CGIL BERGAMO
Dipartimento Welfare

29 ottobre 2007

Campagna mediatica di Formigoni sulla impugnazione alla Corte Costituzionale della Legge Regionale sulla Formazione e Istruzione Professionale

Invece di ingerirsi in competenze nazionali che non gli competono, la Regione dovrebbe pensare allo sfascio cui ha portato la Formazione Professionale in Lombardia


Falcidiati i corsi per disabili, scomparsi i corsi di qualifica per i lavoratori, accreditata una miriade di operatori di dubbia affidabilità

 

In questi giorni il Centro Destra che governa in Regione Lombardia è impegnato in una capillare campagna mediatica contro il Governo Nazionale, reo di aver impugnato alla Corte Costituzionale la Legge Regionale n. 19 sulla Formazione Professionale.
Negli organi collegiali delle scuole, in ogni Consiglio Comunale e persino in ogni circoscrizione di quartiere vengono presentate mozioni o ordini del giorno di condanna del Governo che bloccherebbe il percorso riformatore e federalista con il quale la Regione Lombardia rinnoverebbe e migliorerebbe il settore della Formazione Professionale.

Il Presidente Formigoni ci ha già abituati a campagne di questo tipo, ad esempio sul tema della sanità. Lo schema è sempre lo stesso: invadere competenze non sue, forzare gli assetti istituzionali e il delicato sistema degli equilibri tra competenze esclusive e concorrenti, presentarsi come vittima dello stato centralista e prevaricatore, appellarsi alla piazza e al “popolo”, promuovere campagne propagandistiche in cui i contenuti di merito passano in secondo piano e prevalgono i toni propagandistici e le semplificazioni populiste.

E mentre invade competenze non sue, lascia nell’abbandono e nel degrado quel che invece dovrebbe curare. È proprio il caso della Formazione Professionale. La Regione dovrebbe rendere conto del disastro provocato in questo settore. Formigoni aveva ereditato un sistema di Centri di Formazione Professionale, pubblici e privati accreditati, apprezzato e affidabile, ben diffuso sul territorio, produttivo ed efficiente, integrato col mondo del lavoro e dialogante col sistema di istruzione e con gli Enti Locali. Questo sistema è stato semplicemente distrutto. Ora c’è una miriade di erogatori che nascono e muoiono come funghi, di scarsa o dubbia affidabilità. Non c’è più certezza di programmazione; ogni anno non si sa su quante risorse si può contare e di conseguenza il personale stabile è stato sostituito da precari; si vive nell’attesa di bandi di concorso che esasperano gli aspetti burocratici e spingono gli enti accreditati a competere non già sulla qualità del prodotto formativo quanto nella ricerca di legami con settori della maggioranza per assicurarsi comunque le risorse e creando così una inedita dipendenza politico clientelare. Non c’è più un corso di qualifica per lavoratori, sono falcidiati i corsi di formazione al lavoro per i disabili. Tutte le risorse sono rivolte a far concorrenza all’istruzione professionale con i percorsi triennali ora prolungati fino a cinque anni. Così si è arrestato e annullato il processo che, a partire dagli anni ’90, aveva portato la Formazione Professionale lombarda a specializzarsi e ad attestarsi su percorsi alti di qualità (post diploma, post laurea, formazione continua).

È questo il contesto in cui la Regione ha approvato la Legge Regionale n. 19/2007. Ancor prima della sua approvazione, sono stati spesi 500mila euro in propaganda con manifesti di sei metri per cinque in ogni città. Soldi del Fondo Sociale Europeo, che avrebbero dovuto essere impiegati in attività formativa e di sviluppo e invece sono stati impiegati in una campagna di contrapposizione al Governo nazionale presentando la Formazione Professionale come un’alternativa al sistema scolastico (il famoso sistema “duale” della Riforma Moratti). Una costruttiva battaglia politica dell’opposizione di centro sinistra in Consiglio Regionale aveva di molto attenuato queste caratterizzazione favorendo, invece, l’integrazione dei due mondi. Ciononostante nel testo finale approvato sono rimasti ancora molti aspetti di incerta o dubbia legittimità. Ed è proprio qui che è intervenuta l’impugnativa del Governo con il rinvio alla Corte Costituzionale.

