|
In
questi giorni il Centro Destra che governa in Regione Lombardia è
impegnato in una capillare campagna mediatica contro il Governo Nazionale,
reo di aver impugnato alla Corte Costituzionale la Legge Regionale n. 19
sulla Formazione Professionale.
Negli organi collegiali delle scuole, in ogni Consiglio Comunale e persino
in ogni circoscrizione di quartiere vengono presentate mozioni o ordini
del giorno di condanna del Governo che bloccherebbe il percorso
riformatore e federalista con il quale la Regione Lombardia rinnoverebbe e
migliorerebbe il settore della Formazione Professionale.
Il Presidente Formigoni ci ha già abituati a campagne di questo tipo, ad
esempio sul tema della sanità. Lo schema è sempre lo stesso: invadere
competenze non sue, forzare gli assetti istituzionali e il delicato
sistema degli equilibri tra competenze esclusive e concorrenti,
presentarsi come vittima dello stato centralista e prevaricatore,
appellarsi alla piazza e al “popolo”, promuovere campagne
propagandistiche in cui i contenuti di merito passano in secondo piano e
prevalgono i toni propagandistici e le semplificazioni populiste.
E mentre invade competenze non sue, lascia nell’abbandono e nel degrado
quel che invece dovrebbe curare. È proprio il caso della Formazione
Professionale. La Regione dovrebbe rendere conto del disastro provocato in
questo settore. Formigoni aveva ereditato un sistema di Centri di
Formazione Professionale, pubblici e privati accreditati, apprezzato e
affidabile, ben diffuso sul territorio, produttivo ed efficiente,
integrato col mondo del lavoro e dialogante col sistema di istruzione e
con gli Enti Locali. Questo sistema è stato semplicemente distrutto. Ora
c’è una miriade di erogatori che nascono e muoiono come funghi, di
scarsa o dubbia affidabilità. Non c’è più certezza di programmazione;
ogni anno non si sa su quante risorse si può contare e di conseguenza il
personale stabile è stato sostituito da precari; si vive nell’attesa di
bandi di concorso che esasperano gli aspetti burocratici e spingono gli
enti accreditati a competere non già sulla qualità del prodotto
formativo quanto nella ricerca di legami con settori della maggioranza per
assicurarsi comunque le risorse e creando così una inedita dipendenza
politico clientelare. Non c’è più un corso di qualifica per
lavoratori, sono falcidiati i corsi di formazione al lavoro per i
disabili. Tutte le risorse sono rivolte a far concorrenza all’istruzione
professionale con i percorsi triennali ora prolungati fino a cinque anni.
Così si è arrestato e annullato il processo che, a partire dagli anni
’90, aveva portato la Formazione Professionale lombarda a specializzarsi
e ad attestarsi su percorsi alti di qualità (post diploma, post laurea,
formazione continua).
È questo il contesto in cui la Regione ha approvato la Legge Regionale n.
19/2007. Ancor prima della sua approvazione, sono stati spesi 500mila euro
in propaganda con manifesti di sei metri per cinque in ogni città. Soldi
del Fondo Sociale Europeo, che avrebbero dovuto essere impiegati in
attività formativa e di sviluppo e invece sono stati impiegati in una
campagna di contrapposizione al Governo nazionale presentando la
Formazione Professionale come un’alternativa al sistema scolastico (il
famoso sistema “duale” della Riforma Moratti). Una costruttiva
battaglia politica dell’opposizione di centro sinistra in Consiglio
Regionale aveva di molto attenuato queste caratterizzazione favorendo,
invece, l’integrazione dei due mondi. Ciononostante nel testo finale
approvato sono rimasti ancora molti aspetti di incerta o dubbia legittimità.
Ed è proprio qui che è intervenuta l’impugnativa del Governo con il
rinvio alla Corte Costituzionale.
Le obiezioni di merito riguardano l’intervento su materia di esclusiva
competenza nazionale (l’obbligo scolastico e l’assegnazione delle
relative risorse), la certificazione dei titoli per la prosecuzione degli
studi e per l’accesso alle professioni (chiunque capisce che bisognava
aspettare una definizione comune con le altre regioni e il governo
altrimenti un titolo conseguito a Bergamo non è valido a Parma o Novara)
e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) che
devono attenersi alla definizione di livelli essenziali stabiliti
nazionalmente. Non mancano nemmeno delicate materie come la gestione del
personale che, nel settore dell’istruzione, deve essere assunto per
concorso (è un vincolo costituzionale).
