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GENITORI
della CGIL di Bergamo e-mail: SportelloGenitoriBergamo@cgil.lombardia.it |
| Pubblicati
dall’ISTAT gli indici per la rivalutazione degli assegni di mantenimento da
versare nei casi di separazione o divorzio +1,7% per il 2007 |
Programma Excel per
il calcolo della rivalutazione ISTAT. Scarica il file (NB il foglio di calcolo contiene macro; all'apertura rispondere Sì alla domanda "Attiva macro"). |
L’ISTAT ha pubblicato il Comunicato annuale relativo al costo della vita nel 2007 (G.U. n. 26 del 31.01.2008).
Il
valore medio annuo del 2007 è 130; nel 2006 è stato di 127,8; la differenza è
quindi di 2,2 che, rapportata a 100, diventa +1,7%.
Gli assegni di mantenimento (nei casi di
separazione, divorzio o altro) vanno quindi rivalutati, a partire dal 1°
gennaio 2008, dell’1,7%. In pratica basta moltiplicare per 1,017 l’importo
del 2007.
Ricordiamo che il dato su cui calcolare la rivalutazione è il dato medio annuo
dell’indice dei prezzi medi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Ecco i dati degli ultimi anni:
|
anno |
Indice medio annuo |
Differenza con l’anno precedente |
Differenza rapportata a 100 |
note |
|
2000 |
112,1 |
2,8 |
2,6% |
Dal 1.1.01 gli assegni del 2000 vanno rivalutati del 2,6% |
|
2001 |
115,1 |
3 |
2,7% |
Dal 1.1.02 gli assegni del 2001 vanno rivalutati del 2,7% |
|
2002 |
117,9 |
2,8 |
2,4% |
Dal 1.1.03 gli assegni del 2002 vanno rivalutati del 2,4% |
|
2003 |
120,8 |
2,9 |
2,5% |
Dal 1.1.04 gli assegni del 2003 vanno rivalutati del 2,5% |
|
2004 |
123,2 |
2,4 |
2,0% |
Dal 1.1.05 gli assegni del 2004 vanno rivalutati del 2% |
|
2005 |
125,3 |
2,1 |
1,7% |
Dal 1.1.06 gli assegni del 2005 vanno rivalutati del 1,7% |
|
2006 |
127,8 |
2,5 |
2,0% |
Dal 1.1.07 gli assegni del 2006 vanno rivalutati del 2% |
|
2007 |
130,0 |
2,2 |
1,7% |
Dal 1.1.08 gli assegni del 2007 vanno rivalutati dell’1,7% |
Presso lo Sportello Genitori della Cgil di Bergamo è attivo un servizio di
consulenza e assistenza sull’argomento (per fissare l’appuntamento:
035.3594380).
Informazioni fiscali
La Legge Finanziaria 2008 ha previsto due importanti novità. Una riguarda chi ha almeno quattro figli; in questo caso si ha diritto ad una ulteriore detrazione d’imposta di 1.200 euro (da ripartirsi tra i genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice).
L’altra novità riguarda uno sconto fiscale (detrazione d’imposta da 1255 a 1725 euro, secondo il reddito) per l’ex coniuge che riceve un assegno periodico (NB. È detraibile solo l’assegno per l’ex coniuge, non quello per i figli).
I genitori non coniugati sono equiparati ai genitori separati e per loro valgono le medesime norme in materia di detrazioni fiscali: quindi anche per loro, in assenza di disposizioni del giudice, le detrazioni vanno suddivise al 50% tra i due genitori.
Nella legge finanziaria dell’anno scorso (2007) era già inclusa la norma che prevedeva l’obbligo di indicare nel mod. 730 il codice fiscale dell’ex coniuge cui gli assegni sono destinati (NB si parla sempre degli assegni per il coniuge, quelli per i figli non sono deducibili; se il provvedimento del giudice non distingue tra l’ammontare destinato ai figli e quello destinato all’ex coniuge, la somma va suddivisa al 50%).
In ogni caso, al momento della compilazione del mod. 730 è bene chiedere consiglio al Centro di Assistenza Fiscale che compila la dichiarazione.
Bergamo,
25 gennaio 2008.
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