Le obiezioni di merito riguardano l’intervento su materia di esclusiva competenza nazionale (l’obbligo scolastico e l’assegnazione delle relative risorse), la certificazione dei titoli per la prosecuzione degli studi e per l’accesso alle professioni (chiunque capisce che bisognava aspettare una definizione comune con le altre regioni e il governo altrimenti un titolo conseguito a Bergamo non è valido a Parma o Novara) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) che devono attenersi alla definizione di livelli essenziali stabiliti nazionalmente. Non mancano nemmeno delicate materie come la gestione del personale che, nel settore dell’istruzione, deve essere assunto per concorso (è un vincolo costituzionale).

Ora Formigoni fa la vittima e accusa il Governo nazionale di mettere a repentaglio la prosecuzione dei corsi triennali regionali nei quali si può assolvere l’obbligo scolastico. Ma non è vero. L’impugnativa alla Corte Costituzionale non sospende le attività in corso. La vera minaccia su quei corsi è proprio la pubblicità negativa promossa dalla Regione, il clima di incertezza che sta determinando e che ha costretto la Regione stessa e i CFP a pubblicare (a pagamento) annunci di un’intera pagina sui quotidiani per rassicurare gli utenti e scongiurare il crollo delle iscrizioni.

Le mozioni presentate nelle scuole e nei Consigli Comunali, quindi, vanno respinte con forza. Casomai vanno approvati ordini del giorno che invitano la Regione a concordare, in sede di Conferenza Stato Regioni e comunque attraverso i canali istituzionali, percorsi condivisi di integrazione tra sistema di istruzione e sistema della formazione professionale, evitando dannose contrapposizioni. La Regione va anche pressantemente invitata ad assolvere ai propri compiti, cominciando con l’assicurare la continuità ai corsi di formazione al lavoro per disabili, corsi che proprio in questi giorni stanno subendo un drastico ridimensionamento che si configura come una condanna all’esclusione e alla marginalità per le fasce più deboli.

Bergamo, 29 ottobre 2007.

 

(or. amb.)

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PER SAPERNE DI PIU’

 

ALLEGATO 1: testo della Legge Regionale.
Scaricabile dal web della Cgil all’indirizzo:

http://www.cgil.bergamo.it/cdl/dipartimento_welfare/2007/lr_fp/32suppl_LR_FP.pdf

 

 ALLEGATO 2: CONSIGLIO DEI MINISTRI, testo dell’impugnativa alla Corte Costituzionale

 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.
(06-08-2007)

Regione: Lombardia
Estremi: legge n.19 del 06-08-2007
Bur: n. 32 del 09-08-2007
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del: 28-09-2007 / Impugnativa

