RISPOSTA
Purtroppo ci sono poche alternative. O l'assegno viene pagato regolarmente o si accede al Tribunale per far rispettare il vincolo. Prima di ricorrere ad avvocati è forse utile fare un ultimo tentativo con una raccomandata (con avviso di ricevimento) di diffida nella quale si invita a pagare e si preannuncia che in caso contrario si inizierà una vertenza legale. Per fare la raccomandata non c'è bisogno di andare da avvocati (che si fanno pagare), può scriverla anche lei senza problemi.

Le allego l'articolo del Codice Civile secondo il quale la prescrizione è di 5 ANNI (v. punto 2 dell'elenco).
[or amb 15 febbraio 2010]

Codice Civile
c.c. art. 2948. Prescrizione di cinque anni.

Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari [c.c. 433, 443, 445];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639];
4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960];
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [c.c. 1751, 2118, 2120].

 

 
     

 

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