Ora Formigoni fa la vittima e accusa il Governo nazionale di mettere a
repentaglio la prosecuzione dei corsi triennali regionali nei quali si può
assolvere l’obbligo scolastico. Ma non è vero. L’impugnativa alla
Corte Costituzionale non sospende le attività in corso. La vera minaccia
su quei corsi è proprio la pubblicità negativa promossa dalla Regione,
il clima di incertezza che sta determinando e che ha costretto la Regione
stessa e i CFP a pubblicare (a pagamento) annunci di un’intera pagina
sui quotidiani per rassicurare gli utenti e scongiurare il crollo delle
iscrizioni.
Le mozioni presentate nelle scuole e nei Consigli Comunali, quindi, vanno
respinte con forza. Casomai vanno approvati ordini del giorno che invitano
la Regione a concordare, in sede di Conferenza Stato Regioni e comunque
attraverso i canali istituzionali, percorsi condivisi di integrazione tra
sistema di istruzione e sistema della formazione professionale, evitando
dannose contrapposizioni. La Regione va anche pressantemente invitata ad
assolvere ai propri compiti, cominciando con l’assicurare la continuità
ai corsi di formazione al lavoro per disabili, corsi che proprio in questi
giorni stanno subendo un drastico ridimensionamento che si configura come
una condanna all’esclusione e alla marginalità per le fasce più
deboli.
Bergamo, 29 ottobre 2007.
(or. amb.)
-------------------------------------------
PER
SAPERNE DI PIU’
ALLEGATO
1: testo della Legge Regionale.
Scaricabile dal web della Cgil all’indirizzo:
http://www.cgil.bergamo.it/cdl/dipartimento_welfare/2007/lr_fp/32suppl_LR_FP.pdf
ALLEGATO
2: CONSIGLIO DEI MINISTRI, testo dell’impugnativa alla Corte
Costituzionale
Norme
sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.
(06-08-2007)
Regione:
Lombardia
Estremi: legge n.19 del 06-08-2007
Bur: n. 32 del 09-08-2007
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del: 28-09-2007 / Impugnativa
Motivi dell'impugnativa: La legge in esame
disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Nella compiuta regolamentazione la Regione eccede dai propri compiti
invadendo la competenza statale in materia di istruzione. Infatti, i
principi fondamentali e le norme generali in materia di istruzione sono
riservati allo Stato che ne deve garantire una uniforme disciplina
sull'intero territorio nazionale e tra essi non può che essere ricompreso
l'obbligo di istruzione, essendo espressione di livelli essenziali delle
prestazioni, uniformi sul territorio nazionale. Pertanto, già l'art. 1,
comma 2, della legge regionale e l'attuazione ad esso data dagli articoli
seguenti risulta in contrasto con la normativa statale vigente (in
particolare con le recenti modifiche apportate dalla l. n. 296/2006 e
dalla l. n. 40/2007). A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale, con
la sentenza n. 279 del 2005 ha affermato, in relazione ai ricorsi
presentati dalle Regioni avverso il d. lgs. n. 59/2004( cd. Legge Moratti),
il necessario rispetto del principio di leale collaborazione e degli
accordi Stato-Regioni, trattandosi di materie dove sussiste un inevitabile
intreccio di competenze rimesse allo Stato e alle Regioni, ed in tal senso
si sono mosse le modifiche apportate alla legislazione statale. Di
conseguenza, l'aver la Regione disciplinato unilateralmente senza tener
conto o in assenza di accordi Stato-Regioni rende le seguenti disposizioni
illegittime costituzionalmente. In particolare: 1) l'art. 10, riguardante
il sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di
frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale, stabilendo
unilateralmente i livelli di corrispondenza delle certificazioni
rilasciate rispetto alle diverse tipologie di percorsi, in assenza di una
previa definizione a livello nazionale di regole, standards e modalità
per effettuare tale riconoscimento, eccede dalla competenza regionale ed
incide sulla competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma,
lett. m) cost., circa la determinazione di standards uniformi su tutto il
territorio nazionale. 2) Gli artt. 11 e art. 14, comma 2, nel permettere a
tutti i giovani che hanno concluso il primo ciclo di iscriversi ai
percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle
strutture formative accreditate presso la Regione, eccedono dalla
competenza attribuita alla Regione in materia di istruzione, ai sensi
dell'art. 117, secondo e terzo comma,Cost. e in particolare: - sono in
contrasto con le norme generali in materia di istruzione di cui all'art.