Motivi dell'impugnativa: La legge in esame disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione professionale. Nella compiuta regolamentazione la Regione eccede dai propri compiti invadendo la competenza statale in materia di istruzione. Infatti, i principi fondamentali e le norme generali in materia di istruzione sono riservati allo Stato che ne deve garantire una uniforme disciplina sull'intero territorio nazionale e tra essi non può che essere ricompreso l'obbligo di istruzione, essendo espressione di livelli essenziali delle prestazioni, uniformi sul territorio nazionale. Pertanto, già l'art. 1, comma 2, della legge regionale e l'attuazione ad esso data dagli articoli seguenti risulta in contrasto con la normativa statale vigente (in particolare con le recenti modifiche apportate dalla l. n. 296/2006 e dalla l. n. 40/2007). A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2005 ha affermato, in relazione ai ricorsi presentati dalle Regioni avverso il d. lgs. n. 59/2004( cd. Legge Moratti), il necessario rispetto del principio di leale collaborazione e degli accordi Stato-Regioni, trattandosi di materie dove sussiste un inevitabile intreccio di competenze rimesse allo Stato e alle Regioni, ed in tal senso si sono mosse le modifiche apportate alla legislazione statale. Di conseguenza, l'aver la Regione disciplinato unilateralmente senza tener conto o in assenza di accordi Stato-Regioni rende le seguenti disposizioni illegittime costituzionalmente. In particolare: 1) l'art. 10, riguardante il sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale, stabilendo unilateralmente i livelli di corrispondenza delle certificazioni rilasciate rispetto alle diverse tipologie di percorsi, in assenza di una previa definizione a livello nazionale di regole, standards e modalità per effettuare tale riconoscimento, eccede dalla competenza regionale ed incide sulla competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. m) cost., circa la determinazione di standards uniformi su tutto il territorio nazionale. 2) Gli artt. 11 e art. 14, comma 2, nel permettere a tutti i giovani che hanno concluso il primo ciclo di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate presso la Regione, eccedono dalla competenza attribuita alla Regione in materia di istruzione, ai sensi dell'art. 117, secondo e terzo comma,Cost. e in particolare: - sono in contrasto con le norme generali in materia di istruzione di cui all'art. 1, commi 622 e 624 della l. n. 296 del 2006, secondo le quali i giovani che hanno concluso il primo ciclo possono adempiere l'obbligo di istruzione solo se frequentano, nella fase transitoria, i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 226 del 2005 e, a regime, i percorsi e progetti, concordati tra Stato e regioni, realizzati da strutture formative inserite in un elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica istruzione secondo criteri predefiniti, sentita la Conferenza Stato-Regioni; - non tengono conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quinquies, del d. l. n. 7 del 2007 (aggiunto dalla legge di conversione n. 40 del 2007) che modifica la configurazione del sistema del secondo ciclo, prevedendo l' emanazione di linee guida, da definire in sede di Conferenza Unificata, che stabiliscono raccordi organici tra i percorsi degli istituti tecnici e di quelli professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, prevedendo l'istituzione di un apposito repertorio nazionale; - disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale in assenza della previa definizione in Conferenza Stato - Regioni degli aspetti che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d. lgs. n. 226 del 2005, costituiscono il necessario presupposto della disciplina specifica stabilita da ciascuna Regione. Analoghe censure valgono anche per l'art. 30, comma 3, il quale, prevedendo, che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della l. n. 144/1999 rientrino nel sistema di istruzione e formazione professionale, contrasta sia con lo stesso art. 69 che colloca gli IFTS nell'ambito della integrata superiore e quindi nella formazione post-secondaria, sia con l'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006 - che richiede che il sistema IFTS sia organizzato sulla base di apposite linee guide previa intesa con la Conferenza Unificata - sia con l'art.13, comma 2, della legge 40/2007, secondo il quale le Regioni "concorrono" alla realizzazione dei "poli tecnico-professionali", nel rispetto quindi della normativa statale citata. 3) l'art. 18, che riguarda la formazione abilitante, prevedendo percorsi formativi regionali validi ai fini dell'abilitazione professionale, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., violando il principio fondamentale in materia di "professioni" secondo il quale la competenza ad individuare i titoli abilitanti per l'esercizio delle professioni spetta esclusivamente allo Stato (in tal senso si è pronunciata in più occasioni la Corte Costituzionale - cfr., tra le altre, sentenze nn. 300/2007, 40 e 153 /2006- e si è espresso il d. lgs. n. 30 del 2006). 4) l'art. 24, che denomina unilateralmente "istituzioni formative" determinati soggetti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale ed attribuisce loro la personalità giuridica e l'autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria risulta in contrasto con l'art. 15, comma 4, del d. lgs n. 226/2005, che, a tali fini, prevede l'emanazione di un regolamento che definisca i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti le istituzioni scolastiche. Con ciò risulta in contrasto con il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni. A ciò aggiungasi che l'art. 24, comma 6, che stabilisce anche per le istituzioni scolastiche rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale una particolare disciplina sul reclutamento del personale docente e non docente, si pone in contrasto con la normativa nazionale (legge n. 3 maggio 1999 n. 124, e in particolare artt. 1, 2, 3, 6, 11) e con il regime di contrattazione collettiva, esulando dalla competenza regionale tale disciplina. 5) l'art. 28, che prevede un meccanismo automatico di determinazione delle risorse in base al criterio della quota capitaria, invade la competenza esclusiva statale in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'obbligo di istruzione; risultando altresì in contrasto con l'art. 137 del d.lgs n. 112/98 che rimette allo Stato le funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, nonché con la legge n. 440/97 recante "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". Alla luce di quanto rilevato, poiché la legge eccede i limiti di competenza assegnati alla Regione in materia di istruzione invadendo la competenza statale, in violazione degli artt. 33 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione, nonché in contrasto con il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., si ritiene di proporre giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

