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Una delle prime sentenze
sul tema
RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER I
SOMMINISTRATI A TEMPO INDETERMINATO CON INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ
Il ricorso presentato da
NIDIL-CGIL e INCA di Bergamo nel 2010
Con una sentenza
pronunciata dal Tribunale del Lavoro di Bergamo il 2 febbraio
scorso si è conclusa una delle prime cause avviate contro l’INPS per
la mancata erogazione degli assegni al nucleo familiare a lavoratori
somministrati a tempo indeterminato nei periodi in cui non si
trovino in “missione” per le agenzie.
La vicenda su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi è
quella di un lavoratore di 44 anni di nazionalità albanese.
Assunto in somministrazione a tempo indeterminato da un’agenzia di
lavoro, fino al giugno 2009 ha ricevuto regolarmente gli assegni al
nucleo familiare. Poi, dal mese di luglio non gli sono più stati
versati, dal momento che l’agenzia non lo stava facendo lavorare e
visto che riceveva la cosiddetta “indennità di disponibilità” (cioè
la quota corrisposta al somministrato assunto a tempo indeterminato
versata durante i periodi in cui non si trovi in missione).
Nell’ottobre del 2009 NIDIL-CGIL e INCA CGIL hanno chiesto per
iscritto all’INPS di Bergamo il pagamento degli assegni al
lavoratore, “ricordando che il lavoratore è regolarmente in forza
con l’agenzia (…) e che sull’indennità di disponibilità
contrattuale sia il lavoratore che l’agenzia per il lavoro versano
la contribuzione previdenziale piena prevista dalla legge”.
Qualche mese dopo, in una nota del maggio 2010, l’INPS nazionale ha
sottolineato, invece, che “l’Ufficio legislativo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato in merito dallo
Scrivente (INPS, appunto), ha precisato che l’assegno per il nucleo
familiare deve essere computato in ragione del lavoro effettivamente
svolto”.
NIDIL-CGIL e INCA CGIL di Bergamo, continuando ad essere di parere
diverso, hanno successivamente presentato contro l’INPS un
ricorso depositato il 3 settembre 2010. In esso
l’indennità viene definita “intrinsecamente retributiva”. Per la
CGIL la causa è stata seguita dall’avvocato Loredana Baschenis.
La sentenza pronunciata il 2 febbraio sostiene che “il ricorso è
fondato e deve, pertanto, essere accolto (…). L’INPS fa riferimento
al dettato della legge, la quale chiede la corrispettività della
prestazione: richiama in particolare l’art. 59 del TU 797 del 1955
(…). … bisogna però interpretare il senso logico sulla base delle
fondamentale considerazione che all’epoca dell’entrata in vigore
della norma (1955) un istituto quale somministrazione odierna non
era nemmeno immaginato. Si tratta di un istituto intervenuto
tanto tempo dopo in un clima culturale e sociale profondamente
mutato. (…) Esso (l’assegno familiare ndr) è dovuto anche quando
il lavoratore somministrato percepisce solo il pagamento
dell’indennità per essere in attesa di occupazione, in quanto in
ogni caso dipendente da un datore di lavoro (agenzia) e
giuridicamente occupato”.
“E’ una sentenza importante e sancisce la correttezza della
nostra interpretazione delle norme sul tema” ha detto oggi
Giuseppe Errico, segretario generale di NIDIL-CGIL di Bergamo.
“Ciò che è rilevante è che la norma del 1955 ottiene oggi una
lettura da parte del Giudice tenendo conto della complessità del
mercato del lavoro e delle particolarità dell’assunzione come
lavoratore somministrato a tempo indeterminato”.
Bergamo, martedì 14 febbraio 2012
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