1, commi 622 e 624 della l. n. 296 del 2006, secondo le quali i giovani
che hanno concluso il primo ciclo possono adempiere l'obbligo di
istruzione solo se frequentano, nella fase transitoria, i percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28
del d. lgs. n. 226 del 2005 e, a regime, i percorsi e progetti, concordati
tra Stato e regioni, realizzati da strutture formative inserite in un
elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica istruzione
secondo criteri predefiniti, sentita la Conferenza Stato-Regioni; - non
tengono conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quinquies, del d.
l. n. 7 del 2007 (aggiunto dalla legge di conversione n. 40 del 2007) che
modifica la configurazione del sistema del secondo ciclo, prevedendo l'
emanazione di linee guida, da definire in sede di Conferenza Unificata,
che stabiliscono raccordi organici tra i percorsi degli istituti tecnici e
di quelli professionali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali di competenza delle Regioni, prevedendo l'istituzione di un
apposito repertorio nazionale; - disciplinano i percorsi di istruzione e
formazione professionale in assenza della previa definizione in Conferenza
Stato - Regioni degli aspetti che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.
lgs. n. 226 del 2005, costituiscono il necessario presupposto della
disciplina specifica stabilita da ciascuna Regione. Analoghe censure
valgono anche per l'art. 30, comma 3, il quale, prevedendo, che i percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della l.
n. 144/1999 rientrino nel sistema di istruzione e formazione
professionale, contrasta sia con lo stesso art. 69 che colloca gli IFTS
nell'ambito della integrata superiore e quindi nella formazione
post-secondaria, sia con l'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006 -
che richiede che il sistema IFTS sia organizzato sulla base di apposite
linee guide previa intesa con la Conferenza Unificata - sia con l'art.13,
comma 2, della legge 40/2007, secondo il quale le Regioni
"concorrono" alla realizzazione dei "poli
tecnico-professionali", nel rispetto quindi della normativa statale
citata. 3) l'art. 18, che riguarda la formazione abilitante, prevedendo
percorsi formativi regionali validi ai fini dell'abilitazione
professionale, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., violando il
principio fondamentale in materia di "professioni" secondo il
quale la competenza ad individuare i titoli abilitanti per l'esercizio
delle professioni spetta esclusivamente allo Stato (in tal senso si è
pronunciata in più occasioni la Corte Costituzionale - cfr., tra le
altre, sentenze nn. 300/2007, 40 e 153 /2006- e si è espresso il d. lgs.
n. 30 del 2006). 4) l'art. 24, che denomina unilateralmente
"istituzioni formative" determinati soggetti che erogano i
percorsi di istruzione e formazione professionale ed attribuisce loro la
personalità giuridica e l'autonomia statutaria, didattica, di ricerca,
organizzativa, amministrativa e finanziaria risulta in contrasto con
l'art. 15, comma 4, del d. lgs n. 226/2005, che, a tali fini, prevede
l'emanazione di un regolamento che definisca i livelli essenziali delle
prestazioni riguardanti le istituzioni scolastiche. Con ciò risulta in
contrasto con il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le
Regioni. A ciò aggiungasi che l'art. 24, comma 6, che stabilisce anche
per le istituzioni scolastiche rientranti nel sistema di istruzione e
formazione professionale una particolare disciplina sul reclutamento del
personale docente e non docente, si pone in contrasto con la normativa
nazionale (legge n. 3 maggio 1999 n. 124, e in particolare artt. 1, 2, 3,
6, 11) e con il regime di contrattazione collettiva, esulando dalla
competenza regionale tale disciplina. 5) l'art. 28, che prevede un
meccanismo automatico di determinazione delle risorse in base al criterio
della quota capitaria, invade la competenza esclusiva statale in ordine
alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate
all'attuazione dell'obbligo di istruzione; risultando altresì in
contrasto con l'art. 137 del d.lgs n. 112/98 che rimette allo Stato le
funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle
istituzioni scolastiche, nonché con la legge n. 440/97 recante
"Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". Alla luce
di quanto rilevato, poiché la legge eccede i limiti di competenza
assegnati alla Regione in materia di istruzione invadendo la competenza
statale, in violazione degli artt. 33 e 117, commi 2 e 3, della
Costituzione, nonché in contrasto con il principio di leale
collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le Regioni ai
sensi degli artt. 117 e 118 Cost., si ritiene di proporre giudizio di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 127 Cost.