 

 ALLEGATO 3: Le motivazioni del Centro Sinistra in Consiglio Regionale

 Lettera aperta dei Consiglieri Carlo Spreafico e Sara Valmaggi dell’Ulivo regionale sulla L.r. n. 19/2007: 
“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”


Nel corso della discussione che ha portato alla L.r. 19/2007: “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia abbiamo ottenuto la modifica di 19 articoli del testo originario della Giunta con un cambio consistente dell’impostazione dell’impianto legislativo che nella versione iniziale assomigliava molto a una dichiarazione ideologica di intenti non praticabile con la legislazione e la Costituzione Italiana in vigore.
E’ evidente che il testo finale rappresenta una mediazione tra due differenti PdL (il nostro e quella della Giunta) che abbiamo ritenuto buona anche se non sono stati accolti alcuni importanti nostri emendamenti che avrebbero evitato equivoci interpretativi e contrapposizioni istituzionali.
Come noto questa legge è particolarmente delicata in quanto è uno dei primi tentativi, sull’applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione, di regolamentare insieme una materia di competenza esclusiva della Regione, come la formazione professionale e una materia di competenza parzialmente concorrente tra Regione e Stato, come l’istruzione (è noto che su quest’ultimo tema la competenza è in gran parte esclusiva dello Stato).
Stiamo facendo da banco di prova su un tema tanto sensibile che non è stato affrontato nelle precedenti rispettive legislature nazionali e regionali nonostante la sintonia politica dell’epoca tra le coalizioni di Governo a Roma e a Milano.
La novità della L.r. n. 19 è l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a 16 anni anche con la formazione professionale svolta dalle strutture formative accreditate in base a criteri definiti dal Ministero di concerto con le Regioni, così da garantire ai giovani utenti standard adeguati su tutto il territorio nazionale, anche in vista dell’eventualmente proseguimento degli studi, e ai sistemi di formazione professionale regionali (costituiti in gran parte da organismi privati) la necessaria integrazione delle risorse.
Tutto questo è stato possibile per la prima volta in Italia grazie ai commi 622 e 624 della legge n. 296/2006 (finanziaria), proposti e difesi con forza dal Ministro Fioroni anche per rimediare ai pesanti vuoti normativi lasciati dall’incapacità del Governo precedente di dare attuazione alla propria legge di riforma (la legge Moratti).
Senza questa novità la Legge regionale avrebbe dovuto limitarsi a riordinare il precedente sistema di FP senza aggiungere nulla.
L’altro aspetto rilevante riguarda il tema dell’istruzione professionale cioè degli Istituti Professionali di Stato e relativo diploma di scuola media superiore che consente di accedere all’università. 
Mentre è evidente la competenza della Regione sull’istruzione professionale, non è mai stato definito come attuarla. Noi avevamo proposto (c. 2 dell’art. 1 del nostro PdL) di fare una successiva legge regionale specifica, previo accordo col Governo. Esattamente come si sta facendo su altre materie oggetto di discussione sul tavolo del federalismo che comincerà i lavori il 26 ottobre.
Questa nostra proposta non è stata accolta, anzi a giugno, nel pieno della discussione sui due PdL, la Giunta ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale contro il Governo sulle più recenti norme nazionali in tema di istruzione.
Preso atto di questa scelta , in fase di approvazione in aula della L.r. 19 abbiamo, inutilmente, proposto di votare un odg che invitasse la Giunta a privilegiare il dialogo istituzionale alla contrapposizione (sarebbe stato il naturale coronamento di una legge sostanzialmente condivisa), rinviando i contenziosi aperti ad un apposito tavolo negoziale insieme alle altre Regioni interessate al tema.
