SPORTELLO GENITORI della CGIL di Bergamo
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Pubblicati dall’ISTAT gli indici per la rivalutazione degli assegni di mantenimento da versare nei casi di separazione o divorzio
+1,7% per il 2007
Programma Excel per il calcolo della rivalutazione ISTAT.
 Scarica il file (NB il foglio di calcolo contiene macro; all'apertura rispondere Sì alla domanda "Attiva macro").

 

 

L’ISTAT ha pubblicato il Comunicato annuale relativo al costo della vita nel 2007 (G.U. n. 26 del 31.01.2008).

Il valore medio annuo del 2007 è 130; nel 2006 è stato di 127,8; la differenza è quindi di 2,2 che, rapportata a 100, diventa +1,7%.
Gli assegni di mantenimento (nei casi di separazione, divorzio o altro) vanno quindi rivalutati, a partire dal 1° gennaio 2008, dell’1,7%. In pratica basta moltiplicare per 1,017 l’importo del 2007.
Ricordiamo che il dato su cui calcolare la rivalutazione è il dato medio annuo dell’indice dei prezzi medi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Ecco i dati degli ultimi anni:

 

anno

Indice medio annuo

Differenza con l’anno precedente

Differenza rapportata a 100

note

2000

112,1

2,8

2,6%

Dal 1.1.01 gli assegni del 2000 vanno rivalutati del 2,6%

2001

115,1

3

2,7%

Dal 1.1.02 gli assegni del 2001 vanno rivalutati del 2,7%

2002

117,9

2,8

2,4%

Dal 1.1.03 gli assegni del 2002 vanno rivalutati del 2,4%

2003

120,8

2,9

2,5%

Dal 1.1.04 gli assegni del 2003 vanno rivalutati del 2,5%

2004

123,2

2,4

2,0%

Dal 1.1.05 gli assegni del 2004 vanno rivalutati del 2%

2005

125,3

2,1

1,7%

Dal 1.1.06 gli assegni del 2005 vanno rivalutati del 1,7%

2006

127,8

2,5

2,0%

Dal 1.1.07 gli assegni del 2006 vanno rivalutati del 2%

2007

130,0

2,2

1,7%

Dal 1.1.08 gli assegni del 2007 vanno rivalutati dell’1,7%


Presso lo Sportello Genitori della Cgil di Bergamo è attivo un servizio di consulenza e assistenza sull’argomento (per fissare l’appuntamento: 035.3594380).

 

Informazioni fiscali

La Legge Finanziaria 2008 ha previsto due importanti novità. Una riguarda chi ha almeno quattro figli; in questo caso si ha diritto ad una ulteriore detrazione d’imposta di 1.200 euro (da ripartirsi tra i genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice).

L’altra novità riguarda uno sconto fiscale (detrazione d’imposta da 1255 a 1725 euro, secondo il reddito) per l’ex coniuge che riceve un assegno periodico (NB. È detraibile solo l’assegno per l’ex coniuge, non quello per i figli).

I genitori non coniugati sono equiparati ai genitori separati e per loro valgono le medesime norme in materia di detrazioni fiscali: quindi anche per loro, in assenza di disposizioni del giudice, le detrazioni vanno suddivise al 50% tra i due genitori.

Nella legge finanziaria dell’anno scorso (2007) era già inclusa la norma che prevedeva l’obbligo di indicare nel mod. 730 il codice fiscale dell’ex coniuge cui gli assegni sono destinati (NB si parla sempre degli assegni per il coniuge, quelli per i figli non sono deducibili; se il provvedimento del giudice non distingue tra l’ammontare destinato ai figli e quello destinato all’ex coniuge, la somma va suddivisa al 50%).

In ogni caso, al momento della compilazione del mod. 730 è bene chiedere consiglio al Centro di Assistenza Fiscale che compila la dichiarazione.

 

 Bergamo, 25 gennaio 2008.

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