ALLEGATO
3: Le motivazioni del Centro Sinistra in Consiglio Regionale
Lettera
aperta dei Consiglieri Carlo Spreafico e Sara Valmaggi dell’Ulivo
regionale
sulla
L.r. n. 19/2007:
“Norme
sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”
Nel corso della discussione che ha portato alla L.r. 19/2007: “Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
abbiamo ottenuto la modifica di 19 articoli del testo originario della
Giunta con un cambio consistente dell’impostazione dell’impianto
legislativo che nella versione iniziale assomigliava molto a una
dichiarazione ideologica di intenti non praticabile con la legislazione e
la Costituzione Italiana in vigore.
E’ evidente che il testo finale rappresenta una mediazione tra due
differenti PdL (il nostro e quella della Giunta) che abbiamo ritenuto
buona anche se non sono stati accolti alcuni importanti nostri emendamenti
che avrebbero evitato equivoci interpretativi e contrapposizioni
istituzionali.
Come noto questa legge è particolarmente delicata in quanto è uno dei
primi tentativi, sull’applicazione del nuovo Titolo V della
Costituzione, di regolamentare insieme una materia di competenza esclusiva
della Regione, come la formazione professionale e una materia di
competenza parzialmente concorrente tra Regione e Stato, come
l’istruzione (è noto che su quest’ultimo tema la competenza è in
gran parte esclusiva dello Stato).
Stiamo facendo da banco di prova su un tema tanto sensibile che non è
stato affrontato nelle precedenti rispettive legislature nazionali e
regionali nonostante la sintonia politica dell’epoca tra le coalizioni
di Governo a Roma e a Milano.
La novità della L.r. n. 19 è l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione a 16 anni anche con la formazione professionale svolta dalle
strutture formative accreditate in base a criteri definiti dal Ministero
di concerto con le Regioni, così da garantire ai giovani utenti standard
adeguati su tutto il territorio nazionale, anche in vista
dell’eventualmente proseguimento degli studi, e ai sistemi di formazione
professionale regionali (costituiti in gran parte da organismi privati) la
necessaria integrazione delle risorse.
Tutto questo è stato possibile per la prima volta in Italia grazie ai
commi 622 e 624 della legge n. 296/2006 (finanziaria), proposti e
difesi con forza dal Ministro Fioroni anche per rimediare ai pesanti vuoti
normativi lasciati dall’incapacità del Governo precedente di dare
attuazione alla propria legge di riforma (la legge Moratti).
Senza questa novità la Legge regionale avrebbe dovuto limitarsi a
riordinare il precedente sistema di FP senza aggiungere nulla.
L’altro aspetto rilevante riguarda il tema dell’istruzione
professionale cioè degli Istituti Professionali di Stato e relativo
diploma di scuola media superiore che consente di accedere all’università.
Mentre è evidente la competenza della Regione sull’istruzione
professionale, non è mai stato definito come attuarla. Noi avevamo
proposto (c. 2 dell’art. 1 del nostro PdL) di fare una successiva legge
regionale specifica, previo accordo col Governo. Esattamente come si sta
facendo su altre materie oggetto di discussione sul tavolo del federalismo
che comincerà i lavori il 26 ottobre.
Questa nostra proposta non è stata accolta, anzi a giugno, nel pieno
della discussione sui due PdL, la Giunta ha deciso di ricorrere alla Corte
Costituzionale contro il Governo sulle più recenti norme nazionali in
tema di istruzione.
Preso atto di questa scelta , in fase di approvazione in aula della L.r.
19 abbiamo, inutilmente, proposto di votare un odg che invitasse la Giunta
a privilegiare il dialogo istituzionale alla contrapposizione (sarebbe
stato il naturale coronamento di una legge sostanzialmente condivisa),
rinviando i contenziosi aperti ad un apposito tavolo negoziale insieme
alle altre Regioni interessate al tema.