Del resto eravamo arrivati alla legge con una consultazione diffusa che aveva coinvolto tutte le parti in causa raccogliendo, tra l’altro, ripetute raccomandazioni a evitare paralizzanti contrapposizioni istituzionali.
Questa ricostruzione dei fatti è facilmente verificabile nei processi verbali del gruppo di lavoro della VII Commissione, della stessa Commissione, oltreché dell’Aula.
Il ricorso del Governo non è contro l’intera legge; non ha effetti penalizzanti sulle attività di FP di competenza regionale compresa la prosecuzione dei corsi triennali e relativi finanziamenti per l’anno in corso e per il 2008/09. Quello che stiamo rischiando non è neanche il blocco dei percorsi di F.P. che consentano l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dal prossimo anno scolastico. 
Il Ministro ha già garantito alla Lombardia 6,5 milioni di euro di trasferimenti aggiuntivi sulle sperimentazioni triennali nell’ambito del riparto tra regioni; è evidente che per garantire una prospettiva stabile a tali risorse è necessario che si realizzino rapidamente i confronti (ed i relativi accordi) nella Conferenza Stato-Regioni sull’impiego a regime dei percorsi di FP per assolvere l’obbligo di istruzione.
Far credere agli operatori del settore ed alle famiglie altre cose è solo propaganda autolesionista che danneggia le prospettive del sistema di istruzione e formazione professionale.
Ci sono altri tre argomenti sui quali il Governo ha inoltrato il ricorso, due dei quali riguardano più la necessità di chiarire che di cambiare articoli:
la definizione delle qualifiche generali deve avvenire d’intesa con le altre Regioni e col Governo nell’ambito delle disposizioni europee perché differentemente si rischia di dar vita a certificazioni non riconosciute fuori dalla Lombardia;
la selezione e l’assunzione diretta di personale da parte delle scuole è oggi consentita (come è sempre avvenuto nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali di categoria) esclusivamente negli istituti privati e nei CFP. Le interpretazioni e le forzature che sono state date alla stampa non corrispondono al testo di legge.
esiste un problema per l’attribuzione delle risorse con il criterio della quota capitaria, ossia il finanziamento della formazione in rapporto agli iscritti ai corsi. Si tratta di un sistema sostanzialmente in atto da tempo nella FP e da tutti condiviso, che però in futuro dovrà fare i conti con l’ingresso della FP nella “scuola dell’obbligo” e quindi con l’impossibilità, costituzionalmente sancita, di differenziare la dotazione economica dei cittadini per l’istruzione obbligatoria. Se si assegna la quota capitaria a chi assolve l’obbligo nella FP accreditata si rischia di creare una situazione di disparità rispetto a quanti lo assolvono nelle altre scuole.
Su tutti questi argomenti avevamo comunque presentato in commissione ed in aula emendamenti (non accolti) con formulazioni alternative che, pur essendo perfettamente compatibili con l’impianto della legge regionale, avrebbero evitato qualsiasi conflitto istituzionale.
Ancora di più oggi restiamo convinti che sia da privilegiare il ritorno ad un dialogo istituzionale senza propagandismi. Ciò è possibile in tempi brevi grazie anche all’odg approvato all’unanimità dal Consiglio, al momento dell’approvazione della L.R. 19/07, che impegna la Giunta a riordinare in un unico testo di legge la materia dell’istruzione e della FP con le altre leggi attinenti al sistema scolastico (edilizia, scuole materne, ecc.).
Per queste ragioni è necessario abbassare i toni della polemica, smetterla di diffondere informazioni sbagliate , perché la scuola e le famiglie vogliono risposte, non polemiche.
Carlo Spreafico e Sara Valmaggi
Milano, 10 ottobre 2007

  

ALLEGATO 4. Pagina di pubblicità sull’Eco di Bergamo di Domenica 28 Ottobre

http://www.cgil.bergamo.it/cdl/dipartimento_welfare/2007/lr_fp/ecobg.pdf

  

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