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IL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non cadono dal cielo,
non sono una fatalità: si possono evitare. Come? Con la prevenzione,
facendo cioè in modo che i rischi di subire un incidente o di contrarre
una malattia professionale siano eliminati o, se questo non è
tecnicamente possibile, ridotti al minimo, al fine di poter lavorare in
condizioni di protezione e di sicurezza
Per
tutti i problemi che riguardano la protezione della salute e la
sicurezza sul lavoro, a seguito dell'applicazione anche in Italia della
normativa europea (Decreto legislativo n. 626 del 19/09/94), i lavoratori
hanno ora un nuovo aiuto in azienda:
-
Il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza denominato con la
sigla RLS
-
L'RLS deve esserci in ogni luogo di lavoro. Per le piccole imprese (fino a
15 dipendenti) può essere in comune tra diverse aziende (Rls
"territoriale)
-
Il
RLS viene scelto dai lavoratori. è
uno di loro: se
in azienda c'è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU di Cgil, Cisl,
Uil), il Rls viene eletto o designato tra i suoi componenti.
Se
non c'è la RSU, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno.
-
Il lavoratori hanno diritto di verificare mediante il loro RLS
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
-
Il
numero minimo dei RLS per ogni azienda è il seguente:
1
per le aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;
2
dal 201 a 1.000 dipendenti;
6
oltre i 1.000
-
L'RLS ha diritto a ricevere una formazione particolare, adeguata ai suoi
compiti, a carico del datore di lavoro e utilizzando permessi retribuiti.
-
L'RLS ha diritto di accesso a tutti gli ambienti di lavoro, segnalando
preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare.
-
L'RLS deve essere consultato tempestivamente e preventivamente dal datore di
lavoro su tutti gli aspetti concernenti i rischi in azienda e le misure
adottate e da adottare per evitarli e deve disporre di documentazione e
informazioni esaurienti.
-
L'RLS può formulare osservazioni e proposte sui rischi e sulle misure di
sicurezza e di prevenzione.
TESTO
UNICO SULLA SICUREZZA
Scarica
il testo del Decreto
Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 "Attuazione
dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n, 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
nazionale
SITI
INTERNET UTILI
Coordinamento
CGIL nazionale salute
e sicurezza
SIRS
Bologna: risposte
tempestive ai quesiti posti dagli RLS
Associazione
ambiente e lavoro: associazione no-profit,
riconosciuta, accreditata e certificata per la formazione
COSA
FARE SE...
Nell'azienda non
fosse stato ancora eletto il RLS, punto di riferimento per tutti i
problemi di salute e sicurezza sul lavoro...
Se hai saputo che l'RLS è "territoriale" e non lo
conosci, pretendi di sapere chi è ed incontrarlo...
Rivolgiti
alla CGIL:
tel. 035.3594.184 fax 035.3594.459
e-mail: romeo.lazzaroni@cgil.lombardia.it |