Del resto eravamo arrivati alla legge con una consultazione diffusa che
aveva coinvolto tutte le parti in causa raccogliendo, tra l’altro,
ripetute raccomandazioni a evitare paralizzanti contrapposizioni
istituzionali.
Questa ricostruzione dei fatti è facilmente verificabile nei processi
verbali del gruppo di lavoro della VII Commissione, della stessa
Commissione, oltreché dell’Aula.
Il ricorso del Governo non è contro l’intera legge; non ha effetti
penalizzanti sulle attività di FP di competenza regionale compresa la
prosecuzione dei corsi triennali e relativi finanziamenti per l’anno in
corso e per il 2008/09. Quello che stiamo rischiando non è neanche il
blocco dei percorsi di F.P. che consentano l’assolvimento dell’obbligo
di istruzione a partire dal prossimo anno scolastico.
Il Ministro ha già garantito alla Lombardia 6,5 milioni di euro di
trasferimenti aggiuntivi sulle sperimentazioni triennali nell’ambito del
riparto tra regioni; è evidente che per garantire una prospettiva stabile
a tali risorse è necessario che si realizzino rapidamente i confronti (ed
i relativi accordi) nella Conferenza Stato-Regioni sull’impiego a regime
dei percorsi di FP per assolvere l’obbligo di istruzione.
Far credere agli operatori del settore ed alle famiglie altre cose è solo
propaganda autolesionista che danneggia le prospettive del sistema di
istruzione e formazione professionale.
Ci sono altri tre argomenti sui quali il Governo ha inoltrato il ricorso,
due dei quali riguardano più la necessità di chiarire che di cambiare
articoli:
la definizione delle qualifiche generali deve avvenire d’intesa con le
altre Regioni e col Governo nell’ambito delle disposizioni europee perché
differentemente si rischia di dar vita a certificazioni non riconosciute
fuori dalla Lombardia;
la selezione e l’assunzione diretta di personale da parte delle scuole
è oggi consentita (come è sempre avvenuto nell’ambito del rispetto
delle norme contrattuali di categoria) esclusivamente negli istituti
privati e nei CFP. Le interpretazioni e le forzature che sono state date
alla stampa non corrispondono al testo di legge.
esiste un problema per l’attribuzione delle risorse con il criterio
della quota capitaria, ossia il finanziamento della formazione in rapporto
agli iscritti ai corsi. Si tratta di un sistema sostanzialmente in atto da
tempo nella FP e da tutti condiviso, che però in futuro dovrà fare i
conti con l’ingresso della FP nella “scuola dell’obbligo” e quindi
con l’impossibilità, costituzionalmente sancita, di differenziare la
dotazione economica dei cittadini per l’istruzione obbligatoria. Se si
assegna la quota capitaria a chi assolve l’obbligo nella FP accreditata
si rischia di creare una situazione di disparità rispetto a quanti lo
assolvono nelle altre scuole.
Su tutti questi argomenti avevamo comunque presentato in commissione ed in
aula emendamenti (non accolti) con formulazioni alternative che, pur
essendo perfettamente compatibili con l’impianto della legge regionale,
avrebbero evitato qualsiasi conflitto istituzionale.
Ancora di più oggi restiamo convinti che sia da privilegiare il ritorno
ad un dialogo istituzionale senza propagandismi. Ciò è possibile in
tempi brevi grazie anche all’odg approvato all’unanimità dal
Consiglio, al momento dell’approvazione della L.R. 19/07, che impegna la
Giunta a riordinare in un unico testo di legge la materia
dell’istruzione e della FP con le altre leggi attinenti al sistema
scolastico (edilizia, scuole materne, ecc.).
Per queste ragioni è necessario abbassare i toni della polemica,
smetterla di diffondere informazioni sbagliate , perché la scuola e le
famiglie vogliono risposte, non polemiche.
Carlo Spreafico e Sara Valmaggi
Milano, 10 ottobre 2007
ALLEGATO
4. Pagina di pubblicità sull’Eco di Bergamo di Domenica 28 Ottobre
http://www.cgil.bergamo.it/cdl/dipartimento_welfare/2007/lr_fp/ecobg.pdf
|